Ricorso proposto il 30 giugno 2010 - Fondation de l'Institut de Recherche Idiap / Commissione
(Causa T-286/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fondation de l'Institut de Recherche Idiap (rappresentante: avv. G. Chapus-Rapin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
in via preliminare, concedere effetto sospensivo al presente ricorso;
in via principale,
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- accogliere il ricorso;
- in conseguenza,
annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010;
dichiarare ammissibili ai fini del beneficio dei fondi esterni dell'Unione europea i costi dei ricercatori dell'IDIAP con contratto a tempo indeterminato che lavorano sui programmi AMIDA, BACS e DIRAC;
- ordinare che l'IDIAP non debba rimborsare EUR 98 042,45 per DIRAC e EUR 251 505,76 per AMIDA;
porre tutte le spese della procedura a carico della Commissione europea;
- porre a carico della Commissione europea le spese e gli onorari d'avvocato dell'IDIAP;
in subordine,
dichiarare il ricorso ricevibile;
accogliere il ricorso;
in conseguenza,
annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010;
disporre un nuovo controllo contabile sull'IDIAP da parte della Commissione europea e affidarlo ad una istituzione diversa dalla Treureva;
porre tutte le spese della procedura a carico della Commissione europea;
porre a carico della Commissione europea le spese e gli onorari d'avvocato dell'IDIAP.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede in sostanza al Tribunale di constatare l'ammissibilità dei costi sostenuti per i ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel quadro dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC rientranti nel quadro dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolati "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002-2006)" e "Tecnologie per la società dell'informazione (2000-20006)".
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che:
- l'interpretazione della Commissione europea dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC, secondo la quale i costi per i contratti di lavoro di ricercatori a tempo indeterminato sono costi di funzionamento ordinari non ammissibili e non costi supplementari legati ai progetti, è arbitraria o almeno infondata, nella misura in cui:
- il modello di contratto alla base dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC non escluderebbe dai costi ammissibili i contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- il legame tra i contratti di lavoro dei ricercatori ed i progetti AMIDA, BACS e DIRAC sarebbe espressamente menzionato nei contratti di lavoro;
- i contratti di lavoro dei ricercatori esisterebbero soltanto a causa dei progetti, non avendo la ricorrente fondi propri per pagare ricercatori al di fuori dei progetti;
- il migliore modo per garantirsi di potersi separare dai ricercatori alla fine di un progetto sarebbe il contratto a tempo indeterminato, poiché quest'ultimo nel diritto svizzero (luogo di stabilimento della ricorrente) può essere risolto in qualsiasi momento senza giustificazione, con un breve preavviso;
- l'interpretazione della Commissione è contraria ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, essendo questa interpretazione stata via via modificata;
- in subordine, la procedura di controllo contabile oggetto della decisione impugnata, implica impossibili acrobazie che devono condurre al suo annullamento.
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