Language of document : ECLI:EU:T:2023:375

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

5 luglio 2023 (*)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Contratto d’assunzione – Articolo 2, lettera b), del RAA – Rigetto della candidatura – Promozione – Reinquadramento – Nuovo contratto – Scadenza del contratto – Articolo 8, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 3, del RAA – Errore di diritto – Parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Ricevibilità»

Nella causa T‑223/21,

SE, rappresentato da L. Levi, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr, L. Vernier e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni, N. Półtorak (relatrice), I. Reine e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 19 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, SE, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 agosto 2020 recante rigetto della sua candidatura al posto vacante pubblicato con il riferimento COM/2020/1474 (in prosieguo: la «decisione di rigetto della candidatura») e della risposta del 28 ottobre 2020 alla sua domanda fondata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e relativa alla sua ammissibilità alla promozione, al reinquadramento e all’assegnazione a un altro posto e, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali decisioni.

 Fatti

2        Il 16 maggio 2018 il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione in qualità di agente temporaneo di grado AST 3 sulla base dell’articolo 2, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), per un periodo di tre anni (in prosieguo: il «contratto iniziale»). Il 18 gennaio 2021 il contratto iniziale è stato prorogato, con una clausola addizionale, per un periodo di due anni, con scadenza il 15 maggio 2023.

3        A partire dalla data della sua assunzione e fino al 30 giugno 2018, il ricorrente è stato assegnato all’unità «[riservato](1)» in qualità di «[riservato]». Il 1° luglio 2018, a causa di una riorganizzazione della direzione generale (DG) «[riservato]», egli è stato riassegnato all’interno della medesima unità in qualità di «[riservato]».

4        Il 1° aprile 2020 un impiego permanente del gruppo di funzioni amministratore (AD) è divenuto disponibile all’interno dell’unità del ricorrente. Quest’ultimo presentava la propria candidatura per tale posto aperto alla presentazione di candidature mediante l’avviso di posto vacante COM/2020/816.

5        Il 15 maggio 2020 il capo unità del ricorrente ha informato quest’ultimo che la DG «Risorse umane e sicurezza» aveva formulato un’obiezione quanto alla sua candidatura per il motivo che, in forza dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, un agente temporaneo, come il ricorrente, assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, poteva avere un solo contratto di tal tipo nel corso della sua carriera.

6        Il 29 giugno 2020 il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 29 giugno 2020»), al fine di ottenere, da parte dell’amministrazione, una posizione definitiva quanto alla questione, in particolare, circa la sua ammissibilità alla promozione, al reinquadramento o all’assegnazione a un impiego di grado superiore nonché la possibilità di candidarsi e di essere assegnato ad altri impieghi come agente temporaneo in seno alla Commissione.

7        Il 10 luglio 2020 il ricorrente ha presentato la sua candidatura per un altro impiego permanente del gruppo di funzioni AD divenuto vacante nella sua unità e oggetto dell’avviso di posto vacante COM/2020/1474 (in prosieguo: il «posto controverso»).

8        Il 24 luglio 2020 il capo unità del ricorrente ha redatto una nota con la quale proponeva che il ricorrente venisse assunto per il posto controverso, tenuto conto del fatto che nessun candidato idoneo, interno o esterno, avesse presentato candidatura.

9        Il 29 luglio 2020 il capo unità del ricorrente ha comunicato oralmente a quest’ultimo che la DG «Risorse umane e sicurezza» formulava obiezioni quanto alla sua candidatura per il posto controverso a causa del suo status di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

10      Il 4 agosto 2020, a causa di un errore di codificazione del nome del ricorrente, una notifica di rigetto della sua candidatura per il posto controverso è stata inviata – tramite il sistema informatico di gestione del personale della Commissione denominato «SysPer 2» – a un indirizzo di posta elettronica errato. Una copia di tale decisione è stata trasmessa al ricorrente con messaggio di posta elettronica il 4 marzo 2021.

11      Il 10 settembre 2020, dopo che il ricorrente aveva chiesto informazioni sullo stato di avanzamento della sua candidatura, la vicecapo della DG «Risorse umane e sicurezza» ha informato il ricorrente, mediante messaggio di risposta, che «non [era] possibile per un agente temporaneo della Commissione ottenere un secondo contratto in qualità di agente temporaneo della Commissione nel corso della sua carriera» e lo ha invitato ad attendere le conclusioni dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») quanto alla domanda del 29 giugno 2020.

12      Il 15 settembre 2020 il ricorrente ha appreso che un’altra persona aveva iniziato il proprio servizio al posto controverso.

13      Il 16 settembre 2020 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto al fine di contestare la decisione di rigetto della candidatura (in prosieguo: il «reclamo R/440/20»).

14      Il 28 ottobre 2020 il ricorrente ha ricevuto dall’amministrazione una risposta alla domanda del 29 giugno 2020 (in prosieguo: la «risposta del 28 ottobre 2020»).

15      Il 2 novembre 2020 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la risposta del 28 ottobre 2020 (in prosieguo: il «reclamo R/507/20»).

16      Il 3 novembre 2020 il ricorrente ha formulato osservazioni e motivi supplementari nell’ambito del reclamo R/440/20.

17      Con decisione del 18 gennaio 2021, l’amministrazione ha respinto il reclamo R/440/20 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo R/440/20»).

18      Il 19 gennaio 2021, dopo essere venuto a conoscenza della decisione di rigetto del reclamo R/440/20, il ricorrente si è rivolto al servizio di mediazione della Commissione affinché quest’ultimo intervenisse nell’ambito del reclamo R/507/20 e garantisse l’esame accurato, da parte della Commissione, delle principali questioni sollevate.

19      Il 3 marzo 2021 la Commissione ha adottato una decisione di irricevibilità del reclamo R/507/20, nella quale vengono tuttavia esaminati ad abundantiam taluni argomenti del ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo R/507/20»).

 Conclusioni delle parti

20      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della candidatura;

–        annullare la risposta del 28 ottobre 2020;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo R/440/20 e la decisione di rigetto del reclamo R/507/20;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno materiale che egli avrebbe subito a causa della perdita di opportunità di essere nominato o assegnato al posto controverso dal 1° settembre 2020;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno materiale, stimato in EUR 24 245, che egli avrebbe subito a causa della perdita di opportunità di essere promosso a partire dal 16 maggio 2020;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno materiale che egli avrebbe subito a causa della perdita di opportunità di diventare funzionario di ruolo partecipando a concorsi interni riservati agli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di livello AD;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        in ogni caso, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

22      Il ricorrente chiede al Tribunale, oltre all’annullamento della decisione di rigetto della candidatura e della risposta del 28 ottobre 2020, l’annullamento, per quanto necessario, delle decisioni di rigetto dei reclami R/440/20 e R/507/20.

23      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (v. sentenza del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione, T‑273/18, non pubblicata, EU:T:2019:371, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

24      Infatti, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile, cosicché le conclusioni dirette avverso tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, devono essere considerate dirette avverso l’atto iniziale (sentenza del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20).

25      Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v. in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 21).

26      In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura, occorre osservare che la decisione di rigetto del reclamo R/440/20 conferma il rifiuto della Commissione di ritenere ammissibile la candidatura del ricorrente per il posto controverso, chiarendo al contempo i motivi di tale rifiuto. Pertanto, si deve ritenere che il ricorso di cui trattasi comporti che il Tribunale è chiamato a conoscere della domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo R/440/20.

27      In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020, si deve rilevare che l’AACC respinge in quanto irricevibile il reclamo R/507/20, ma esamina tuttavia, ad abundantiam, gli argomenti del ricorrente sollevati avverso la risposta del 28 ottobre 2020. Per tali ragioni, detti motivi devono essere presi in considerazione nell’ambio della valutazione della legittimità della risposta del 28 ottobre 2020 ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 25.

 Sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura

 Sulla ricevibilità

28      Occorre ricordare che la Commissione ha eccepito l’irricevibilità della domanda di cui trattasi in forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, affermando, in sostanza, che il ricorrente non aveva interesse ad agire per l’annullamento della decisione di rigetto della candidatura.

29      Tuttavia, occorre precisare che, all’udienza di discussione, la Commissione ha dichiarato di rinunciare alle sue conclusioni vertenti sull’irricevibilità della domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

 Nel merito

30      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sull’omessa notifica della decisione e sul difetto di motivazione, il secondo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA e sulla violazione di detti articoli, il terzo, sul mancato rispetto di prassi amministrative costanti, su una disparità di trattamento e su una discriminazione fondata sull’età e, il quarto, sulla mancanza di trasparenza, sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto a un ricorso effettivo.

–       Sul primo motivo di ricorso, vertente sull’omessa notifica della decisione di rigetto della candidatura e sul difetto di motivazione

31      Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto una notifica formale relativa all’esito della sua candidatura al posto controverso, in violazione dell’obbligo previsto all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Secondo il ricorrente, soltanto il 15 settembre 2020 egli avrebbe appreso che la sua candidatura era stata respinta, allorché un’altra persona ha iniziato il proprio servizio al posto controverso come agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Pertanto, non si può ritenere che la decisione di rigetto del reclamo R/440/20 abbia sanato il difetto di motivazione della decisione di rigetto della candidatura.

32      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

33      In via preliminare, occorre constatare che il ricorrente fa valere, in sostanza, che la motivazione della decisione di rigetto della candidatura non gli è stata comunicata a causa dell’errata notifica di detta decisione. Egli mira quindi a dimostrare che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente.

34      Secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’articolo 296, secondo comma, TFUE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto (v. sentenza del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione, T‑684/18, non pubblicata, EU:T:2019:748, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

35      Il carattere sufficiente della motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni (sentenza del 9 luglio 2019, VY/Commissione, T‑253/18, non pubblicata, EU:T:2019:488, punto 49). In particolare, una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 64).

36      Occorre ricordare che l’AACC non è tenuta a motivare le decisioni di non accogliere una candidatura. Essa è invece tenuta a motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo depositato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto da un candidato, e la motivazione di tale decisione viene considerata coincidente con quella della decisione contro cui è diretto il reclamo (v. sentenza del 9 luglio 2019, VY/Commissione, T‑253/18, non pubblicata, EU:T:2019:488, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

37      Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto, tramite SysPer 2, alcuna notifica da parte dell’unità 5 «Centro di gestione dei conti» della DG «Risorse umane e sicurezza» che gli comunicasse di non poter essere ammesso al posto controverso. Peraltro, anche supponendo la ricezione, da parte del ricorrente, di una siffatta notifica, il contenuto di quest’ultima sarebbe insufficiente a informarlo correttamente.

38      Al riguardo, occorre osservare che dagli atti risulta che la Commissione ha ammesso di essere incorsa in un errore nella codificazione in SysPer 2 del destinatario della notifica della decisione di rigetto della candidatura. Benché l’invio di detta notifica sia stato effettuato il 4 agosto 2020, quest’ultima non è pervenuta al ricorrente in tale data, poiché gli è stata comunicata solo il 4 marzo 2021.

39      Stanti tali circostanze, occorre pronunciarsi sulla questione se, in presenza di una comunicazione tardiva della decisione di rigetto della candidatura, il ricorrente sia stato nondimeno posto in grado di comprendere le ragioni che avevano giustificato il fatto che la Commissione avesse ritenuto inammissibile la sua candidatura al posto controverso.

40      In primo luogo, occorre rilevare che il capo unità del ricorrente ha oralmente informato quest’ultimo, il 29 luglio 2020, che la DG «Risorse umane e sicurezza» o l’AACC formulavano obiezioni quanto alla sua nomina al posto controverso, a causa del suo status di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

41      In secondo luogo, il 10 settembre 2020, dopo aver chiesto informazioni sullo stato di avanzamento della sua candidatura, il ricorrente ha ricevuto una breve comunicazione dalla DG «Risorse umane e sicurezza» relativamente alla sua candidatura al posto controverso (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2020»). Quest’ultimo comunicava, in particolare, al ricorrente che «non [era] possibile per un agente temporaneo della Commissione ottenere un secondo contratto come agente temporaneo della Commissione nel corso della sua carriera».

42      In terzo luogo, il ricorrente – come ammesso dallo stesso nel ricorso – è venuto a conoscenza il 15 settembre 2020, allorché ha appreso che un’altra persona aveva iniziato il suo servizio al posto controverso, che la sua candidatura era stata respinta.

43      Tenuto conto di quanto precede, nel momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza della decisione di rigetto della domanda, ossia, al più tardi, il 15 settembre 2020, il contesto in cui tale decisione è intervenuta era a lui noto, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 35.

44      A tal riguardo, in particolare, il messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2020 contiene una motivazione che resta nondimeno precisa e circostanziata ed illustra la ragione che osta alla possibilità per il ricorrente di essere ammesso al posto controverso, vale a dire il fatto che egli non può ottenere un secondo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA in seno alla Commissione.

45      La circostanza secondo la quale il ricorrente sia stato in grado di contestare, nel reclamo R/440/20, l’interpretazione fornita dalla Commissione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA dimostra che egli aveva compreso che la ragione del rigetto della sua candidatura era connessa al suo status di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

46      Infine, dato che la decisione di rigetto della candidatura non doveva necessariamente essere motivata, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 36, è sufficiente, al fine di respingere l’argomentazione del ricorrente vertente sul difetto di motivazione, constatare che, il 18 gennaio 2021, la Commissione ha adottato una decisione esplicita di rigetto del reclamo R/440/20 e che, in tale decisione, l’AACC ha fornito al ricorrente indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza della decisione di rigetto della candidatura e per consentirgli di contestarne la legittimità. Parimenti, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo R/440/20 consente al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione di rigetto della candidatura.

47      Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui l’autore del messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2020 non era competente ad adottare la decisione di rigetto della candidatura, occorre rilevare che tale messaggio non è una decisione di rigetto della candidatura, ma conferma ed illustra le ragioni della decisione di rigetto della candidatura. Occorre anche tenere conto del contesto noto al ricorrente, che gli ha consentito, come constatato al precedente punto 43, di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. Pertanto, è necessario constatare che tale argomento è irrilevante ai fini dell’esame dell’adeguatezza della motivazione.

48      Pertanto, occorre respingere il primo motivo di ricorso.

–       Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA

49      Il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 8, secondo comma, del RAA, in quanto ha ritenuto che egli non potesse concludere, in qualità di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, un secondo contratto di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA in seno alla Commissione.

50      Al riguardo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, da nessuna disposizione del RAA emerge che non sia possibile per un agente temporaneo della Commissione assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA ottenere un secondo contratto con questa medesima qualifica nel corso della sua carriera. In particolare, dall’articolo 8, secondo comma, del RAA non si evincerebbe che un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA possa concludere soltanto un contratto di agente temporaneo su tale fondamento.

51      Il ricorrente aggiunge che, anche supponendo che l’articolo 8, secondo comma, del RAA limiti in un modo o nell’altro il numero di contratti durante l’assunzione iniziale, tale articolo non si applicherebbe dal momento che egli potrebbe sempre, in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, essere nominato a un nuovo posto, ivi compreso a un grado superiore, mediante una clausola addizionale al suo contratto, e, quindi, senza che sia necessario concludere un nuovo contratto.

52      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

53      La Commissione sostiene che il posto controverso era un posto permanente che, per quanto riguardava gli agenti temporanei, poteva quindi essere aperto per candidature solo ad agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, ad esclusione delle altre categorie di agenti temporanei. Orbene, poiché il ricorrente era già un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, egli non poteva ottenere un altro contratto di agente temporaneo assunto su questo medesimo fondamento in seno alla Commissione, conformemente all’articolo 8, secondo comma, del RAA. Inoltre, l’assunzione del ricorrente in detto posto sarebbe stata possibile solo nel caso in cui quest’ultima non avesse richiesto la conclusione di un nuovo contratto.

