Language of document : ECLI:EU:T:2009:447

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 novembre 2009 (*)

«Incompetenza manifesta»

Nella causa T‑416/09,

Mario Castellano, residente in Castellammare di Stabia, rappresentato dall’avv. L. Di Nola,

ricorrente,

contro

Confederazione svizzera,

Repubblica francese

e

Repubblica italiana,

convenute,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha respinto ab limine il ricorso proposto contro la Confederazione svizzera, la Repubblica francese e la la Repubblica italiana, in quanto questi Stati non hanno istruito la denuncia presentata dal ricorrente con cui faceva valere un abuso di potere commesso da un doganiere svizzero,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2009, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Egli conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo con cui viene respinto ab limine il ricorso presentato contro la Confederazione svizzera, la Repubblica francese e la Repubblica italiana, in quanto questi Stati non hanno istruito la denuncia presentata dal ricorrente con cui faceva valere un abuso di potere commesso da un doganiere svizzero.

 In diritto

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        La domanda del ricorrente è volta ad ottenere che il Tribunale si pronunci sulla conformità di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle elencate all’art. 225 CE e all’art. 140 A EA, come precisate dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 1 dell’allegato a tale Statuto. In applicazione di tali norme, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 230 CE o dell’art. 146 EA nei confronti delle istituzioni e degli organi comunitari istituiti dai trattati o da atti adottati in applicazione degli stessi.

7        Nel caso di specie, risulta che l’autore della decisione controversa non è né un’istituzione né un organo comunitario.

8        Dalle considerazioni che precedono deriva che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che occorra notificarlo alle convenute.

 Sulle spese

9        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alle convenute e prima che queste ultime abbiano potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 18 novembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      O. Czúcz 


** Lingua processuale: l’italiano.