Language of document : ECLI:EU:T:2019:202

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

28 marzo 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchi dell’Unione europea figurativi Simply. Connected. – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71 del regolamento 2017/1001)»

Nelle cause riunite T‑251/17 e T‑252/17,

Robert Bosch GmbH, con sede a Stoccarda (Germania), rappresentata da S. Völker e M. Pemsel, avvocati

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Mensing e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2017 (procedimento R 948/2016‑5) e del 10 marzo 2017 (procedimento R 947/2016‑5), relative alle domande di registrazione dei segni figurativi Simply. Connected. come marchi dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, V. Kreuschitz, I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017,

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2017,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 26 settembre 2018,

visto il rinvio delle presenti cause dinanzi alla Terza Sezione ampliata del Tribunale,

vista la decisione del 17 gennaio 2019, vertente sulla riunione delle presenti cause,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Antefatti

1        Il 19 novembre 2015 la ricorrente, Robert Bosch GmbH, ha presentato due domande di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il primo marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «primo marchio richiesto», causa T‑251/17) è il segno figurativo di seguito riprodotto:

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3        Il secondo marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «secondo marchio richiesto», causa T‑252/17) è il segno figurativo di seguito riprodotto:

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4        I prodotti e i servizi per i quali le due registrazioni sono state richieste sono identici. Essi rientrano nelle classi 7, 9, 11, 12, da 36 a 38, 41 e 42 di cui all’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 7: «Motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri, Motorini d’avviamento (tranne quelli per veicoli terrestri), Generatori, Sistemi di accensione per motori a combustione interna, Candele ad incandescenza, Candela di accensione, Sonde lambda, Distributori d’accensione, Bobine d’accensione, Magneti d’accensione, Spine per candele, pompe d’ iniezione, Pompe del carburante, Regolatori della velocità del motore, Iniettori per motori e Portauggelli; Valvole per macchine; Filtri del carburante, dell’olio e dell’aria; Pompe, motori, valvole, cilindri, serbatoi e filtri idraulici; Valvole pneumatiche, servosterzi, freni ad aria compressa, dispositivi ad aria compressa, ovvero compressori pneumatici, serbatoi dell’aria compressa, valvole di comando, valvole per freni; Turbocompressori; Apparecchi di comando elettronici per tecniche di produzione, impianti di saldatura a resistenza, servocomandi e alberini del cambio, comandi per robot; Elementi modulari per tecniche di montaggio e di produzione automatiche, compreso l’equipaggiamento delle postazioni di lavoro, ovvero tavoli e banchi di lavoro, supporti per macchine, dispositivi di sicurezza e di protezione, postazioni di lavoro orientabili, dispositivi di sollevamento, presse a tavole, sistemi di preparazione e disposizione del materiale, ovvero catene di montaggio e catene per trasportatori, trasportatori a scossa, ribaltatori e dispositivi elettrici programmabili, compresi benne prensili e robot monobraccio; Sbavatrici meccaniche, termiche ed elettrotermiche; Macchine per l’imballaggio; Utensili elettrici e relativi attrezzi ad innesto; Elettrodomestici ed accessori; Macchine per il lavaggio di stoviglie di terracotta, Apparecchi di lavaggio, Generatori di radiofrequenze; Dispositivi d’avviamento per motori a scoppio; Parti ed accessori dei suddetti articoli compresi nella classe 7»;

–        classe 9: «Sensori; Unità di controllo programmabili; Apparecchi elettrici ed elettronici di misura, controllo e regolazione da montare sugli autoveicoli; Apparecchi per la registrazione, il trattamento, l’elaborazione, la trasmissione, la ricezione e la visualizzazione di segnali, dati, immagini e suoni, supporti per dati elettrici ed elettromagnetici; Videocamere, schermi, altoparlanti, antenne per radio e apparecchi televisivi, apparecchi telefonici, antenne per auto, radiotelefoni, telefoni per auto; Sistemi d’allarme; Apparecchi di localizzazione e di navigazione da montare su veicoli terrestri, aerei e nautici; Apparecchi d’alimentazione, filtri elettrici, elementi semiconduttori ed optoelettronici; Circuiti stampati, incisi e collegati a testa fusa, circuiti integrati, relè, fusibili, linee per segnali elettrici, elettronici e ottici, giunti per cavi, commutatori elettrici, regolazioni elettroniche dell’ampiezza d’illuminazione, sensori, rilevatori, dispositivi/cassette di commutazione, celle e generatori solari; apparecchi d’ analisi per autoveicoli, ovvero per l’ analisi dei gas di scarico, delle particelle di fuliggine, del funzionamento dei freni, strumenti di diagnosi e dispositivi di simulazione, apparecchi di prova per motori, strumenti di prova da officina per pompe a iniezione, motorini di avviamento e generatori; Batterie, caricabatterie, apparecchi di prova per batterie, amplificatori, trasformatori, tamburi per cavi; Sistemi computerizzati di regolazione dinamica di guida; Parti e accessori per i suddetti articoli»;

–        classe 11: «Apparecchi di riscaldamento, di cottura, griglie, apparecchi termici e di refrigerazione; Accenditori automatici per becchi a gas; Compresi nella classe 11; Fari e luci, compresi quelli per veicoli; Apparecchi e macchine frigorifere; Impianti di ventilazione; Asciugacapelli; Macchine per il caffè elettriche; Torrefattori; Forni per panetteria; Apparecchi elettrici per cuocere le uova; Tostapane; Impianti di condizionamento dell’aria; Apparecchi di controllo e di regolazione per riscaldamenti a gas; Asciugatrici per indumenti; Parti e accessori per i suddetti articoli della classe 11»;

–        classe 12: «Sistemi di protezione da montare sugli autoveicoli, ovvero pretensionatori, air bag; Impianti di sbrinamento per parabrezza; Servofreni e freni ad aria compressa per veicoli terrestri e aerei, sistemi frenanti antibloccaggio; Sistemi di regolazione dello slittamento del motore; Comandi del cambio; Tergicristalli; Guide idrauliche per veicoli terrestri, aerei e nautici; Motori elettrici per veicoli terrestri; E parti ed accessori per i suddetti articoli della classe 12»;

–        classe 36: «Servizi in campo assicurativo»;

–        classe 37: «Montaggio, manutenzione e messa in funzione di parti ed accessori per autoveicoli, impianti autoradio, ricetrasmettitori, macchine utensili manuali, utensili e dispositivi per officina, generatori di corrente, d’apparecchi per la casa e la cucina, apparecchi radiotelevisivi, impianti sanitari, d’impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e di mobili; Riparazione e revisione di autoveicoli nell’ambito di manifestazioni motoristiche»;

–        classe 38: «Servizio radiofonico, trasmissione di suoni, dati e immagini via satellite»;

–        classe 41: «Formazione ed istruzione di terzi in materia d’elettrotecnica ed elettronica»;

–        classe 42: «Progettazione e consulenza per il disegno e la costruzione; Creazione ed installazione di programmi per l’elaborazione dati; Esecuzione d’incarichi di progettazione, sperimentazione e ricerca; Consulenza tecnica e perizie; Progettazione e supervisione tecnica di progetti di viaggi spaziali; Sorveglianza tecnica d’edifici ed impianti».