54      In via preliminare, occorre osservare che, nel momento in cui il ricorrente ha presentato la sua candidatura al posto controverso, egli esercitava le sue funzioni nell’ambito di un contratto come agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di grado AST 3 per un periodo iniziale di tre anni, prima che quest’ultimo fosse prorogato per un periodo di due anni, il cui termine era previsto a maggio 2023. È quindi nel corso del contratto iniziale che il ricorrente ha presentato la sua candidatura al posto controverso, corrispondente a un impiego permanente di amministratore vacante presso il servizio in cui lavorava al momento della presentazione della sua candidatura.

55      Nella decisione di rigetto della candidatura, l’AACC ha ritenuto inammissibile la candidatura del ricorrente al posto controverso per il motivo che la sua assunzione per tale posto avrebbe richiesto la conclusione di un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, il che, secondo la Commissione, sarebbe stato in contrasto con l’articolo 8, secondo comma, del RAA. Pertanto, la Commissione fonda la propria decisione esclusivamente sull’interpretazione dalla stessa accolta dell’articolo 8, secondo comma, del RAA.

56      Tale interpretazione è contestata dal ricorrente, il quale sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 8, secondo comma, del RAA dovesse essere interpretato nel senso che esso ostava a che un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA – il cui contratto iniziale, al pari di quello del ricorrente, era in corso – potesse ottenere un altro contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

57      Occorre ricordare che dal combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli da 2 a 5 del RAA si evince che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da altri agenti (v. sentenza del 13 luglio 2022, TL/Commissione, T‑438/21, non pubblicata, EU:T:2022:455, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

58      Infatti, sebbene l’articolo 2, lettera b), del RAA preveda espressamente che agenti temporanei possano essere assunti per occupare un impiego permanente, detto articolo precisa che tale assunzione non può che essere a titolo temporaneo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, nella sua versione applicabile alla presente controversia, il contratto di un agente di cui all’articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a quattro anni; esso può avere una durata inferiore e il suo contratto può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente nella sua qualità di agente temporaneo ai sensi di tali disposizioni. Alla scadenza del contratto, l’agente può occupare un impiego permanente nell’istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto.

59      In conformità a una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione europea si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (v. sentenza del 7 settembre 2022, LR/BEI, T‑529/20, EU:T:2022:523, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

60      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, riprodotto al precedente punto 58, va anzitutto rilevato che tale articolo non prevede alcuna limitazione esplicita del numero di contratti di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA che un agente temporaneo potrebbe concludere nel corso della durata totale cumulata di prestazione di servizi di un agente temporaneo assunto sulla base all’articolo 2, lettera b), del RAA, che lo stesso fissa a sei anni. Per di più, la versione inglese dell’articolo 8, secondo comma, del RAA fa riferimento a vari contratti di assunzione e non a un contratto unico per quanto riguarda l’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Tale versione utilizza infatti espressamente il plurale quanto alle espressioni «[t]heir contrats may be renewed» e «[o]n the expiry of their contracts».

61      Tuttavia, secondo la Commissione, dall’interpretazione letterale dell’articolo 8, secondo comma, del RAA e, in particolare, dall’impiego delle espressioni «[a]l termine di questo periodo» e «[a]lla scadenza del contratto» si evince che il legislatore dell’Unione ha inteso impedire che un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA possa concludere, allorché il suo contratto di agente temporaneo fondato sull’articolo 2, lettera b), del RAA giunge a termine, un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Ciò significherebbe, inequivocabilmente, che un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non possa ottenere un altro contratto di agente temporaneo su questo stesso fondamento durante il resto della sua carriera. In tale prospettiva, qualora un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA – che non ha superato un concorso che gli consenta di essere nominato funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto – si candidi a un posto permanente, questi, necessariamente, non potrebbe esservi ammesso, a meno che non si possa stabilire che la sua riassegnazione non richieda la conclusione di un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

62      Ad avviso del ricorrente, la scadenza del contratto deve essere distinta dalla cessazione prematura o dalla risoluzione del contratto. A tal riguardo, egli ritiene che il termine «scadenza» del contratto non possa essere interpretato nel senso che esso comprenda la cessazione anticipata o la risoluzione del contratto, indipendentemente dal metodo interpretativo utilizzato. Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla formulazione dell’articolo 47, lettera b), del RAA.

63      In primo luogo, per quanto riguarda l’espressione «questo periodo», di cui all’articolo 8, secondo comma, del RAA, occorre rilevare che quest’ultima designa la durata del contratto iniziale quale menzionata nella seconda frase dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, la quale non può essere superiore a quattro anni, eventualmente aumentata dalla durata di un rinnovo di due anni al massimo.

64      Di conseguenza, si deve intendere che la parte di frase «al termine di questo periodo» designa la fine del contratto dell’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, intesa vuoi, nell’ipotesi di assenza di rinnovo, come la scadenza del contratto iniziale, vuoi, nell’ipotesi di concessione di un rinnovo, come la scadenza della proroga concessa.

65      Orbene, al momento dell’adozione della decisione di rigetto della candidatura, il contratto di agente temporaneo del ricorrente sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA – che non era stato ancora rinnovato – era ancora in corso e quest’ultimo non si trovava quindi «al termine di questo periodo» ai sensi di detta disposizione.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda l’espressione «alla scadenza del contratto» di cui all’articolo 8, secondo comma, del RAA, in assenza di definizione, nello Statuto, della nozione di «scadenza», occorre interpretare tale nozione conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, LR/BEI, T‑529/20, EU:T:2022:523, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

67      Orbene, si deve rilevare che, nel suo senso abituale, la parola «scadenza» si riferisce alla «fine di un periodo», ossia, nel caso di specie, la fine del periodo per il quale il contratto di un agente temporaneo è stato concluso.

68      Sotto un secondo profilo, l’interpretazione contestuale dell’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA corrobora l’interpretazione letterale di tale disposizione.

69      Occorre infatti rilevare, al riguardo, che l’articolo 47, lettera b), punto ii), del RAA dispone che, «[i]n caso di risoluzione del contratto da parte dell’istituzione, l’agente ha diritto a un’indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto». Esso opera così una distinzione tra la risoluzione e la scadenza del contratto di un agente temporaneo.

70      Orbene, poiché, all’interno del medesimo atto, espressioni identiche devono essere interpretate in maniera uniforme (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2019, Peters, C‑700/17, EU:C:2019:753, punto 18), non vi è motivo di mettere in discussione la differenziazione operata dal legislatore tra la risoluzione e la scadenza del contratto mediante le disposizioni dello Statuto.

71      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la nozione di «scadenza del contratto» menzionata all’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA non è equivalente alla nozione di «risoluzione del contratto».

72      Pertanto, nell’ipotesi in cui, come sostiene la Commissione, l’assunzione del ricorrente nel posto controverso avesse necessariamente comportato la risoluzione del suo contratto di agente temporaneo concluso sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, l’articolo 8, secondo comma, quarta frase, del RAA non sarebbe applicabile alla situazione del ricorrente.

73      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che dalla formulazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA non risulta che non sarebbe possibile, per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, concludere un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA nel corso della durata del suo contratto iniziale.

74      Sotto un terzo profilo, l’interpretazione teleologica dell’articolo 8, secondo comma, del RAA conferma l’interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione.

75      Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 59, occorre interpretare l’articolo 8, secondo comma, del RAA alla luce, segnatamente, delle sue finalità e di quelle sottese più in generale al RAA (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA, F‑29/13, EU:F:2014:10, punto 45).

