Language of document : ECLI:EU:T:2018:35

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

22 gennaio 2018 (*)

«Aiuti di Stato – Servizi di assistenza a terra – Conferimenti di capitale effettuati dalla SEA a favore della Sea Handling – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero – Cancellazione parziale dal ruolo – Rinuncia agli atti – Non luogo a statuire parziale – Cancellazione dal registro delle imprese»

Nelle cause riunite T‑125/13, T‑152/13 e T‑167/13,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T‑125/13,

Sea Handling SpA, con sede in Somma Lombardo (Italia), rappresentata inizialmente da B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola e L. Cappelletti, successivamente da B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. Merola, avvocati,

ricorrente nella causa T‑152/13,

sostenuta da

Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA), con sede in Segrate (Italia), rappresentata da M. Merola, B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e C. Toniolo, avvocati,

e da:

Comune di Milano (Italia), rappresentato inizialmente da S. Grassani e A. Franchi, successivamente da S. Grassani, avvocati,

intervenienti nella causa T‑152/13,

Comune di Milano (Italia), rappresentato inizialmente da S. Grassani e A. Franchi, successivamente da S. Grassani, avvocati,

ricorrente nella causa T‑167/13,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione (UE) 2015/1225 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, facente funzione di presidente, V. Kreuschitz (relatore), I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        L’interveniente nella causa T‑152/13, SEA (in prosieguo: la «SEA»), è la società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa (Italia). Durante il periodo oggetto d’esame, ossia fra il 2002 e il 2010, il suo capitale era quasi interamente di proprietà di enti pubblici, ossia per l’84,56% del Comune di Milano (Italia), ricorrente nella causa T‑167/13 nonché interveniente nella causa T‑152/13, e per il 14,56% della Provincia di Milano (Italia), mentre il resto del capitale, ossia lo 0,88%, era detenuto da altri azionisti pubblici e privati. Nel dicembre 2011, la società di gestione F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (in prosieguo: la «F2i») ha acquistato, per conto di due fondi da essa gestiti, il 44,31% del capitale della SEA, ossia una parte del capitale detenuto dal Comune di Milano (29,75%) e la totalità del capitale detenuto dalla Provincia di Milano (14,56%).

2        Fino al 1° giugno 2002, la SEA ha fornito direttamente i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU 1996, L 272, pag. 36) (supplemento ordinario alla GURI n. 28, del 4 febbraio 1999, pag. 1), la SEA, in conformità all’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, ha proceduto alla separazione contabile e giuridica tra le attività legate alla fornitura dei servizi di assistenza a terra e le sue altre attività. A tal fine, essa ha costituito una nuova società, interamente controllata dalla stessa e denominata Sea Handling SpA, che è la ricorrente nella causa T‑152/13, (in prosieguo: la «Sea Handling»). La Sea Handling ha fornito servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa a partire dal 1° giugno 2002.

3        Con lettera del 13 luglio 2006, la Commissione europea ha ricevuto una denuncia riguardante un presunto aiuto che sarebbe stato concesso alla Sea Handling.

4        Con lettera del 30 maggio 2007, la Commissione ha informato il denunciante che non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che fosse soddisfatto il criterio relativo al trasferimento di risorse statali di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), non vi erano motivi sufficienti per pronunciarsi sull’asserita misura di aiuto. Con lettera del 24 luglio 2007, il denunciante ha fornito informazioni complementari alla Commissione. Quest’ultima ha di conseguenza deciso di riesaminare la denuncia.

5        Con lettera del 3 marzo 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di inviarle copia di un’intesa sindacale conclusa il 26 marzo 2002. Con lettera del 10 aprile 2008, le autorità italiane hanno trasmesso il documento richiesto.

6        Con lettera del 20 novembre 2008, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un’altra intesa sindacale, conclusa il 13 giugno 2008.

7        Con lettera del 23 giugno 2010, la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: la «decisione di avvio») e ha invitato le autorità italiane a fornirle talune informazioni e taluni dati necessari per valutare la compatibilità delle misure in questione. Con la pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 29 gennaio 2011 (GU 2011, C 29, pag. 10), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese da detta pubblicazione.

8        Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/1225, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)], notificata con il numero C(2012) 9448 (GU 2015, L 201, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        Nel dispositivo della decisione impugnata, la Commissione ha considerato, segnatamente, che «[g]li aumenti di capitale effettuati da SEA a favore della (…) SEA Handling per ciascuno degli esercizi del periodo [che va dal] 2002 [al] 2010 (per un importo cumulato stimato pari a 359,644 milioni di EUR, esclusi gli interessi di recupero) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 [TFUE]» (articolo 1 della decisione impugnata) e che «[d]etti aiuti di Stato, concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], sono incompatibili con il mercato interno» (articolo 2 della decisione impugnata). Di conseguenza, essa ha disposto che «[la Repubblica italiana] procede al recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 presso il beneficiario» (articolo 3, paragrafo 1, della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2013, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso nella causa T‑125/13.

