Language of document :

Cause riunite T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03

SP SpA e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la scadenza di detto Trattato — Incompetenza della Commissione»

Massime della sentenza

1.      CECA — Intese — Decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza di detto Trattato

(Art. 65, nn. 1, 4 e 5, CA; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15, n. 2)

2.      CECA — Intese — Competenza della Commissione ai sensi dell’art. 65, nn. 4 e 5, CA a constatare e sanzionare una violazione dell’art. 65, n. 1, CA — Cessazione dopo la scadenza del Trattato CECA

(Artt. 65, nn. 1, 4 e 5, CA e 97 CA; art. 305, n. 1, CE; Trattato di fusione)

1.      Una decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65, n. 1, CA e infligge un’ammenda alle imprese che avrebbero partecipato ad un’intesa in violazione di tale disposizione è fondata in diritto unicamente sull’art. 65, nn. 4 e 5, CA quando indica esplicitamente come sua base giuridica questa norma e non, invece, le disposizioni dell’art. 3 e dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Il fatto che, in una seconda comunicazione di addebiti indirizzata alle imprese interessate, la Commissione abbia affermato di aver avviato un nuovo procedimento ai sensi del regolamento n. 17 e abbia fatto riferimento esplicito all’art. 3 di quest’ultimo di per sé non basta per concludere che il fondamento giuridico della decisione impugnata sia costituito dall’art. 3 e dall’art. 15, n. 2, di detto regolamento.

(v. punti 76, 78, 93-94, 101)

2.      Se è vero che i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte di un’istituzione comunitaria, la Commissione non può, tuttavia, dopo la scadenza, il 23 luglio 2002, del Trattato CECA, trarre ancora dall’art. 65, nn. 4 e 5, CA la competenza a constatare una violazione dell’art. 65, n. 1, CA e ad imporre ammende alle imprese che vi avrebbero concorso, giacché la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto deve essere in vigore al momento dell’adozione dell’atto stesso.

Non influisce sulla competenza della Commissione al riguardo né il fatto che il Trattato CECA costituisse una lex specialis rispetto al Trattato CE conformemente all’art. 305, n. 1, CE, né l’unicità istituzionale risultante dal Trattato di fusione e la necessità di un’interpretazione coerente delle disposizioni di diritto sostanziale contenute nei diversi trattati comunitari, né i principi che disciplinano la successione nel tempo delle norme sostanziali e di procedura.

(v. punti 113-116, 118, 120)