76      In primo luogo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 57, gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da altri agenti, quali gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

77      In tale logica, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione C (2013) 9049 della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa alla politica di assunzione e di impiego degli agenti temporanei dispone in particolare che «[d]ato che gli impieghi permanenti sono destinati alla nomina di funzionari, il totale di tutti gli agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA non deve superare il 3% del numero totale di impieghi permanenti autorizzati alla Commissione». Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione dispone che «[i]l ricorso a tali assunzioni può essere autorizzato solo dopo una pubblicazione dell’impiego rimasta infruttuosa conformemente agli articoli 4 e 29 dello Statuto».

78      Ne consegue che l’obiettivo principale dell’articolo 8, secondo comma, del RAA è di limitare il ricorso agli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, i quali occupano temporaneamente impieghi permanenti destinati ad essere occupati da funzionari, e che la durata massima totale di sei anni del rapporto di lavoro di un agente temporaneo assunto in tale qualità sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA ha lo scopo di perseguire tale obiettivo.

79      In secondo luogo, in assenza di disposizioni specifiche che ostino a un siffatto approccio, occorre basarsi, per l’interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) (sentenza del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA, F‑29/13, EU:F:2014:10, punto 44).

80      Al riguardo, occorre ricordare che la circostanza secondo la quale una direttiva non sia vincolante in quanto tale per le istituzioni o le agenzie non può escludere che queste ultime debbano tenerne conto indirettamente nei rapporti con i loro funzionari o agenti (sentenza del 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento, F‑105/09, EU:F:2011:41, punto 54).

81      Inoltre, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro che essa intende attuare sono, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza, invocabili dai singoli nei confronti delle istituzioni dell’Unione nella prospettiva, per quanto possibile, di un’interpretazione delle norme dello Statuto e del RAA che sia conforme alle esigenze previste dall’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 57).

82      Ne consegue che il legislatore, nell’esercizio del potere legislativo che gli è conferito dall’articolo 336 TFUE al fine di adottare il RAA, e l’AACC, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone nell’ambito fissato dalle disposizioni del RAA, sono tenuti, al momento di adottare o di applicare norme che disciplinano i rapporti tra l’Unione e i suoi agenti, a prevenire gli abusi del diritto che potrebbero derivare dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conformemente agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nonché di una protezione sociale adeguata di questi ultimi, enunciati all’articolo 151 TFUE (sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 61).

83      Orbene, l’accordo quadro rende la stabilità dell’impiego un elemento portante in materia di tutela dei lavoratori all’interno dell’Unione (sentenza dell’8 marzo 2012, Huet, C‑251/11, EU:C:2012:133, punti 35 e 44). Più precisamente, la clausola 5, paragrafo 1, di quest’ultimo mira specificamente a limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato una potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti. In particolare, la clausola 5, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo quadro prescrive di fissare un numero massimo di rinnovi di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato (v. sentenza del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA, F‑29/13, EU:F:2014:10, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

84      Occorre rilevare che l’articolo 8 del RAA è già stato dichiarato conforme all’accordo quadro, in quanto non pregiudicava le finalità e le prescrizioni minime di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2012, AI/Corte di giustizia, F‑85/10, EU:F:2012:97, punto140).

85      Si deve rilevare che l’articolo 8, secondo comma, del RAA prevede, da un lato, una durata massima del contratto dell’agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera b), del RAA e, dall’altro, un limite quanto al numero di rinnovi che possono essere concessi a questo stesso agente, vale a dire, nel caso di specie, un solo rinnovo.

86      Gli obiettivi perseguiti mediante la fissazione di questi due limiti devono altresì essere presi in considerazione ai fini dell’interpretazione teleologica dell’articolo 8, secondo comma, del RAA.

87      Per quanto riguarda la durata massima del contratto, secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, secondo comma, del RAA, fissando la durata massima totale del rapporto di lavoro di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, contiene una delle misure elencate alla clausola 5 dell’accordo quadro volte a prevenire l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, nel caso di specie quella prevista al paragrafo 1, lettera b), di detta clausola (sentenza dell’11 luglio 2012, AI/Corte di giustizia, F‑85/10, EU:F:2012:97, punto 138).

88      Al riguardo, le parti hanno confermato in udienza che la durata totale del contratto del ricorrente in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno assunto per il posto controverso, non poteva eccedere il periodo massimo di sei anni previsto dall’articolo 8, secondo comma, del RAA.

89      Per quanto riguarda il limite relativo al numero di rinnovi possibili, come riconosciuto dalla Commissione in udienza, l’articolo 8, secondo comma, del RAA, limitando il numero di rinnovi del contratto dell’agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, contiene anche una delle misure elencate alla clausola 5 dell’accordo quadro volte a prevenire l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato, nel caso di specie quella prevista al paragrafo 1, lettera c), di detta clausola, di modo che la possibilità di un rinnovo unico del contratto di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA mira a garantire il rispetto, da parte dell’istituzione che lo assume, della tutela dell’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA contro gli abusi che potrebbero risultare dal ricorso a una successione di numerosi contratti di breve durata a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 66).

90      Orbene, si deve constatare che la possibilità per l’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di concludere un nuovo contratto di agente temporaneo sullo stesso fondamento per una durata non superiore al periodo massimo di sei anni previsto all’articolo 8, secondo comma, del RAA non pregiudica, in quanto tale, l’obiettivo di tale disposizione volto a limitare nel tempo l’occupazione degli impieghi permanenti da parte degli agenti temporanei.

91      Inoltre, nulla indica che la conclusione di un nuovo contratto avrebbe comportato un rischio di abuso del diritto a danno del ricorrente derivabile dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

92      Pertanto, l’articolo 8, secondo comma, del RAA non osta alla possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di concludere un nuovo contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, purché sia rispettato il limite temporale di sei anni previsto da detta disposizione.

93      Tale interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA è altresì conforme alla prassi di altre istituzioni e agenzie dell’Unione. Infatti, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha fornito i risultati di una consultazione da essa avviata nel giugno 2022 presso altre istituzioni e agenzie dell’Unione relativamente alla possibilità per un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di concludere un nuovo contratto in tale qualità entro il termine massimo previsto dall’articolo 8, secondo comma, del RAA. Tali risultati dimostrano che la maggior parte delle istituzioni e agenzie interpellate considera o prevede una siffatta possibilità.

94      Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che la decisione di rigetto della candidatura, che ritiene inammissibile la candidatura del ricorrente, è fondata su un’interpretazione erronea dell’articolo 8, secondo comma, del RAA.

95      Pertanto, occorre accogliere il presente motivo e annullare la decisione di rigetto della candidatura senza che occorra esaminare gli altri argomenti del presente motivo nonché gli altri motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura.

 Sulla domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020

 Sulla ricevibilità

96      La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità della domanda di cui trattasi ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per il motivo che la risposta del 28 ottobre 2020 non costituirebbe un atto che arreca pregiudizio al ricorrente.

97      In primo luogo, la Commissione sostiene che la risposta del 28 ottobre 2020 è soltanto una semplice risposta alle questioni poste dal ricorrente nella domanda del 29 giugno 2020 e mira solo a dare un’interpretazione delle disposizioni statutarie invocate. Pertanto, le risposte fornite non modificherebbero lo status giuridico del ricorrente.

98      In secondo luogo, la Commissione sostiene di non aver omesso di agire non organizzando un esercizio di promozione per gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA e che, nell’ipotesi in cui il ricorrente avesse voluto contestare la mancata promozione, sarebbe stato suo onere contestare la decisione di promozione non contenente il suo nome.

99      Il ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile.

100    Occorre rilevare che, nella risposta del 28 ottobre 2020, l’AACC si esprime, su richiesta del ricorrente, sull’applicazione di disposizioni normative nei confronti di quest’ultimo e su quattro questioni, vertenti, principalmente, sull’applicazione alla sua situazione individuale dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, degli articoli 10 e 15 del RAA e della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro.

