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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2022 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Francesca Corneli / BCE

(Causa C-777/22 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla, agenti, M. Lamandini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Francesca Corneli, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022, resa nella causa Francesca Corneli/BCE (T-502/19, non pubblicata, EU:T:2022:627), nella parte in cui ha annullato le decisioni della BCE del 1° gennaio 2019 e del 29 marzo 2019; e a tal fine,

dichiarare il ricorso presentato avanti il Tribunale da Francesca Corneli irricevibile ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e, di conseguenza, respingerlo integralmente.

in via subordinata, dichiarare la legittimità delle decisioni della BCE per quanto oggetto del presente giudizio e, occorrendo, rimettere la causa al Tribunale al fine di statuire sui motivi di ricorso non esaminati nella sentenza impugnata, e.

condannare Francesca Corneli a rifondere le spese sostenute dalla BCE per i due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Banca centrale europea deduce due motivi.

Con il primo motivo, la BCE fa valere che il Tribunale avrebbe commesso molteplici errori di diritto, in parte basati su travisamenti di fatto, nella valutazione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire di Francesca Corneli, la quale non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. In particolare, la BCE ritiene che il Tribunale:

i.     abbia travisato i fatti rilevanti ritenendo che le decisioni annullate abbiano inciso su «diritti» asseritamente esistenti in capo a Francesca Corneli quale azionista di Banca Carige, in vero non esistenti o non incisi da tali decisioni;

ii.     abbia commesso un errore di diritto attribuendo alle decisioni annullate un effetto diretto sulla situazione giuridica di Francesca Corneli, una degli oltre 35 000 piccoli azionisti di Banca Carige al tempo della presentazione del ricorso;

iii. abbia commesso un errore in diritto nel ritenere che Francesca Corneli fosse individualmente interessata dalle decisioni annullate in quanto colpita in una sua qualità – l’essere azionista di Banca Carige – che, a dire del Tribunale, la identificava in modo esclusivo, e che quindi fosse individualmente interessata dalle decisioni annullate;

iv. abbia commesso un errore in diritto nel ritenere che Francesca Corneli avesse un interesse all’annullamento delle decisioni annullate distinto da quello della destinataria di esse, ovvero Banca Carige, in quanto tale conclusione non sarebbe in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in relazione ai casi eccezionali in cui può riconoscersi l’interesse ad agire del socio.

Con il secondo motivo, la BCE fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della base giuridica utilizzata dalla BCE per l’adozione delle decisioni annullate, poiché il «significativo deterioramento di un ente creditizio», quale espressione delle gravi circostanze analiticamente descritte nelle decisioni annullate, rientrerebbe tra i presupposti per l’adozione di una misura di amministrazione straordinaria. In particolare, la BCE ritiene che il Tribunale:

i.    abbia disconosciuto l’interpretazione data dai giudici nazionali all’articolo 70 del Testo Unico Bancario e abbia commesso quindi un errore di diritto nell’interpretare tale norma e la portata del rimando della stessa all’articolo 69-octiesdieces, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;

ii.    abbia commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo insieme, dal quale emerge chiaramente la volontà del legislatore italiano di recepire integralmente e correttamente la direttiva 2014/59/UE 1 ;

iii.    abbia commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione l’interpretazione contestuale e teleologica degli articoli 69-octiesdiecies e 70 del Testo Unico Bancario alla luce dello scopo delle misure di intervento precoce, inclusa l’amministrazione straordinaria;

iv.    abbia commesso un errore di diritto ritenendo che l’interpretazione conforme dell’articolo 70 del Testo Unico Bancario a fronte dell’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE costituisca un’interpretazione contra legem della normativa italiana.

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1     Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).