5        Con lettere del 16 marzo 2016, l’esaminatore dell’EUIPO ha informato la ricorrente del fatto che i due marchi richiesti integravano in parte gli impedimenti alla registrazione assoluti previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001].

6        La ricorrente ha presentato le sue osservazioni con lettere del 18 aprile 2016.

7        Con decisioni del 25 aprile 2016, l’esaminatore ha respinto, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la registrazione dei due marchi richiesti per i prodotti e i servizi designati da tali marchi compresi nelle classi 9, 37, 38 e 41 nonché per i servizi denominati «creazione ed installazione di programmi per l’elaborazione dati» e «consulenza tecnica», di cui alla classe 42.

8        Al contrario, nessuna obiezione è stata mossa per quanto riguardava i prodotti e i servizi oggetto delle domande di registrazione di cui alle classi 7, 11, 12, 36 e i servizi di «progettazione e consulenza per il disegno e la costruzione», «esecuzione d’incarichi di progettazione, sperimentazione e ricerca», «perizie», «progettazione e supervisione tecnica di progetti di viaggi spaziali» e «sorveglianza tecnica d’edifici ed impianti», di cui alla classe 42.

9        Il 23 maggio 2016 la ricorrente ha proposto, avverso entrambe le decisioni dell’esaminatore, un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento n. 2017/1001).

10      Con decisioni del 9 marzo 2017 (procedimento R 948/2016‑5, relativa al primo marchio richiesto; in prosieguo: la «prima decisione impugnata») e del 10 marzo 2017 (procedimento R 947/2016‑5, relativa al secondo marchio richiesto; in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto i ricorsi, per identici motivi.

11      In primo luogo, la commissione di ricorso ha deciso che gli elementi denominativi che costituiscono i marchi richiesti sarebbero intesi come uno slogan privo di carattere distintivo, che significa «semplicemente connesso» o «soprattutto connesso» ad una rete. A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento non attribuisca nessun significato ai punti posti dopo ogni elemento denominativo, giacché i consumatori hanno la tendenza a percepire ciò che segue le lettere in un modo che a loro sembra sensato, indipendentemente dalla punteggiatura e dall’utilizzo di lettere maiuscole o minuscole. Allo stesso modo, né il rettangolo arrotondato privo dell’angolo superiore destro, che circonda gli elementi denominati, né il noto simbolo della connessione senza fili (costituito dalla rappresentazione di tre onde concentriche) conferirebbero ai segni in questione un carattere distintivo, dal momento che essi non sarebbero percepiti coscientemente, essendo usuali nel contesto dei prodotti e dei servizi di cui trattasi (punti da 17 a 19 delle decisioni impugnate). In tali condizioni, i segni in esame non possono essere percepiti come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi interessati dalle domande di registrazione (punto 20 delle decisioni impugnate).

12      In secondo luogo, la commissione di ricorso, prendendo in considerazione quasi tutti i prodotti e servizi di cui al punto 4 supra e avendoli raggruppati per categorie, ha deciso che, secondo i casi, i consumatori si aspetterebbero una connessione normale ad una rete o l’interconnessione dei prodotti mediante l’«Internet degli oggetti» e che i prodotti e i servizi in causa siano tutti collegati direttamente con la fornitura di siffatte connessioni senza fili (punti 25 e 26 delle decisioni impugnate). Pertanto, i segni in causa sarebbero percepiti come un’indicazione elogiativa di una qualità astratta dei prodotti e dei servizi di cui alle domande di registrazione (punto 27 delle decisioni impugnate).

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le due decisioni impugnate;

–        condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute durante il procedimento di ricorso.

14      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la ricorrente alle spese delle due cause riunite.

 In diritto

15      A sostegno di ciascuno dei due ricorsi, che sono presentati in termini identici, la ricorrente invoca tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 64 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 263 TFUE. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Con il terzo motivo che essa deduce, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 64 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 263 TFUE

16      La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha esaminato i prodotti e i servizi compresi nelle classi 7, 11, 12, 36 e quelli compresi nella classe 42 diversi dai servizi di creazione ed installazione di programmi per l’elaborazione dati e di consulenza tecnica. Orbene, l’esaminatore non si sarebbe opposto alla registrazione di tali prodotti e di tali servizi. Così facendo, la commissione di ricorso sarebbe andata oltre i limiti della sua competenza e, in tale misura, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate [sentenza del 18 novembre 2014, Lumene/UAMI (THE YOUTH EXPERTS), T‑484/13, non pubblicata, EU:T:2014:963].

17      L’EUIPO contesta tale argomento.

18      In primo luogo, occorre anzitutto constatare, come fa valere correttamente l’EUIPO, che l’articolo 263 TFUE non è applicabile ai ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso e, in seguito, che, nei limiti in cui si fonda sulla violazione di tale disposizione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto inconferente.

19      In secondo luogo, come fa valere, e a differenza delle conclusioni della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 novembre 2014, THE YOUTH EXPERTS (T‑484/13, non pubblicata, EU:T:2014:963), la ricorrente ha chiesto alla commissione di ricorso di annullare le decisioni dell’esaminatore solo nei limiti in cui le erano sfavorevoli.

20      Nondimeno è pacifico che, nelle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha esaminato il carattere distintivo dei marchi richiesti per prodotti e servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni.