101    A tal riguardo, in primo luogo, l’AACC afferma che gli articoli 10 e 15 del RAA non conferiscono ai membri del personale un «diritto diretto» alla promozione, così come non fanno sorgere in capo all’amministrazione un qualsivoglia obbligo di procedere ad esercizi di reinquadramento degli agenti temporanei. In secondo luogo, l’AACC precisa che la conclusione di un secondo contratto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non è possibile nel caso del ricorrente e che, in via di principio e salvo circostanze eccezionali, la riassegnazione del ricorrente a un impiego permanente diverso da quello dallo stesso occupato non è possibile. In terzo luogo, essa illustra che l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto non si applica direttamente alla sua situazione e, in quarto luogo, che l’accordo quadro non è applicabile nel caso del ricorrente in quanto la sua situazione di fatto, come agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, è diversa da quella degli agenti temporanei assunti sulla base di altre disposizioni normative.

102    Pertanto, la risposta del 28 ottobre 2020 affronta essenzialmente due argomenti relativi, in primo luogo, alla possibilità di «promuovere» o di «reinquadrare» l’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA e, in secondo luogo, alla possibilità per l’agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di ottenere un nuovo contratto, sebbene il suo contratto sia in corso.

103    Secondo constante giurisprudenza, l’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo, ove tale atto deve emanare dall’autorità competente e contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione (v. ordinanza del 10 settembre 2021, Kühne/Parlamento, T‑691/20, non pubblicata, EU:T:2021:600, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

104    Per quanto riguarda la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 riguardante i motivi che illustrano al ricorrente che egli non può, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, beneficiare di un altro contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, occorre rilevare che la motivazione dell’AACC al riguardo si limita a ribadire la sua posizione, formulata nella decisione di rigetto della candidatura. Ne consegue che questa parte della risposta del 28 ottobre 2020, già preceduta dall’adozione della decisione di rigetto della domanda, non modifica in modo significativo la posizione giuridica del ricorrente ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 103.

105    Occorre quindi respingere in quanto irricevibile la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 riguardante i motivi che illustrano al ricorrente che egli non può, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, beneficiare di un altro contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

106    Per quanto riguarda il resto della domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso, senza una previa statuizione sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).

107    Orbene, tenuto conto delle circostanze del caso di specie nonché del principio di buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 per quanto riguarda la parte relativa alla possibilità di promuovere o di reinquadrare, in seno alla Commissione, un agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA senza previamente statuire sulla ricevibilità di tale domanda, nei limiti in cui essa è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, infondata.

 Nel merito

108    A sostegno della sua domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020, il ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, su un’erronea interpretazione e sulla violazione dell’articolo 8, secondo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA e, il secondo, sulla violazione del principio della parità di trattamento.

–       Sul primo motivo di ricorso, vertente su un’erronea interpretazione e sulla violazione dell’articolo 8, secondo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA

109    Il ricorrente ritiene che la risposta dell’amministrazione, che a suo avviso deve essere interpretata come un diniego di promozione, di reinquadramento o di nomina a un altro impiego, sia manifestamente erronea e costituisca una violazione dell’articolo 45 dello Statuto e dell’articolo 8, secondo comma, nonché dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA.

110    La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

111    In primo luogo, quanto alla possibilità per il ricorrente di beneficiare di una promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, si deve constatare, come sottolinea correttamente la Commissione, che il RAA non fa riferimento alla promozione. Ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, la promozione «è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado».

112    Il RAA non prevede quindi nessuna possibilità di promozione per gli agenti temporanei, ma piuttosto, in applicazione degli articoli 15 e 16, di essere classificati a un grado corrispondente alle funzioni che essi sono chiamati ad esercitare nel corso della durata del loro contratto (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, Todorova Androva/Consiglio e a., T‑366/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:729, punto 48).

113    Si deve quindi concludere che la Commissione era legittimata a ritenere, nella risposta del 28 ottobre 2020, che la procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto riguardasse solo i funzionari.

114    In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità di un reinquadramento, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, occorre rilevare che, nella risposta del 28 ottobre 2020, la Commissione non sostiene, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, che l’articolo 8, secondo comma, del RAA vieti il reinquadramento degli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Essa si limita ad affermare che, alla luce dell’ampio margine discrezionale di cui gode al riguardo, essa ha la possibilità di non prevedere un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei con contratti a tempo determinato, inclusi gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

115    Inoltre, occorre sottolineare che l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, che verte sulla possibilità di un reinquadramento, non stabilisce in alcun modo un diritto per ogni agente temporaneo di beneficiare, su sua richiesta, di un reinquadramento.

116    Occorre ricordare che, sebbene, secondo il principio di unicità della funzione pubblica, tutti i funzionari dell’Unione siano soggetti a un unico Statuto, tale principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale loro conferito dallo Statuto mentre, al contrario, nella gestione del loro personale, queste ultime godono di un «principio di autonomia» (sentenza del 9 giugno 2021, KZ/Commissione, T‑453/20, non pubblicata, EU:T:2021:339, punto 52). Occorre ragionare in maniera analoga per quanto riguarda gli agenti temporanei soggetti al RAA.

117    Di conseguenza, si deve ritenere che, giacché il RAA non prevede un obbligo incombente all’amministrazione di procedere a un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei, la Commissione non abbia violato l’articolo 8, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, non prevedendo, nell’ambito dell’autonomia amministrativa di cui godeva, di organizzare un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

118    Tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo cui, ai punti da 60 a 63 della sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE (T‑843/19, EU:T:2021:221), il Tribunale precisa, in sostanza, che l’assenza di regole scritte e la prassi decisionale ad hoc, senza che si proceda a una pubblicazione, rappresenterebbero una mancanza di trasparenza che violerebbe il principio della certezza del diritto.

119    La giurisprudenza citata al precedente punto 118 fa infatti riferimento all’ipotesi secondo cui un’istituzione preveda la possibilità di reinquadrare i propri agenti temporanei, ma non preveda criteri espliciti per tali procedure. Orbene, ciò non è quanto si verifica nel caso di specie. Per di più, tale argomento non è idoneo a mettere in discussione l’autonomia della Commissione quanto alla decisione di non prevedere la possibilità per gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di essere reinquadrati.

120    Inoltre, il ricorrente sostiene, in relazione a una cattura di schermata di SysPer 2, che la Commissione ha avviato, verosimilmente fino al 2017, esercizi di promozione distinti per i funzionari, gli agenti contrattuali e gli agenti temporanei.

121    Al riguardo, occorre rilevare che l’esistenza stessa di una prassi di tali esercizi di promozione distinti per gli agenti temporanei è negata dalla Commissione, la quale spiega che i dati presentati dal ricorrente derivano da un errore tecnico in SysPer 2, che è stato risolto. Tuttavia, anche supponendo l’esistenza di una simile prassi, la Commissione avrebbe potuto validamente modificarla, conformemente al principio di autonomia amministrativa, menzionato al precedente punto 116.

122    Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.

–       Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione

123    Con il suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere, in sostanza, che adottando la risposta del 28 ottobre 2020, la Commissione ha violato il principio di non discriminazione sotto vari profili.

124    II motivo di ricorso di cui trattasi è suddiviso in tre parti. La prima parte verte su una disparità di trattamento e su una discriminazione tra i partecipanti al programma Pilot Junior Professionals (in prosieguo: il «programma JPP») e gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA in seno alla Commissione, la seconda verte su una disparità di trattamento tra gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA e gli altri agenti temporanei della Commissione, e la terza verte su una disparità di trattamento tra gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di diverse istituzioni, diversi organi o organismi dell’Unione.

