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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 gennaio 2024 – NE, MY, HJ, XF, WB, UV, VK, JU, RJ e DZ / An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland e Attorney General

(Causa C-58/24, Drumakilla)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: NE, MY, HJ, XF, WB, UV, VK, JU, RJ e DZ

Convenuti: An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland e Attorney General

Interveniente: Drumakilla Limited

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 11 della direttiva 2011/92 1 , letto alla luce del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che, in un caso in cui un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, oggetto di una domanda di autorizzazione (in prosieguo: l’“autorizzazione primaria”) non possa essere realizzato senza che il committente abbia prima ottenuto un’altra autorizzazione (in prosieguo: l’“autorizzazione secondaria”), e in cui l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione primaria per detto progetto conservi la facoltà di valutare l’impatto ambientale del progetto in modo più rigoroso rispetto a quanto sia stato fatto per l’autorizzazione secondaria, detta autorizzazione secondaria (se rilasciata prima dell’autorizzazione primaria) debba essere considerata come facente parte della procedura di autorizzazione per fini diversi dalla portata degli elementi da esaminare o valutare ai sensi della direttiva 2011/92, vuoi in generale vuoi quando l’autorizzazione secondaria è una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 11 della direttiva 2011/92, letto alla luce del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che le norme nazionali sul dies a quo del termine per contestare la validità di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43 1 (l’“autorizzazione secondaria”) debbano essere interpretate nel senso che esse escludono che tale termine inizi a decorrere prima della data di adozione dell’autorizzazione in questione (l’“autorizzazione primaria”), vuoi in generale vuoi in un caso in cui: i) il progetto è stato sottoposto all’esame caso per caso previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, e/o ii) la determinazione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, ai fini dell’autorizzazione primaria è stata adottata dopo il rilascio dell’autorizzazione secondaria e contemporaneamente alla decisione sull’autorizzazione primaria, e/o iii) il procedimento di contestazione della validità dell’autorizzazione secondaria non contiene alcun motivo volto a contestare l’autorizzazione primaria pertinente con riferimento all’asserita invalidità dell’autorizzazione secondaria, e/o iv) il ricorrente omette di chiedere una proroga del termine per impugnare l’autorizzazione secondaria, richiesta necessaria in base al diritto nazionale per un’impugnazione tardiva in assenza di una norma di diritto dell’Unione in senso contrario.

3)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta in generale negativa alla seconda questione, se la direttiva 2011/92, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o del principio dell’ampio accesso alla giustizia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che un termine previsto dal diritto nazionale di uno Stato membro per l’avvio di un procedimento volto a far valere un diritto ai sensi di tale direttiva, debba essere ragionevolmente prevedibile, ma non debba necessariamente essere espressamente specificato nella normativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 e/o nelle informazioni pratiche messe a disposizione del pubblico sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2011/92 e/o definitivamente stabilito in modo certo dalla giurisprudenza nazionale, di modo che sulla risposta alla seconda questione non incide il fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro stabilisce un termine prevedibile di carattere generale applicabile genericamente ai ricorsi di diritto pubblico, compresa la proposizione di un’azione mirante a impugnare una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, e che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie al fine di realizzare il progetto, benché nel diritto nazionale di cui trattasi ciò sia implicito anziché esplicito.

4)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione o negativa alla terza questione, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, comporti che un’autorità competente non possa concludere che non esiste “un’altra soluzione valida” in alternativa a una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie al fine di realizzare un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, a meno che l’autorità competente prenda effettivamente in considerazione altre soluzioni, come un’ubicazione o una progettazione alternativa, o il rifiuto della deroga.

5)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda o negativa alla terza questione, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, comporti che un’autorità competente non possa concludere che risponde all’interesse di “proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali” il fatto di concedere una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, a meno che una qualche protezione specifica sia posta in essere dalla deroga stessa, anziché che da misure di mitigazione adottate per ridurre o compensare il danno creato dalle misure autorizzate dalla decisione di deroga.

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1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).