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Ricorso proposto il 18 marzo 2013 - TestBioTech e altri / Commissione

(Causa T-177/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech eV (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania); e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione della Commissione dell'8 gennaio 2013 recante rigetto delle domande di riesame interno presentate dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la decisione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza la Monsanto Europe SA all'immissione in commercio della sua soia geneticamente modificata "MON 87701 × MON 89788" a norma del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare qualunque altra misura che il Tribunale possa ritenere appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell'AESA secondo la quale la soia è "sostanzialmente equivalente" ai suoi adeguati elementi di paragone è illegittima, è fondata su una valutazione scientifica che non è stata condotta conformemente agli orientamenti ad essa applicabili e/o è basata su un manifesto errore di valutazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, poiché l'AESA non ha adeguatamente considerato, o non ha considerato affatto, i potenziali effetti sinergici e combinatori tra la soia ed altri fattori, e/o richiesto che fosse condotta un'adeguata valutazione della tossicità, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché l'AESA non ha richiesto che fosse condotta un'adeguata valutazione immunologica, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la determinazione dell'AESA secondo la quale non è necessaria alcuna sorveglianza post-autorizzazione del consumo di soia costituisce un errore manifesto e/o è inficiata dai vizi sollevati nei primi tre motivi.

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