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Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 - New Yorker SHK Jeans / UAMI - Vallis K - Vallis A (FISHBONE)

(Causa T-415/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH (Braunschweig, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund e V. Spitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vallis K - Vallis A & Co. OE (Atene, Grecia)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 luglio 2009, procedimento R 1051/2008-1, e dichiarare la fondatezza del ricorso e il rigetto dell'opposizione per prodotti della classe 25;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 luglio 2009, procedimento R 1051/2008-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di registrazione per prodotti della classe 25;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "FISHBONE", per prodotti delle classi 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione greca del marchio "FISHBONE BEACHWEAR", per prodotti della classe 25; segno denominativo e figurativo antecedente "Fishbone", utilizzato nella prassi commerciale in Grecia per "abbigliamento in generale, calzature, cappelleria"

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e rigetto del medesimo per la restante parte

Motivi dedotti: violazione degli artt. 43, n. 2, e 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti artt. 42, n. 2, e 76, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), nonché della regola 22, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto di poter prendere in considerazione i cataloghi presentati il 15 gennaio 2007; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), perché la commissione di ricorso non ha esposto i motivi per cui ha preso in considerazione i cataloghi presentati il 15 gennaio 2007; violazione degli artt. 43, nn. 2 e 5, e 15, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuti artt. 42, nn. 2 e 5, e 15, n. 1, commi primo e secondo, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che era dimostrato l'uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).