21      Infatti, come è stato indicato al punto 7 supra, l’esaminatore ha rifiutato la registrazione dei due marchi richiesti per i prodotti e i servizi interessati compresi nelle classi 9, 37, 38 e 41 nonché per i servizi denominati «creazione ed installazione di programmi per l’elaborazione dati» e «consulenza tecnica», di cui alla classe 42. Ne consegue che i marchi richiesti possono essere registrati per gli altri prodotti e servizi di cui al punto 4 supra, vale a dire quelli compresi nelle classi 7, 11, 12 e 36 nonché i servizi di «progettazione e consulenza per il disegno e la costruzione», «esecuzione d’incarichi di progettazione, sperimentazione e ricerca», «perizie», «progettazione e supervisione tecnica di progetti di viaggi spaziali» e «sorveglianza tecnica d’edifici ed impianti», compresi nella classe 42 (v. punto 8 supra).

22      Orbene, alcuni di tali prodotti e servizi che non erano oggetto della controversia sono stati, ciononostante, esaminati dalla commissione di ricorso nelle decisioni impugnate e sono stati oggetto di un raggruppamento nelle categorie (a), (f), (g), (h), (i) e (j), costituite dalla commissione di ricorso ai punti 23 e 24 delle decisioni impugnate. Ai punti 26 e 27 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha considerato che i marchi richiesti erano parimenti privi di carattere distintivo per quanto riguardava i prodotti e i servizi che rientrano nelle categorie (a), (f), (g), (h), (i) e (j) ai sensi delle decisioni impugnate, considerazione che includeva pertanto prodotti e servizi che non erano oggetto della controversia.

23      È quindi pacifico che la commissione di ricorso abbia esaminato i prodotti e servizi rispetto alla cui registrazione l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni e che non erano oggetto dei ricorsi presentati dinanzi ad essa. Le parti, sebbene in accordo nel ritenere che la commissione di ricorso non potesse procedere a un simile esame, sono, al contrario, in disaccordo per quanto riguarda le conseguenze che se ne devono trarre.

24      Secondo la ricorrente, che si avvale della sentenza del 18 novembre 2014, THE YOUTH EXPERTS (T‑484/13, non pubblicata, EU:T:2014:963), occorrerebbe constatare che, esaminando prodotti e servizi rispetto ai quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni, la commissione di ricorso è andata oltre le sue competenze, inficiando d’illegittimità le decisioni impugnate, che, in tali limiti, dovrebbero essere annullate.

25      Secondo l’EUIPO, al contrario, l’esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo dei marchi richiesti per prodotti e servizi che non sono oggetto del ricorso non può averne ampliato l’oggetto. Occorrerebbe quindi valutare le considerazioni elaborate riguardo a tali prodotti e servizi come semplicemente eccessive e, conseguentemente, come prive di incidenza sulla legittimità delle decisioni impugnate, di modo che il primo motivo dovrebbe essere respinto.

26      In primo luogo, occorre osservare che il dispositivo delle decisioni impugnate si limita a respingere i ricorsi di cui la commissione di ricorso era adita. Orbene, come è stato rammentato al punto 19 supra, i ricorsi della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso riguardavano solo i prodotti e i servizi rispetto ai quali l’esaminatore si era opposto alla registrazione dei marchi richiesti.

27      In secondo luogo, occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’esame nel merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul medesimo e può, così facendo, esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Da tale disposizione risulta che, per effetto del ricorso contro una decisione di diniego di registrazione da parte dell’esaminatore, la commissione di ricorso può procedere ad un nuovo esame completo nel merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, vale a dire, nella specie, pronunciarsi essa stessa sulla domanda di registrazione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata [sentenza del 3 luglio 2013, Airbus/UAMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, punto 21; v. parimenti, per analogia, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punti 56 e 57].

28      Tale potere di procedere ad un nuovo esame completo nel merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, è tuttavia subordinato alla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del 3 luglio 2013, NEO, T‑236/12, EU:T:2013:343, punto 22; v., parimenti, per analogia, ordinanza del 2 marzo 2011, Claro/UAMI, C‑349/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:105, punto 44).

29      Orbene, a tale proposito, l’articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009 precisa che «[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste». Da tale disposizione discende che le parti di un procedimento dinanzi all’EUIPO possono ricorrere, come ha fatto la ricorrente nel caso di specie, dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione adottata da un organo inferiore solo nei limiti in cui tale decisione abbia respinto le loro richieste o istanze. Per quanto la decisione dell’organo inferiore abbia invece accolto le richieste di una parte, quest’ultima non è legittimata a presentare un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del 3 luglio 2013, NEO, T‑236/12, EU:T:2013:343, punto 23; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, punto 55 e giurisprudenza citata].

30      Dall’articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009 emerge che, quando, come nel caso di specie, l’esaminatore ha respinto una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea solo per una parte dei prodotti e dei servizi menzionati dalla suddetta domanda, autorizzando invece la registrazione per una parte dei prodotti e dei servizi di cui alla medesima domanda, il ricorso presentato dal richiedente il marchio dinanzi alla commissione di ricorso può, di regola, riguardare soltanto i prodotti e i servizi interessati dal diniego dell’esaminatore di autorizzare la registrazione.

31      Orbene, nel caso di specie, come è stato rammentato, in particolare, ai punti 19 e 26 supra, la ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto ricorsi tendenti all’annullamento delle decisioni dell’esaminatore nei limiti in cui le sue domande di registrazione erano state respinte. La commissione di ricorso, nelle decisioni impugnate, ha quindi erroneamente esaminato l’applicabilità, nel caso di specie, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 a prodotti e servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni. Infatti, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 28 supra, la commissione di ricorso non dispone del potere discrezionale di ampliare la portata di un ricorso all’esame di questioni che la ricorrente dinanzi ad essa non sarebbe competente a sollevare.

32      Tuttavia, dalla lettura del dispositivo delle decisioni impugnate emerge che la commissione di ricorso si è limitata nel caso di specie a respingere i ricorsi (v. punto 26 supra). Orbene, in forza dell’articolo 58 del regolamento n. 207/2009, un simile rigetto ha avuto come solo effetto di rendere esecutive le decisioni dell’esaminatore, con riserva di introdurre eventuali ricorsi giurisdizionali, come previsto all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

33      Del resto, interrogato su tale punto nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, l’EUIPO ha confermato che il fatto che la commissione di ricorso abbia tenuto conto dei prodotti e dei servizi per i quali l’esaminatore non aveva sollevato obiezioni era di per sé privo di ogni incidenza sui diritti della ricorrente alla registrazione dei marchi richiesti per tali prodotti e servizi. Infatti, secondo l’EUIPO, tali diritti potrebbero essere rimessi in discussione solo se l’esaminatore, di propria iniziativa, riprendesse l’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti tali da ostare alla registrazione dei marchi richiesti su questioni che fino a quel momento non aveva sollevato. Egli sarebbe allora indotto ad adottare nuove decisioni, diverse da quelle su cui vertono i presenti procedimenti giurisdizionali, che sarebbero idonee ad essere oggetto di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

34      Ne consegue che le considerazioni elaborate, nelle decisioni impugnate, relativamente all’esame dei prodotti e dei servizi rispetto ai quali l’esaminatore non aveva sollevato nessuna obiezione eccedono i limiti dei ricorsi di cui la commissione di ricorso era regolarmente adita e, conseguentemente, sono prive di qualsiasi incidenza per quanto riguarda sia la portata sia gli effetti delle decisioni impugnate. Inoltre, occorre constatare che esse non hanno carattere decisivo e che il loro annullamento sarebbe, per tale motivo, parimenti privo di ogni portata.