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2013, la Sea Handling ha proposto il ricorso nella causa T‑152/13.

12      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2013, il Comune di Milano ha proposto il ricorso nella causa T‑167/13.

13      Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale il 18 e il 21 marzo 2013, la Sea Handling e il Comune di Milano hanno presentato domande di provvedimenti provvisori iscritte a ruolo con i numeri T‑152/13 R e T‑167/13 R. A seguito della rinuncia da parte della Sea Handling e del Comune di Milano alle loro domande di provvedimenti provvisori, le cause T‑152/13 R e T‑167/13 R sono state cancellate dal ruolo del Tribunale con ordinanze del 20 giugno 2013, Comune di Milano/Commissione (T‑167/13 R, non pubblicata, EU:T:2013:331), e del 1º luglio 2013, Sea Handling/Commissione (T‑152/13 R, non pubblicata, EU:T:2013:337); le spese sono rimaste riservate.

14      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio, il 21 e il 24 giugno 2013, la F2i, la SEA e il Comune di Milano hanno chiesto di intervenire nella causa T‑152/13 a sostegno delle conclusioni della Sea Handling. Con ordinanza dell’8 maggio 2014, Sea Handling/Commissione (T‑152/13, non pubblicata, EU:T:2014:262), il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza di intervento della F2i e ha ammesso gli interventi della SEA e del Comune di Milano, riservandosi sulle spese relative a questi due interventi. La SEA e il Comune di Milano hanno depositato le loro memorie di intervento e la Sea Handling e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni in relazione a tali memorie entro i termini impartiti.

15      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2013, la F2i ha chiesto di intervenire nella causa T‑167/13 a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano. Con ordinanza del 4 novembre 2014, Comune di Milano/Commissione (T‑167/13, non pubblicata, EU:T:2014:936), il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha respinto tale istanza di intervento.

16      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2013, nella causa T‑167/13, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Il Comune di Milano ha depositato le sue osservazioni su detta eccezione il 22 luglio 2013. Con ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2014, l’eccezione è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

17      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.

18      A causa di un impedimento di un membro della Terza Sezione, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice al fine di integrare la Sezione.

19      Su proposta della Terza Sezione, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, la rimessione delle cause T‑125/13, T‑152/13 e T‑167/13 dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

20      In considerazione dell’impedimento di un membro della Terza Sezione menzionato al precedente punto 18, il presidente del Tribunale ha designato il vicepresidente del Tribunale perché integrasse la Terza Sezione ampliata e svolgesse la funzione di presidente di sezione.

21      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale, del 21 aprile 2017, udite le parti principali, le cause T‑125/13, T‑152/13 e T‑167/13 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della decisione che definisce il giudizio, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura.

22      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2017, la Sea Handling e la Commissione hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare che non vi era più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Sea Handling nella causa T‑152/13.

23      Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2017, la Repubblica italiana ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in merito alla domanda congiunta di non luogo a statuire nella causa T‑152/13. Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2017, la SEA ha sostenuto la domanda congiunta di non luogo a statuire. Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2017, il Comune di Milano non ha sollevato obiezioni.

24      Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2017, la Repubblica italiana ha a sua volta chiesto al Tribunale di dichiarare che non vi era più luogo a statuire sul suo ricorso proposto nella causa T‑125/13.

25      Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, la Commissione ha dichiarato di «associa[rsi] alla richiesta della Repubblica italiana di cancellare [la causa T‑125/13] dal ruolo». Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 4 e il 7 agosto 2017, la SEA e il Comune di Milano hanno indicato di non aver osservazioni da formulare in merito alla domanda di non luogo a statuire della Repubblica italiana nella causa T‑125/13.

26      In risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, la Repubblica italiana ha chiarito, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2017, di rinunciare al proprio ricorso presentato nella causa T‑125/13. Essa ha inoltre chiesto che ciascuna delle parti in tale causa si faccia carico delle proprie spese.

27      Nelle loro osservazioni sulla rinuncia agli atti della Repubblica italiana nella causa T‑125/13, depositate nella cancelleria del Tribunale il 14, il 20 e il 21 novembre 2017, la Commissione, la Sea Handling e il Comune di Milano non hanno sollevato obiezioni. La Commissione ha chiesto che, per quanto riguarda la causa T‑125/13, ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese.

28      In applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deferito alla sezione le decisioni sulla separazione delle cause T‑125/13, T‑152/13 e T‑167/13 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio e sulla cancellazione della causa T‑125/13 dal ruolo del Tribunale.

29      Nella causa T‑125/13, la Repubblica italiana ha rinunciato al proprio ricorso e ha chiesto che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese. La Commissione prende atto della rinuncia agli atti della Repubblica italiana nella causa T‑125/13 e chiede che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese.

30      Nella causa T‑152/13, la Sea Handling, sostenuta dalla SEA, e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso;

–        disporre che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese.