125    La Commissione contesta tale argomentazione.

126    In via preliminare, occorre rammentare che il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione. Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 27 novembre 2018, Hebberecht/SEAE, T‑315/17, EU:T:2018:842, punti 58 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

127    Per quanto riguarda il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, esso si valuta alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (v. sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

128    Con la prima parte, il ricorrente sostiene che le prassi della Commissione costituiscono una discriminazione nei suoi confronti rispetto ai partecipanti al programma JPP, che sono, come lui, agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Infatti, poiché i partecipanti al programma JPP sarebbero agenti temporanei che potrebbero essere riassegnati ad altri impieghi nei servizi della Commissione, significativamente diversi nella natura delle funzioni, senza che sia necessario concludere un nuovo contratto, tali candidati sarebbero trattati in modo più favorevole rispetto ad altri agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA per i quali l’amministrazione ritiene che un nuovo contratto sia necessario e, di conseguenza, vietato.

129    Anzitutto, come spiegato dalla Commissione nella decisione di rigetto del reclamo R/507/20, se un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA appartenente al gruppo di funzioni AST dovesse essere selezionato al fine di partecipare al programma JPP, gli verrebbe proposto un contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA, e non un contratto di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

130    Per quanto riguarda, poi, l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli sarebbe discriminato a causa del fatto che le riassegnazioni periodiche dei partecipanti al programma JPP non richiederebbero la conclusione di nuovi contratti, è sufficiente ricordare che il ricorrente è già stato riassegnato, come ricordato nel precedente punto 3, mediante una clausola addizionale del suo contratto, e quindi senza la conclusione di un nuovo contratto. Egli non può quindi legittimamente sostenere che gli era impossibile beneficiare di una riassegnazione senza che ciò implicasse necessariamente la conclusione di un nuovo contratto.

131    Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe vittima di una discriminazione fondata sull’età in quanto i candidati al programma JPP sarebbero esclusivamente giovani professionisti con un’esperienza professionale di tre anni al massimo, occorre respingerla, tenuto conto del fatto che, come risulta dai precedenti punti 129 e 130, non è stata dimostrata alcuna disparità di trattamento tra i partecipanti al programma JPP e gli altri agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA per quanto riguarda una riassegnazione senza la necessità di concludere un nuovo contratto.

132    Di conseguenza, il ricorrente non può legittimamente sostenere che gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA e assunti nell’ambito del programma JPP beneficerebbero di un trattamento più favorevole di quello che gli viene applicato, potendo essere riassegnati senza concludere nuovi contratti di agente temporaneo sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

133    Con la seconda parte, il ricorrente sostiene che il fatto che l’amministrazione non organizzi esercizi di promozione o non autorizzi promozioni individuali degli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA comporta una disparità di trattamento tra lo stesso, in qualità di agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, e altre categorie di agenti temporanei, in particolare gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA e dell’articolo 2, lettera c), del RAA.

134    Il ricorrente sostiene che gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera c), del RAA esercitano direttamente funzioni presso una persona che assolve un mandato, mentre gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non hanno una missione specializzata di questo tipo. Tuttavia, l’articolo 2 del RAA non stabilirebbe alcuna differenza significativa tra la natura delle funzioni e tale distinzione sarebbe poco rilevante in materia di parità di trattamento.

135    Sul punto il ricorrente fa valere che la Commissione tenta di giustificare la disparità di trattamento spiegando che gli agenti temporanei assunti a tempo indeterminato rappresentano una minima parte del personale. Il ricorrente asserisce inoltre che la distinzione significativa tra gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA e quelli assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA risiede nell’inquadramento dell’impiego a fini di bilancio. Orbene, tali criteri sarebbero irrilevanti ai fini di un’analisi relativa alla disparità di trattamento.

136    Come ricordato al precedente punto 126, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

137    Per quanto riguarda la questione del raffronto tra le situazioni dei diversi tipi di agenti temporanei, in primo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA, i loro impieghi sono compresi nella tabella degli organici e corrispondono a funzioni permanenti definite come servizio pubblico, che, tuttavia, in virtù di scelte operate dall’autorità competente in materia di bilancio, non corrispondono a un «impiego permanente» (sentenza del 27 novembre 2012, Sipos/UAMI, F‑59/11, EU:F:2012:164, punto 39).

138    In secondo luogo, per quanto riguarda gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera c), del RAA, questi ultimi hanno concluso un contratto di lavoro intuitu personae il cui elemento essenziale è costituito dalla fiducia reciproca (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04, EU:T:2006:322, punti 47 e 101).

139    In terzo luogo, per quanto riguarda gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, benché il RAA preveda espressamente che essi possano essere assunti al fine di occupare un impiego permanente, esso precisa altresì che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 79).

140    Al riguardo, la Commissione correttamente sostiene che il legislatore ha creato diverse categorie di agenti temporanei, che godono di condizioni di lavoro diverse, il che li colloca in situazioni non comparabili, di modo che non è possibile dimostrare una differenza di trattamento tra gli agenti temporanei che costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

141    Tuttavia, il ricorrente sostiene che tale prassi contrasta con la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro, che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto che i primi abbiano un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

142    Orbene, la Commissione ha correttamente concluso che gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA non si trovavano in una situazione comparabile a quella delle altre categorie di agenti temporanei. La differenza fondamentale tra le diverse categorie di agenti temporanei risiede nel «tipo di impiego» occupato da ciascuna delle categorie interessate, e non direttamente nella durata del contratto. Infatti, queste tre categorie di agenti temporanei mirano a rispondere a esigenze diverse delle istituzioni, degli organi o organismi. Pertanto, la durata dei contratti che le diverse categorie di agenti temporanei possono concludere deriva direttamente dai diversi tipi di impieghi che essi possono occupare e quindi dalla loro diversa natura.

143    Con la terza parte, il ricorrente asserisce che altre istituzioni e altri organi dell’Unione hanno espressamente riconosciuto la possibilità per gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA di beneficiare di un reinquadramento.

144    La Commissione contesta la ricevibilità della terza parte per il motivo che sarebbe dedotta per la prima volta nel ricorso.

145    Al riguardo, occorre ricordare che la regola della concordanza tra il reclamo e il successivo ricorso impone, a pena di irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’AACC sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

146    Nel caso di specie, nella domanda del 29 giugno 2020, il ricorrente ha menzionato la prassi delle altre istituzioni dell’Unione a sostegno della sua argomentazione vertente sul suo diritto ad essere reinquadrato. Per di più, nel reclamo, egli fa valere anche il mancato rispetto di prassi amministrative costanti. Inoltre, occorre constatare che il reclamo contiene argomenti relativi all’asserita discriminazione, fondata in particolare sull’età dei diversi agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, e alla disparità di trattamento tra gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA e altre categorie di agenti temporanei. Nel suo ricorso, il ricorrente deduce, al di là di tali affermazioni, la terza parte, vertente su un’asserita discriminazione fondata su pratiche diverse che esisterebbero in altre istituzioni, nel più ampio contesto del motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di non discriminazione.

147    In tale contesto, si deve ritenere che la circostanza secondo la quale il ricorrente abbia, per la prima volta, esplicitamente menzionato nel suo ricorso una disparità di trattamento tra gli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA in seno alla Commissione e all’interno di altre istituzioni, altri organi e organismi non modifica né la causa né l’oggetto del reclamo.

148    Pertanto, occorre respingere le affermazioni della Commissione relative alla ricevibilità della terza parte.

149    Il ricorrente sostiene che, omettendo di organizzare esercizi di promozione e di concedere lo stesso diritto di promozione agli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA, la Commissione tratta tali agenti temporanei in modo meno favorevole rispetto ad altre istituzioni e ad altri organi quali il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) o l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Inoltre, sebbene le varie istituzioni e agenzie dell’Unione godano di un certo grado di autonomia amministrativa nel modo di organizzare gli esercizi di reinquadramento, esse non possono interpretare in maniera divergente le disposizioni del RAA nel senso di concedere meno diritti ad agenti temporanei.