35      Conseguentemente, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto inconferente.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

36      Con il secondo motivo dedotto, la ricorrente fa valere che, nelle due decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Decisioni impugnate

37      I motivi per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi richiesti fossero privi di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi controversi sono elaborati ai punti da 14 a 30 delle decisioni impugnate.

38      In particolare, ai punti 14 e 15 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi controversi si rivolgessero tanto al pubblico generale, il cui grado di attenzione è medio, quanto ai commercianti e, solo marginalmente, agli installatori nonché ad un pubblico specializzato, il cui grado di attenzione è, generalmente, più elevato. Ciononostante, anche per il pubblico avveduto, il livello di attenzione potrebbe essere relativamente debole rispetto a indicazioni di carattere promozionale che non appaiono determinanti. Ciò varrebbe anche per quanto riguarda il grado di attenzione del consumatore medio quando quest’ultimo ha di fronte un messaggio che percepisce come pubblicitario.

39      Ai punti 17 e 19 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha condiviso il significato degli elementi denominativi che compongono i segni in causa riconosciuto dall’esaminatore. Pertanto, si dovrebbe interpretare l’elemento denominativo «simply» come «soltanto, semplicemente» e l’elemento denominativo «connected» come «connesso». Gli elementi denominativi presenti nei marchi richiesti Simply. Connected. costituirebbero quindi uno slogan che significa «semplicemente connesso». Né il punto posto dopo ciascuno dei due elementi denominativi né gli elementi figurativi, vale a dire il quadrato con l’angolo superiore destro aperto e il noto simbolo della connessione senza fili ad una rete, darebbero ai segni in causa un significato diverso. Tali elementi figurativi sarebbero quindi usuali e non distintivi.

40      Al punto 18 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale la sovrapposizione degli elementi denominativi e il fatto che ciascuno di essi cominci con una maiuscola e sia seguito da un punto dovrebbe indurre a considerarli separatamente.

41      Al punto 20 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha indicato che i marchi richiesti, complessivamente considerati, esprimevano l’idea secondo la quale i prodotti e i servizi controversi erano «soprattutto» o «anzitutto» «connessi» ad una rete, dal momento che il messaggio diretto trasmesso dagli elementi denominativi era inoltre rafforzato dalla presenza del simbolo figurativo della connessione senza fili. I segni in causa sarebbero quindi percepiti come uno slogan che descrive una qualità desiderabile dei prodotti e dei servizi controversi e non come un indicatore della loro origine commerciale. Infatti, secondo la commissione di ricorso, il messaggio trasmesso sarebbe semplice, direttamente comprensibile e grammaticalmente corretto e presenterebbe un carattere banale quanto quello degli elementi figurativi che compongono i segni.

42      Ai punti da 22 a 24 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha ritenuto di dover verificare se esistesse, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra i segni in causa e i prodotti e i servizi controversi. A tal fine, la commissione di ricorso ha raggruppato tali prodotti e servizi in categorie. Essa ha quindi suddiviso i prodotti controversi di cui alla classe 9 in tre distinte categorie, vale a dire la categoria (c) «apparecchi e parti per la registrazione, il trattamento, l’elaborazione, la trasmissione, la ricezione e la visualizzazione di segnali, dati, immagini e suoni», la categoria (d) «apparecchi elettrici ed elettronici di misura, controllo e regolazione; apparecchi di analisi» e la categoria (e) «apparecchi d’alimentazione». In seguito, essa ha diviso i servizi controversi di cui alla classe 37 in due categorie, vale a dire la categoria (k) «montaggio, manutenzione e messa in funzione di parti ed accessori di differenti prodotti» e la categoria (l) «riparazione e revisione di autoveicoli nell’ambito di manifestazioni motoristiche». Inoltre, essa ha considerato che i servizi controversi di cui alle classi 38 e 41 rientravano ognuno in una distinta categoria per ciascuna classe, vale a dire la categoria (m) «servizio radiofonico, trasmissione di suoni, dati e immagini via satellite» e la categoria (n) «formazione ed istruzione di terzi in materia d’elettrotecnica ed elettronica». Infine, essa ha ritenuto che i servizi controversi di cui alla classe 42 dovessero essere divisi in due categorie, vale a dire la categoria (o) «creazione ed installazione di programmi per l’elaborazione dati» e la categoria (p) «consulenza tecnica».

43      Al punto 25 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha considerato, per l’insieme delle categorie, che il concetto di connessione doveva essere valutato rispetto alla nozione di «Internet degli oggetti», che designa l’interconnessione di oggetti fisici in una rete paragonabile ad Internet, in modo da consentire il loro controllo a distanza, o da renderli capaci di trasmettere e scambiare informazioni. Lo scopo dell’Internet degli oggetti sarebbe di minimizzare il deficit di informazioni tra il mondo reale e il mondo virtuale. A tale riguardo, la connessione sarebbe una qualità desiderabile di tali prodotti e servizi.

44      Al punto 26 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha ritenuto che, per i prodotti raggruppati nelle categorie (c), (d) ed (e), i marchi richiesti informino i consumatori del fatto che tali prodotti, che comprendono parti e accessori di altri prodotti, hanno «soprattutto» o «anzitutto» per oggetto la connessione ad una rete. Lo stesso varrebbe per i servizi che rientrano nelle categorie (m), (o) e (p). Gli acquirenti dei servizi di cui alla categoria (k) comprenderebbero i segni in causa nel senso che tali servizi riguarderebbero il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione di prodotti soprattutto connessi ad una rete. I servizi raggruppati nella categoria (l) potrebbero, anch’essi, essere eseguiti con l’aiuto di una connessione ad una rete, per esempio se gli eventuali guasti fossero comunicati all’officina in modo tale da consentirle di preparare i pezzi necessari alla riparazione. Infine, i servizi rientranti nella categoria (n) riguarderebbero chiaramente le condizioni e le modalità elettrotecniche ed elettroniche che consentono la connessione ad una rete.

