Language of document :

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 – Sharif University of Technology/Consiglio

(Causa T-181/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco figurante nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, nei confronti della Sharif University of Technology, per una durata di due mesi dalla data della pronuncia della presente sentenza.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sharif University of Technology.

____________

____________

1 GU C 156 dell’1.6.2013