150    Al riguardo, è necessario constatare che il ricorrente non può validamente avvalersi delle norme interne applicabili al personale di altre istituzioni. Va infatti ricordato che, secondo costante giurisprudenza, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione dei detti compiti, del personale disponibile (v. sentenza del 14 ottobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, EU:C:2004:625, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

151    Pertanto, come indicato al precedente punto 117, la Commissione poteva decidere, nell’ambito dell’autonomia amministrativa di cui godeva, di non organizzare un esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei assunti sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA. Una siffatta decisione non è affatto in contrasto con il principio di non discriminazione, tanto più che essa si applica alle stesse categorie di agenti temporanei all’interno della medesima istituzione.

152    Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere il secondo motivo di ricorso e, pertanto, la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 nel suo complesso.

 Sulla domanda di risarcimento danni

153    Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali che ritiene di aver subito a causa dell’asserita illegittimità della decisione di rigetto della candidatura e della risposta del 28 ottobre 2020. La domanda di risarcimento danni del ricorrente si suddivide, in sostanza, in due parti. Nell’ambito della prima parte, connessa alla decisione di rigetto della candidatura, il ricorrente sostiene che tale decisione gli avrebbe causato un danno materiale consistente nella perdita dell’opportunità, da un lato, di essere assunto per il posto controverso e, dall’altro, di diventare funzionario di ruolo partecipando ai concorsi interni riservati agli agenti temporanei appartenenti al gruppo di funzioni AD. Nell’ambito della seconda parte, connessa alla risposta del 28 ottobre 2020, il ricorrente sostiene che tale risposta gli abbia causato un danno materiale consistente nella perdita dell’opportunità di beneficiare di un reinquadramento al grado AST 4 a partire dal 16 maggio 2020.

154    La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

 Sul danno materiale connesso alla decisione di rigetto della candidatura

155    A causa della decisione di rigetto della candidatura, il ricorrente sostiene di aver perso l’opportunità di essere assunto per il posto controverso. Egli afferma al riguardo che, poiché il comitato di selezione ha emesso, il 24 luglio 2020, una richiesta ai fini della sua assunzione e della sua nomina al posto controverso, la perdita di opportunità di essere assunto a causa della decisione di rigetto della candidatura deve essere valutata al 100%. A tale titolo, egli chiede un risarcimento di importo pari a EUR 24 245, corrispondente alla differenza tra il suo stipendio attuale e lo stipendio a cui avrebbe avuto diritto se fosse stato assunto per il posto controverso, con il grado AD 5, a partire dal 1° settembre 2020 fino alla scadenza del suo contratto.

156    Inoltre, il ricorrente avrebbe perso l’opportunità di diventare funzionario di ruolo partecipando ai concorsi interni riservati agli agenti temporanei appartenenti al gruppo di funzioni AD. Infatti, se fosse stato assunto per il posto controverso e quindi reinquadrato al grado AD 5 a partire dal 1° settembre 2020, il ricorrente sostiene che egli sarebbe stato in grado di partecipare a detti concorsi interni organizzati nel 2021 e nel 2022. Orbene, nell’ambito del concorso che si sarebbe tenuto al momento della proposizione del ricorso di cui trattasi, il ricorrente sostiene che, per 20 posti di funzionario nel settore giuridico, circa 90 candidati hanno superato gli esami informatizzati, il che consentirebbe di valutare che egli sarebbe divenuto funzionario con una probabilità del 44%. A titolo della perdita di opportunità di diventare funzionario, il ricorrente chiede un risarcimento di importo pari a EUR 600 000, il quale corrisponde a una perdita di retribuzione comprendente l’importo dello stipendio e delle indennità relative alle persone a carico che gli sarebbero state versate ogni mese per 20 anni, a cui andrebbe applicato un coefficiente di probabilità dello 0,44.

157    In via preliminare, occorre ricordare che il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, all’effettività del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52). Queste condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14).

158    Per quanto riguarda le due voci di danno invocate ai precedenti punti 155 e 156, va rilevato che esse trovano la loro origine nella decisione di rigetto della candidatura.

159    Orbene, occorre constatare che, per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura, essendo stato accolto il secondo motivo di ricorso riguardante detta decisione, la prima condizione per la configurabilità della responsabilità della Commissione, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato, è soddisfatta.

160    Occorre quindi esaminare le altre due condizioni per la configurabilità della responsabilità della Commissione, vale a dire l’effettività del danno e il nesso di causalità.

161    Per quanto riguarda l’effettività del danno materiale, risulta da costante giurisprudenza che esso deve essere debitamente provato e certo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54). In particolare, qualora il preteso danno attenga, come nel caso di specie, a una perdita di opportunità, da un lato, l’opportunità perduta dev’essere stata effettiva e, dall’altro, tale perdita dev’essere definitiva (v. sentenza del 24 ottobre 2018, Fernández González/Commissione, T‑162/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:711, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

162    Quanto al grado di certezza del nesso di causalità, esso è raggiunto qualora l’illegittimità commessa da un’istituzione dell’Unione abbia, in maniera certa, privato l’interessato non necessariamente di un’assunzione, cui egli non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come funzionario o agente, che gli cagioni un danno materiale consistente in un mancato guadagno (v. sentenza del 24 ottobre 2018, Fernández González/Commissione, T‑162/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:711, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).

163    In primo luogo, occorre esaminare la condizione relativa all’effettività dell’asserita perdita di opportunità.

164    Secondo la giurisprudenza, al fine di valutare l’effettività della perdita di opportunità, occorre collocarsi alla data di adozione della decisione di rigetto della candidatura (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

165    Nel caso di specie, dagli atti risulta che, se non vi fosse stata l’illegittimità di cui è inficiata la decisione di rigetto della candidatura, il ricorrente avrebbe potuto essere assunto per il posto controverso.

166    Anzitutto, come afferma il ricorrente, egli aveva pienamente assolto alle funzioni attinenti al posto che occupava al momento della presentazione della sua candidatura, posto che presentava delle somiglianze con il posto controverso. Infatti, dalle relazioni di valutazione del ricorrente per il 2019 e il 2020 risulta che egli aveva svolto le sue funzioni in modo molto soddisfacente, atteso che il suo livello di prestazioni era stato giudicato eccezionale, sicché, al termine del periodo iniziale di tre anni per il quale era stato assunto, è stato rinnovato nelle sue funzioni. Orbene, è pacifico che il possesso di un’esperienza professionale soddisfacente costituisce un indizio importante da prendere in considerazione per decidere sulla scelta del candidato da assumere (v. sentenza del 13 settembre 2011, AA/Commissione, F‑101/09, EU:F:2011:133, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

167    Inoltre, occorre rilevare che il capo unità del ricorrente aveva emesso, il 24 luglio 2020, una nota in cui affermava che, poiché il posto controverso non aveva potuto essere coperto da un candidato interno o esterno idoneo, anche tra i vincitori di un concorso generale organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), e sulla base dei meriti del ricorrente, egli chiedeva l’assunzione del ricorrente al posto controverso.

168    Tali considerazioni costituiscono una serie di elementi sufficientemente precisi e plausibili per dimostrare che il ricorrente aveva, nel 2020, nell’ambito del procedimento di selezione per il posto controverso, un’opportunità effettiva di ottenere l’assunzione a detto posto, nonostante l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione in materia di assunzione (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, TM/BCE, T‑440/21, non pubblicata, EU:T:2022:800, punto 113).

169    In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere definitivo dell’asserita perdita di opportunità, occorre ricordare che quest’ultimo viene valutato al momento in cui il giudice dell’Unione si pronuncia, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, compresi gli elementi successivi all’adozione dell’atto illegittimo che ha cagionato il danno (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

170    Per valutare tale carattere definitivo, occorre esaminare se, alla data di pronuncia della presente sentenza e alla luce delle misure di esecuzione di quest’ultima, che spetta alla Commissione adottare, il ricorrente abbia definitivamente perso l’opportunità che aveva di ottenere l’assunzione al posto controverso (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 91).