45      Al punto 27 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha dedotto dalle sue precedenti constatazioni che, nella mente del pubblico di riferimento, il collegamento tra i prodotti e i servizi contrassegnati dai marchi richiesti e il contenuto dello slogan costituito dai segni in causa era chiaro e non richiedeva nessuna ulteriore riflessione. Infatti, per il pubblico di riferimento anglofono dell’Unione europea, i segni in causa sarebbero percepiti come indicazione elogiativa delle qualità astratte dei prodotti e dei servizi di cui alle domande di registrazione.

 Principi relativi all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

46      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i marchi privi di carattere distintivo sono esclusi dalla registrazione.

47      Un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando permette di identificare il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 34, e del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 50).

48      A tale riguardo, occorre rammentare che i segni privi di carattere distintivo sono considerati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa [sentenze del 27 febbraio 2002, REWE‑Zentral/UAMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, punto 26, e del 20 novembre 2002, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T‑79/01 e T‑86/01, EU:T:2002:279, punto 19].

49      Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi di detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35; del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 25, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 43).

50      L’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti deve riguardare ciascuno dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e la decisione mediante la quale l’autorità competente rifiuta la registrazione di un marchio deve in via di principio essere motivata per ciascuno dei suddetti prodotti o servizi. Tuttavia, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati quando il medesimo motivo di diniego è opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi. Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e a servizi che presentino tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi sufficientemente omogeneo. A tale riguardo, la sola circostanza che i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’accordo di Nizza di per sé non basta a concludere nel senso di una siffatta omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una grande varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto (v. ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punti da 37 a 40 e giurisprudenza ivi citata).

 Esame delle censure della ricorrente

51      In limine, occorre confermare la definizione del pubblico di riferimento considerata dalla commissione di ricorso (v. punto 38 supra), che, del resto, non è contestata dalla ricorrente.

52      Le censure presentate dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo dei ricorsi si dividono in cinque parti. La prima parte verte sull’inesatta determinazione del contenuto degli elementi denominativi dei marchi richiesti. La seconda parte si basa sul fatto che il collegamento tra gli elementi denominativi dei marchi richiesti è linguisticamente inusuale. Con la terza parte, la ricorrente sostiene che non vi è un collegamento sufficientemente diretto tra i segni richiesti e i prodotti e i servizi controversi. La quarta parte si basa sull’esistenza di modifiche linguistiche inusuali. La quinta parte, infine, verte su un errore nella valutazione globale dei segni richiesti.

–       Sulla prima parte, vertente sull’inesatta determinazione del contenuto degli elementi denominativi dei marchi richiesti

53      La ricorrente riconosce che il termine «simply» può essere inteso come «semplicemente» e la parola «connected» come riferita ad una «connessione ad una rete». Al contrario, la commissione di ricorso avrebbe a torto considerato che il messaggio globale trasmesso dai segni richiesti significava «semplicemente connesso» o «soprattutto connesso». Infatti, la commissione di ricorso non avrebbe considerato la sovrapposizione dei due termini e la presenza di un punto dopo ciascuno di essi. A causa di tali particolarità tipografiche, gli elementi denominativi che compongono i segni richiesti non possono essere percepiti come espressione di un messaggio unico costituito da due termini, ma dovrebbero essere percepiti come due parole distinte e separate, vale a dire, da un lato, «simply» e, dall’altro, «connected».

54      A tale riguardo, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente fatto riferimento alla sentenza del 15 settembre 2005, BioID/UAMI (C‑37/03 P, EU:C:2005:547). Il segno esaminato in tale sentenza, vale a dire BioID®., era seguito da un punto posto dopo tutti gli elementi denominativi, cosicché la Corte ha potuto considerare, in tale causa, che detto punto non costituiva, in quanto tale, un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi rivendicati da tale marchio. Nella specie, la ricorrente non sostiene che i punti posti dopo ciascuno degli elementi denominativi costituiscono, in quanto tali, un indicatore di origine commerciale, ma fa valere che tali punti, nonché la sovrapposizione dei due termini, influenzano la percezione degli elementi denominativi.

55      Allo stesso modo, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza alla quale la commissione di ricorso ha fatto riferimento al punto 18 delle decisioni impugnate è priva di pertinenza nel caso di specie. In tali sentenze, infatti [sentenze del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46; del 13 febbraio 2008, Sanofi-Aventis/UAMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non pubblicata, EU:T:2008:33, e del 6 settembre 2013, Eurocool Logistik/UAMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non pubblicata, EU:T:2013:399], il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla scomposizione, da parte del pubblico di riferimento, dei segni denominativi in elementi che, per tale pubblico, suggeriscono un significato concreto o somigliano a parole che esso conosce. Orbene, nel caso di specie, gli elementi denominativi si distinguerebbero per la loro posizione relativa e per la punteggiatura.

56      Infine, l’omissione di elementi che i marchi richiesti contengono, come, nel caso di specie, i punti che seguono ogni elemento denominativo e il fatto che i due elementi denominativi sono posizionati su linee diverse, violerebbe la norma di diritto secondo la quale un marchio deve essere esaminato nella forma in cui la registrazione è stata richiesta [sentenza del 14 maggio 2013 Unister/UAMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243].

57      Per l’insieme di tali ragioni, la ricorrente ritiene che, erroneamente, la commissione di ricorso abbia considerato che gli elementi denominativi che compongono i marchi richiesti trasmettevano un messaggio unico.

58      L’EUIPO contesta tale argomento.

59      È pacifico che i segni in causa, rappresentati ai punti 2 e 3 supra, sono costituiti dalla sovrapposizione dei termini «simply» e «connected», ciascuno dei quali inizia con una maiuscola ed è seguito da un punto. Pertanto, contrariamente a quanto allega la ricorrente, tali particolarità tipografiche non sono affatto tali da ostacolare una lettura scorrevole di tali due termini, giacché il pubblico di riferimento anglofono così come tutti coloro che parlano una lingua che utilizza l’alfabeto latino, leggono da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. Pertanto correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi «simply» e «connected».

