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Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 - Cybergun / UAMI - Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Causa T-419/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Cybergun (Bondoufle, Francia) (rappresentante: avv. S. Guyot)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 agosto 2009, nella parte in cui il marchio AK 47 è dichiarato nullo a motivo del suo carattere descrittivo in applicazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), fondamento giuridico non considerato nell'ambito del ricorso,

condannare, ai sensi degli artt. 87, n. 2, e 91 del regolamento di procedura, l'UAMI alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente ai fini del presente procedimento, in particolare le spese di traduzione dei documenti, gli onorari del suo avvocato, e, eventualmente le spese di soggiorno e di viaggio; si chiede al Tribunale di quantificare dette spese in EUR 20 000.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "AK 47" per prodotti della classe 28 - marchio comunitario n. 4 528 378

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: nelle memorie scambiate dinanzi alla prima commissione di ricorso non sarebbe mai stato invocato il fondamento giuridico sul quale sarebbe stato basato l'annullamento del marchio a motivo del suo carattere descrittivo, vale a dire l'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009], e inoltre, la valutazione del carattere descrittivo del marchio sarebbe erronea.

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