171    Nel caso di specie, occorre ricordare che, il 18 gennaio 2021, il contratto iniziale del ricorrente, concluso il 16 maggio 2018 per un periodo di tre anni, è stato rinnovato per un periodo di due anni, con scadenza il 15 maggio 2023. Orbene, poiché, conformemente all’articolo 8, secondo comma, del RAA, alla scadenza del suo contratto, l’agente assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA può occupare un impiego permanente nell’istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto, occorre constatare che, alla data della pronuncia della presente sentenza, il ricorrente non può più essere assunto per i posti in questione sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA.

172    Inoltre, occorre aggiungere che, nelle controversie riguardanti le decisioni di rigetto di candidature, quale quella oggetto del ricorso di cui trattasi, il Tribunale ha dichiarato che il carattere definitivo della perdita di un’opportunità di assunzione derivava dalla tutela dei diritti dei terzi le cui candidature fossero state accolte per i posti in questione (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 49, e del 24 ottobre 2018, Fernández González/Commissione, T‑162/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:711, punto 91), e non dall’impossibilità per l’amministrazione di porre giuridicamente rimedio all’illegittimità commessa (sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 95).

173    Pertanto, alla luce di quanto precede, l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli ha perso definitivamente la possibilità di essere assunto per il posto controverso è fondata.

174    Di conseguenza, sulla base di tali elementi, si deve ritenere che l’illegittimità commessa dalla Commissione abbia privato il ricorrente di un’effettiva opportunità di ottenere l’assunzione al posto controverso, cosicché esiste un nesso di causalità tra l’illegittimità della decisione di rigetto della candidatura e l’asserita perdita di opportunità.

175    Le condizioni terza e quarta per la configurabilità della responsabilità della Commissione sono così soddisfatte.

176    Secondo la giurisprudenza, per stabilire l’importo del risarcimento da versare per la perdita di tale opportunità, dopo aver individuato la natura dell’opportunità di cui il funzionario o l’agente è stato privato, occorre determinare la data a partire dalla quale avrebbe potuto beneficiare di detta opportunità, quantificare, poi, tale opportunità e, infine, precisare quali siano state per lui le conseguenze economiche di tale perdita di opportunità (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

177    Per quanto riguarda le modalità e l’entità del risarcimento della perdita di opportunità, ove possibile, l’opportunità di cui è stato privato un funzionario o un agente deve essere determinata oggettivamente, sotto forma di coefficiente matematico risultante da un’analisi precisa (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 103 e giurisprudenza ivi citata), pur ritenendo che risulta alquanto difficile, se non impossibile, stabilire un metodo che consenta di quantificare con precisione la possibilità di essere assunti presso un’istituzione e, di conseguenza, di valutare il danno derivante dalla perdita di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punti 59 e 60).

178    Inoltre, è già stato giudicato che il criterio della perdita di retribuzione non può di per sé determinare l’entità del risarcimento del danno causato dalla perdita di una possibilità di assunzione. In tal caso, infatti, il danno subito non può essere assimilato all’importo della retribuzione che sarebbe stata percepita se detta possibilità si fosse avverata, poiché, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia, l’interessato non può fare valere alcun diritto ad essere assunto. Di conseguenza, il danno di cui detto interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento non può corrispondere al lucro cessante derivante dalla perdita di un diritto (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 65).

179    Nel caso di specie, il ricorrente ha quantificato l’importo da utilizzare come base di calcolo del risarcimento per la perdita di opportunità. Tuttavia, tale stima non può essere accolta. Infatti, non è possibile quantificare detta opportunità e precisare le conseguenze finanziarie della relativa perdita, per il motivo che un calcolo corretto del danno materiale del ricorrente dipenderebbe da diverse ipotesi, in particolare l’impatto dell’interesse del servizio sulla probabilità dell’assunzione del ricorrente e sulla durata totale di tale assunzione, dato che la durata massima totale del rapporto di lavoro di un agente temporaneo assunto sulla base dell’articolo 2, lettera b), del RAA è di sei anni, e che, nel caso di specie, il contratto iniziale del ricorrente, concluso per una durata di tre anni, era in corso dal 16 maggio 2018.

180    Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, occorre valutare il danno subito ex aequo et bono (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, VP/Cedefop, T‑187/18, non pubblicata, EU:T:2020:613, punto 200 e giurisprudenza ivi citata).

181    In tale contesto, si procederà ad un’equa valutazione dell’intero danno materiale subito dal ricorrente per aver perso l’opportunità di essere assunto per il posto controverso, condannando la Commissione a versargli, ex aequo et bono, la somma forfettaria di EUR 10 000.

182    Per quanto riguarda la voce di danno consistente nella perdita di opportunità di divenire funzionario partecipando ai concorsi interni organizzati dalla Commissione nel 2021 e nel 2022 e riservati agli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD, occorre rilevare che la condizione relativa alla prova dell’esistenza di un danno effettivo e certo, nonché al nesso di causalità, in relazione alla perdita dell’opportunità di superare detti concorsi interni organizzati dalla Commissione nel 2021 e nel 2022 e, di conseguenza, di essere assunto in qualità di funzionario dell’Unione, non è soddisfatta. Infatti, la decisione di rigetto della candidatura non ha come conseguenza di impedire al ricorrente di diventare amministratore in seno alla Commissione. La decisione di rigetto della candidatura non ostava a che il ricorrente presentasse la sua candidatura ad altri posti del gruppo di funzioni AD che erano vacanti alla Commissione successivamente all’adozione di detta decisione, così come essa non gli impediva di essere assunto, in futuro, per un posto di livello AD, ad esempio, sulla base dell’articolo 2, lettera a), del RAA.

183    Pertanto, la domanda di risarcimento del danno materiale derivante dall’asserita perdita di opportunità di divenire funzionario partecipando ai concorsi interni organizzati dalla Commissione nel 2021 e nel 2022 e riservati agli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD dev’essere respinta.

 Sul danno materiale connesso alla risposta del 28 ottobre 2020

184    Il ricorrente sostiene di aver perso l’opportunità di beneficiare di una promozione al grado AST 4 a partire dal 16 maggio 2020. Poiché tale possibilità di essere promosso deve essere valutata al 100%, tenuto conto del suo livello eccezionale in relazione alle prestazioni, l’importo dell’indennità richiesta è di EUR 13 152.

185    Secondo costante giurisprudenza, la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale dev’essere respinta quando presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata (v. sentenza del 12 gennaio 2022, MW/Parlamento, T‑630/20, non pubblicata, EU:T:2022:3, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

186    Nel caso di specie, esiste uno stretto legame tra la voce di danno attinente alla perdita di opportunità di beneficiare di una promozione al grado AST 4 a partire dal 16 maggio 2020 e la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020.

187    In tali circostanze, poiché l’esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 non ha rivelato alcuna illegittimità commessa dalla Commissione, anche la voce di danno attinente alla perdita dell’opportunità di beneficiare di una promozione al grado AST 4 a partire dal 16 maggio 2020 dev’essere respinta.

188    Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno materiale derivante dall’asserita perdita di opportunità di beneficiare di una promozione al grado AST 4 a partire dal 16 maggio 2020 dev’essere respinta.

 Sulle spese

189    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. In forza dell’articolo 135, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il Tribunale, per ragioni di equità, può decidere che una parte soccombente sia condannata soltanto parzialmente alle spese, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

190    Nel caso di specie, la Commissione è rimasta soccombente per una parte essenziale dei capi delle conclusioni del ricorrente. Inoltre, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità per quanto riguarda le conclusioni contro la decisione di rigetto della candidatura, che essa ha poi ritirato, il che ha avuto un’incidenza sulle spese. In tali circostanze, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze della causa condannando la Commissione alla totalità delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea, del 4 agosto 2020, recante rigetto della candidatura di SE per il posto vacante pubblicato con il riferimento COM/2020/1474 è annullata.

2)      La Commissione è condannata a versare a SE la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale subito.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione è condannata alle spese.

da Silva Passos

Gervasoni

Półtorak

Reine

 

      Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1 Dati riservati omessi.