60      La ricorrente fa tuttavia valere che la presenza di una maiuscola all’inizio di ogni elemento denominativo e di un punto dopo è idonea a costituire un ostacolo al fatto che i termini in causa siano letti e compresi come le due parti di un messaggio unico, «simply connected», vale a dire «semplicemente connesso». Secondo la ricorrente, tali elementi tipografici sono tali da impedire al pubblico di riferimento di associare gli elementi denominativi e da costringerlo a leggerli e comprenderli come due termini separati ed autosufficienti.

61      A tale riguardo occorre constatare, come rileva la commissione di ricorso al punto 20 delle decisioni impugnate, che la successione dei termini «simply» e «connected» è usuale in inglese ed immediatamente comprensibile. Al contrario, è noto che l’avverbio «semplicemente», in quanto tale, non è idoneo ad essere utilizzato in modo assoluto, dal momento che gli avverbi, infatti, accompagnano il termine di cui modificano il senso, che possono essere un verbo (come, nel caso di specie, «connected»), un aggettivo o un altro avverbio. È quindi inverosimile che, dinanzi al susseguirsi degli elementi «Simply.» e «Connected.», il pubblico di riferimento percepisca i segni in causa come costituiti da due termini distinti e autonomi piuttosto che come un’espressione che combina tali termini secondo le norme usuali della sintassi e che ha un significato immediatamente comprensibile.

62      Quanto alla circostanza secondo cui la commissione di ricorso si è basata su precedenti nei quali era in discussione la scomposizione di un segno in una successione di termini che hanno un significato (sentenze del 13 febbraio 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46; del 13 febbraio 2008, ATURION, T‑146/06, non pubblicata, EU:T:2008:33, e del 6 settembre 2013, EUROCOOL, T‑599/10, non pubblicata, EU:T:2013:399) e non, come nel caso di specie, l’associazione di due termini graficamente separati, la stessa è priva di rilevanza. Infatti, in forza di un principio giurisprudenziale ben consolidato, che è stato applicato in tali cause e deve essere applicato parimenti nel caso di specie, si deve considerare che il pubblico di riferimento comprenderà il significato che scaturisce dai segni che hanno più elementi denominativi all’apparenza separati o un solo elemento denominativo che raggruppa molteplici termini qualora tale comprensione non richieda un particolare sforzo intellettuale.

63      Orbene, ciò accade nel caso di specie, giacché la successione dei termini «simply» e «connected» è conforme all’ordine abituale di tali termini in inglese e significa «semplicemente connesso», senza che sia necessario uno sforzo di elaborazione per il pubblico anglofono. Dinanzi a tale evidente significato, è inverosimile la supposizione della ricorrente secondo la quale il pubblico di riferimento dedurrebbe dall’esistenza di particolarità tipografiche quali la sovrapposizione dei termini, la presenza di maiuscole e di un punto che tale senso non può essere possibile.

64      Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.

–       Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il collegamento tra gli elementi denominativi dei marchi richiesti è linguisticamente inusuale

65      Secondo la ricorrente, i segni di cui si richiede la registrazione sono composti da due frasi, ciascuna composta da una sola parola. Pertanto, la prima frase consiste in un avverbio, «simply», e la seconda in un verbo, «connected». Simili costruzioni sarebbero manifestamente contrarie alle regole grammaticali. Secondo la giurisprudenza, tale scostamento percettibile rispetto al linguaggio impiegato correntemente dal pubblico di riferimento per designare i prodotti o i servizi rivendicati o le loro caratteristiche essenziali conferirebbe ai marchi richiesti un carattere distintivo sufficiente per consentire loro di essere registrati (sentenza del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, e ordinanza del 30 aprile 2015, Castel Frères/UAMI, C‑622/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:297).

66      Infatti, secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento non utilizza le frasi contenute nei segni di cui è richiesta la registrazione per designare i prodotti e i servizi rivendicati, o le loro caratteristiche essenziali. Pertanto, i marchi richiesti sarebbero privi del carattere distintivo minimo necessario ai sensi della giurisprudenza [sentenza del 25 settembre 2015, Bopp/UAMI (Rappresentazione di un ottagono verde), T‑209/14, non pubblicata, EU:T:2015:701].

67      L’EUIPO contesta tale argomento.

68      Gli argomenti che depongono a favore del rigetto della prima parte del secondo motivo si basano sul fatto che appare più probabile che il pubblico di riferimento percepisca i segni in causa come la successione, dotata di un significato, di due termini giustapposti nell’ordine corrente della lingua inglese piuttosto che come due frasi indipendenti prive di significato e costituite, per quanto riguarda la prima, da un avverbio isolato, e ciò nonostante la sovrapposizione dei termini e l’utilizzo di maiuscole e punti (v. punti da 59 a 63 supra).

69      Orbene, simili considerazioni ostano anche a che siano accolte le allegazioni della ricorrente secondo cui i segni in causa sarebbero percepiti come due frasi costituite ciascuna da un unico elemento, circostanza che costituirebbe uno scarto percettibile rispetto alle regole grammaticali inglesi e al linguaggio di uso comune da parte del pubblico di riferimento, che è sufficiente a conferire un carattere distintivo ai marchi richiesti.

70      Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve altresì essere respinta.

–       Sulla terza parte, vertente sull’assenza di un collegamento sufficientemente diretto e concreto con i prodotti e i servizi rivendicati

71      La ricorrente sostiene che, anche supponendo – circostanza che essa contesta – che il pubblico di riferimento comprenda i segni la cui registrazione è richiesta come aventi il significato di «semplicemente connesso [a una rete]» o «soprattutto connesso [a una rete]», al pari della commissione di ricorso, ciò resterebbe privo di significato per quanto riguarda i prodotti e servizi controversi. Sebbene la ricorrente ammetta, per quanto riguarda i computer portatili, i telefoni cellulari, i tablet e le cuffie, che siffatti prodotti sono effettivamente idonei ad essere connessi ad una rete, in particolare a Internet, al contrario, per quanto riguarda i prodotti e i servizi controversi compresi nelle classi 9, 37, 38, 41 e 42, il consumatore di riferimento non sarà in grado, secondo la ricorrente, di percepire i segni in causa come dotati di un significato descrittivo.

72      Pertanto, per quanto riguarda i prodotti compresi nella classe 9, il consumatore ignorerebbe che «antenne per radio e apparecchi televisivi», «antenne per auto», «filtri elettrici» «elementi semiconduttori», «circuiti stampati, incisi e collegati a testa fusa, circuiti integrati, relè, fusibili, linee per segnali elettrici, elettronici e ottici, giunti per cavi, commutatori elettrici», «batterie», «amplificatori, trasformatori, tamburi per cavi» possono essere connessi ad una rete. Lo stesso varrebbe per tutti i prodotti compresi nella classe 9 per i quali l’esaminatore ha respinto le domande di registrazione.

