Language of document : ECLI:EU:T:2014:624





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 –
Moallem Insurance / Consiglio

(causa T‑182/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

1.                     Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto generale contestato (Art. 277 TFUE) (v. punti 25, 26)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 31, 32)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare i nuovi elementi a carico – Portata (Decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 34, 35, 43‑45)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato simultaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o gestione delle loro relazioni internazionali – Portata (v. punti 36‑42)

5.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento o di una decisione recante adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia di tale annullamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima -ci (Art. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 54‑60, dispositivo 3)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 12 della decisione 2010/413 e dell’articolo 35 del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance Co. nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, relativamente alla Moallem Insurance, dalla data della loro entrata in vigore fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sosterrà, oltre alle proprie spese, quelle della Moallem Insurance.