Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2014 – Jaczewski / Commissione
(causa T‑178/13)
«Ricorso di annullamento – Agricoltura – Interesse ad agire – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che autorizza la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑23)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione – Decisione della Commissione che autorizza la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi – Decisione che prevede in termini astratti un metodo di calcolo preciso per la riduzione dei pagamenti diretti integrativi nel caso di un importo totale dei pagamenti diretti superiore a un determinato importo – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24‑26)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che autorizza la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi – Applicazione della decisione che presuppone da parte degli agricoltori la presentazione effettiva di una domanda volta ad ottenere pagamenti nazionali integrativi – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑34)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 5049 final, del 24 luglio 2012, che autorizza la concessione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Polonia per l’anno 2012. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il sig. Grzegorz Jaczewski è condannato alle spese. |