73      Allo stesso modo, per quanto riguarda i servizi compresi nella classe 37, sarebbe erronea l’affermazione della commissione di ricorso al punto 26 delle decisioni impugnate, secondo la quale il pubblico di riferimento percepirebbe i segni in causa, in relazione con il «montaggio», la «manutenzione» e la «messa in funzione di parti ed accessori di differenti prodotti», come descrittivi di una caratteristica degli stessi, vale a dire che sarebbero destinati ad essere connessi ad una rete. Da un lato, la commissione di ricorso non avrebbe dimostrato nulla di simile. Sarebbe impossibile realizzare in cosa le parti e gli accessori di automobili, gli impianti di autoradio ecc., sui quali vertono i servizi interessati di cui alla classe 37, costituiscano prodotti tipicamente connessi ad una rete. Più in particolare, per quanto riguarda le «macchine utensili manuali» e gli «impianti sanitari», l’affermazione della commissione di ricorso apparirebbe del tutto assurda. Dall’altro lato, il significato allegato dalla commissione di ricorso, vale a dire «semplicemente connesso [a una rete]», non farebbe nessun riferimento alle caratteristiche dei servizi rivendicati in quanto tali. Infatti, quando i prodotti sono montati, mantenuti o messi in funzione, il pubblico di riferimento non si aspetterebbe che sia stabilita una connessione ad una rete.

74      Inoltre, i servizi di comunicazione compresi nella classe 38 non sarebbero neppure «semplicemente connessi». Tali servizi servirebbero unicamente a realizzare un’operazione di trasmissione mediante telecomunicazione. Pertanto, i segni la cui registrazione è richiesta non descriverebbero in modo sufficientemente diretto né il contenuto né le caratteristiche di tali servizi, contrariamente a ciò che ha ritenuto la commissione di ricorso al punto 26 delle decisioni impugnate.

75      Inoltre, nemmeno i servizi di formazione ed istruzione compresi nella classe 41 presenterebbero un collegamento sufficientemente diretto e concreto con i segni la cui registrazione è richiesta. Simili servizi, infatti, non si focalizzerebbero in modo restrittivo sul semplice stabilimento di connessioni, contrariamente a ciò che ha indicato la commissione di ricorso al punto 26 delle decisioni impugnate.

76      Infine, lo stesso varrebbe per quanto riguarda i servizi di «creazione [e di] installazione di programmi per l’elaborazione dati» e di «consulenza tecnica» compresi nella classe 42. Secondo la ricorrente, l’allegazione della commissione di ricorso, di cui al punto 26 delle decisioni impugnate, secondo la quale i servizi in causa «potevano perseguire lo scopo di stabilire una connessione ad una rete» non è sufficientemente motivata. Inoltre, secondo la stessa, tale allegazione è erronea, giacché il pubblico di riferimento non può supporre senza una riflessione preliminare che i servizi in causa perseguono unicamente lo scopo di stabilire una connessione ad una rete.

77      L’EUIPO contesta tale argomento.

78      In primo luogo, occorre constatare che la commissione di ricorso non ha basato il rigetto dei ricorsi sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, ma su quella dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Infatti, e nonostante la commissione di ricorso abbia menzionato, al punto 5 di una delle due decisioni impugnate, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 come uno dei fondamenti della sua decisione, l’insieme della motivazione che segue tale punto ha come titolo unico «Sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 207/2009]». Ne consegue che la commissione di ricorso non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo dei segni in causa per i prodotti e i servizi controversi.

79      In secondo luogo, occorre osservare che, come è stato rammentato ai punti da 41 a 45 supra, la commissione di ricorso ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali i segni in causa sarebbero percepiti, dal consumatore dei prodotti e dei servizi controversi, come uno slogan elogiativo che rinvia ad una qualità idonea ad essere loro attribuita.

80      Infatti, la commissione di ricorso ha, preliminarmente, raggruppato i prodotti e i servizi considerati in categorie omogenee, ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 50 supra, vale a dire i prodotti e i servizi che hanno qualità o caratteristiche comuni sufficienti a consentire che un motivo identico sia applicato all’insieme della categoria. Occorre osservare che la ricorrente non contesta la pertinenza di tali categorie. Tenuto conto dello sviluppo dell’Internet degli oggetti, la commissione di ricorso ha correttamente sostenuto che il pubblico di riferimento vedrà nei segni in causa un’indicazione della capacità dei prodotti controversi ad essere connessi e concepirà i servizi controversi come relativi a tali connessioni.

81      Pertanto, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, i prodotti controversi che rientrano nella classe 9 sono, come ha correttamente indicato la commissione di ricorso, parti o accessori di altri prodotti e sono idonei ad essere direttamente connessi ad una rete (così come «antenne per radio e apparecchi televisivi» e «antenne per auto»), o ad essere incorporati in oggetti connessi.

82      Per quanto riguarda i servizi controversi di cui alla classe 37, la commissione di ricorso ha del pari correttamente ritenuto che gli acquirenti di tali servizi comprenderebbero i segni in causa o nel senso che sono relativi a prodotti idonei ad essere connessi ad una rete o nel senso che possono essi stessi essere effettuati con l’aiuto di una connessione ad una rete (ad esempio mediante la comunicazione di eventuali guasti ad un’officina per la riparazione di automobili, in modo da consentirle di preparare i pezzi necessari alla riparazione).

83      Per quanto riguarda i servizi controversi che rientrano nella classe 38, la ricorrente stessa riconosce che servono a realizzare operazioni di trasmissione mediante telecomunicazione. Simili operazioni necessitano, evidentemente, di una connessione e i segni in causa sono idonei ad essere percepiti come descrittivi di tale connessione in modo elogiativo.

84      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i servizi di «formazione [e di] istruzione di terzi in materia d’elettrotecnica ed elettronica» riguarderebbero chiaramente le condizioni e le modalità elettrotecniche e elettroniche che consentono la connessione ad una rete. Orbene, evidentemente, considerato l’oggetto dei servizi di insegnamento in causa (in materia elettrotecnica ed elettronica), il pubblico di riferimento comprenderà, nel caso di tali servizi, i segni in causa come uno slogan relativo al contenuto di detto insegnamento.

