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Comunicazione sulla GU

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 maggio 2005

nella causa T-144/03, Nadine Schmit contro Commissione delle Comunità europee1

(Dipendenti - Molestie psicologiche - Dovere di assistenza - Obbligo di motivazione - Mancato inserimento di documenti nel fascicolo del personale)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-144/03, Nadine Schmit, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ispra (Italia), rappresentata dagli avv.ti P.-P. Van Gehuchten e P. Jadoul, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2002, che rifiuta di ritirare taluni documenti asseritamente diffamatori dal fascicolo personale della ricorrente, negando l'esistenza di scritti calunniosi nei suoi confronti e rigettando l'esistenza di qualsiasi danno in relazione ai rapporti informativi e agli esercizi di promozione e, dall'altra, e se necessario, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del medesimo giorno che rifiuta di registrare la "domanda precontenziosa" presentata dalla ricorrente il 28 giugno 2002, il Tribunale (terza Sezione), composto dai sigg.. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il ricorso è respinto.

2)    Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 171 del 19.7.2003