31      Nella causa T‑167/13, il Comune di Milano chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare gli articoli 3, 4 e 5 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      Nella causa T‑167/13, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Comune di Milano alle spese.

 In diritto

 Sulla separazione delle cause

33      A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le cause riunite possono essere nuovamente separate. Nel caso di specie, occorre separare le cause T‑125/13, T‑152/13 e T‑167/13, senza che sia necessario invitare le parti principali a presentare le loro osservazioni a tale specifico riguardo, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Infatti, le parti principali sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla rinuncia agli atti della Repubblica italiana nella causa T‑125/13 e sulla domanda di non luogo a statuire nella causa T‑152/13 e non vi si sono opposte. Poiché una rinuncia agli atti e la pronuncia di un non luogo a statuire comportano l’estinzione del giudizio, le parti principali hanno in tal modo necessariamente indicato di non opporsi a che le cause interessate siano ora trattate separatamente.

 Sul ricorso nella causa T125/13

34      Avendo la Repubblica italiana rinunciato al suo ricorso, occorre cancellare la causa T‑125/13 dal ruolo del Tribunale, conformemente all’articolo 125 del regolamento di procedura.

 Sul ricorso nella causa T152/13

35      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può dichiarare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire. Nella fattispecie, poiché la Sea Handling e la Commissione hanno chiesto che venisse dichiarato che l’oggetto del ricorso proposto dalla Sea Handling nella causa T‑152/13 era venuto meno e che non occorreva più statuire, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa, decide di pronunciarsi su tale domanda senza proseguire il procedimento.

36      In sostanza, la Sea Handling e la Commissione fanno valere, a sostegno della loro domanda di non luogo a statuire, che, da un lato, la liquidazione della Sea Handling si sta concludendo, di modo che un eventuale annullamento della decisione impugnata non potrebbe più essere di beneficio per la Sea Handling, e, dall’altro, che la Sea Handling sarà presto cancellata dal registro delle imprese, con conseguente perdita della sua capacità di stare in giudizio.

37      Risulta dalla risposta della SEA a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale che, con decisione della sua assemblea del 10 luglio 2017, la Sea Handling è stata definitivamente liquidata ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 25 agosto 2017.

38      Anche se la nozione di «persona giuridica» che figura all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE non coincide necessariamente con quelle proprie dei vari ordinamenti giuridici degli Stati membri, emerge tuttavia dalla giurisprudenza che tale nozione comporta, in linea di principio, la sussistenza di una personalità giuridica costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro o di un paese terzo e di una capacità di stare in giudizio riconosciuta da detto diritto (v. sentenza del 6 aprile 2017, Saremar/Commissione, T‑200/14, EU:T:2017:267, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in cui, nel corso del giudizio, un ricorrente cessi di esistere giuridicamente e di avere quindi la capacità di stare in giudizio dinanzi al giudice dell’Unione, spetta a quest’ultimo constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto da detto ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2017, Al-Faqih e a./Commissione, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, punti 35 e 42, e del 28 ottobre 2015, Al-Faqih e a./Commissione, T‑134/11, non pubblicata, EU:T:2015:812, punti 42 e 46).

39      Poiché la SEA Handling è stata cancellata dal registro delle imprese e ha essa stessa confermato che tale circostanza la priva della sua capacità di stare in giudizio, si deve accogliere la domanda congiunta della Sea Handling e della Commissione e, di conseguenza, dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Sea Handling nella causa T‑152/13.

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti, si provvede secondo un eventuale accordo tra le parti sulle spese. Nel caso di specie, poiché la Repubblica italiana e la Commissione si sono accordate sul fatto che ciascuna di esse sopporti le proprie spese, occorre disporre che la Repubblica italiana e la Commissione si faranno carico delle proprie spese relative alla causa T‑125/13.

41      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e considerate le conclusioni della Sea Handling e della Commissione in tal senso, occorre disporre che, per quanto riguarda la causa T‑152/13, la Sea Handling e la Commissione si facciano ciascuna carico delle proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. Inoltre, occorre disporre che la SEA e il Comune di Milano si facciano ciascuno carico delle proprie spese relative alla causa T‑152/13.

42      Poiché la causa T‑167/13 non è oggetto né della rinuncia agli atti della Repubblica italiana né della domanda di non luogo a statuire presentata dalla Sea Handling discussa nella presente ordinanza, occorre riservare la decisione sulle spese nella causa suddetta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

così provvede:

1)      Le cause T125/13, T152/13 e T167/13 sono separate ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.

2)      La causa T125/13 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

3)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Sea Handling SpA nella causa T152/13.

4)      Nella causa T125/13, la Repubblica italiana e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

5)      Nella causa T152/13, la Sea Handling e la Commissione si fanno carico delle proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. La Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) e il Comune di Milano (Italia) si fanno carico delle proprie spese relative alla causa T152/13.

6)      Nella causa T167/13, le spese sono riservate.

Lussemburgo, 22 gennaio 2018

Il cancelliere

 

Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

M. Van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.