85      Infine, la commissione di ricorso ha del pari correttamente potuto ritenere che i servizi controversi di cui alla classe 42, vale a dire la «creazione [e l’]installazione di programmi per l’elaborazione dati», da un lato, e la «consulenza tecnica», dall’altro, siano idonei ad avere ad oggetto la connessione ad una rete. Benché la ricorrente non lo contesti in maniera esplicita, essa addebita alla commissione di ricorso di non aver dimostrato che tali servizi avevano come scopo esclusivamente di stabilire una connessione ad una rete.

86      A tale riguardo, certamente, occorre rammentare che la connotazione elogiativa trasmessa dagli elementi denominativi costitutivi di un marchio dell’Unione europea non esclude che lo stesso sia idoneo a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi che tale marchio designa. Pertanto, un siffatto marchio può essere al tempo stesso percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi [v. sentenza del 4 luglio 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:402, punti 36 e 48 e giurisprudenza ivi citata].

87      Pertanto, occorre rammentare che un segno dev’essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 25 aprile 2013, Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO), T‑145/12, non pubblicata, EU:T:2013:220, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]. Tale giurisprudenza, che è stata inizialmente sviluppata nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, è parimenti applicabile, per analogia, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento [sentenza del 28 giugno 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non pubblicata, EU:T:2017:441, punto 24].

88      Orbene, emerge da quanto precede che la ricorrente non ha argomenti per sostenere che non esiste un significato potenziale dello slogan «Simply. Connected.» che designa una caratteristica che può essere attribuita ai prodotti e ai servizi controversi che la stessa sarebbe idonea a commercializzare con i marchi richiesti [v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2007, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, punti da 89 a 93 e giurisprudenza citata].

89      Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta.

–       Sulla quarta parte, vertente sull’esistenza di modifiche inusuali, tali da consentire la registrazione dei marchi richiesti

90      La ricorrente fa valere, che, anche supponendo che i segni la cui registrazione è richiesta possano – circostanza che essa contesta –, da un lato, essere considerati dotati del significato di «semplicemente connessi [a una rete]» e, dall’altro, che esista un legame sufficientemente diretto e concreto tra tale significato e i prodotti e i servizi controversi, la loro giustapposizione inusuale sarebbe sufficiente a conferire a detti segni il carattere distintivo minimo necessario per consentire la loro registrazione. Infatti, i marchi richiesti consisterebbero in due frasi giustapposte, ciascuna composta da una sola parola, vale a dire «simply» e «connected». Una simile costruzione sarebbe inusuale per il pubblico anglofono e produrrebbe un’impressione complessiva che favorisce la somma dei suoi elementi. Erroneamente, quindi, al punto 20 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso avrebbe indicato che «la successione delle parole Simply. Connected. rappresent[ava] in particolare un messaggio semplice, direttamente comprensibile e grammaticalmente corretto, che non cont[eneva] un elemento linguistico inusuale».

91      La ricorrente contesta, inoltre, che il pubblico di riferimento sia capace di descrivere i prodotti e i servizi controversi o le loro caratteristiche essenziali come «simply conntected», nel senso che la commissione di ricorso ha attribuito a tali termini nelle decisioni impugnate.

92      L’EUIPO contesta tale argomento.

93      Con la quarta parte del secondo motivo che essa deduce, la ricorrente si basa nuovamente sull’argomento della sovrapposizione degli elementi denominativi nei segni in causa.

94      Orbene, per i motivi esposti al punto 59 supra, tale sovrapposizione non è affatto inusuale. Occorre aggiungere che, considerando il segno globalmente, la sovrapposizione degli elementi «simply» e «connected» può sembrare dettata, agli occhi del pubblico di riferimento, dalla volontà di farli rientrare nel rettangolo dagli angoli arrotondati che li circonda. Pertanto, è poco verosimile che il pubblico di riferimento sia in grado di attribuire a tale sovrapposizione un qualsiasi carattere distintivo.

95      Per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che il pubblico di riferimento non descriverà i prodotti e i servizi controversi o le loro caratteristiche essenziali come «semplicemente connesso», esso è inconferente, dal momento che la commissione di ricorso non ha basato il rigetto dei ricorsi di cui era adita sulle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

96      Pertanto, si deve respingere la quarta parte del secondo motivo in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

–       Sulla quinta parte, vertente su un errore nella valutazione globale dei segni di cui è richiesta la registrazione

97      Secondo la ricorrente, procedendo, come essa ha fatto ai punti da 17 a 19 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso non ha valutato correttamente i segni nella loro globalità. Infatti, essa avrebbe potuto prendere in considerazione, da un lato, il quadrato non chiuso, i cui angoli sono arrotondati, nonché, dall’altro lato, le tre onde, che sono comprese in ciascuno dei segni la cui registrazione è richiesta. Tale forma grafica originale, associata agli elementi denominativi sui quali la commissione di ricorso avrebbe indebitamente concentrato la sua analisi, sarebbe facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico di riferimento, di modo che i marchi richiesti gli consentirebbero di distinguere l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi controversi.

98      L’EUIPO contesta tale argomento.

99      In primo luogo, occorre constatare che, al punto 17 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha tenuto conto della presenza di tali due elementi figurativi e che essa ha ritenuto che fossero privi di portata per quanto riguarda il significato dei segni in causa nella mente del pubblico di riferimento. Al punto 19 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto del grado di attenzione inferiore alla media di cui darebbe prova il pubblico di riferimento dinanzi ad uno slogan, l’elemento figurativo consistente in un quadrato non sarebbe notato e sarebbe inoltre privo di carattere distintivo. Al medesimo punto, nonché al punto 29 delle decisioni impugnate, essa ha peraltro considerato che la presenza di tre onde concentriche, che simboleggiano la connessione ad una rete senza fili, rafforzerebbe il significato trasmesso dagli elementi denominativi.

100    In secondo luogo, l’insieme delle considerazioni elaborate dalla commissione di ricorso a tale riguardo deve essere confermato. Infatti, l’esame globale dei segni in causa rafforza la preponderanza degli elementi denominativi sugli elementi figurativi esaminati al punto 99 supra e tali segni, nel complesso, non saranno percepiti come indicazioni dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi controversi.

101    Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo deve essere respinta e, conseguentemente, il secondo motivo nel suo insieme.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

102    La ricorrente fa valere che, mentre, al punto 5 di una delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha indicato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 ostava alla registrazione dei marchi richiesti, essa, in seguito, ha condotto la sua analisi nelle due decisioni impugnate applicando esclusivamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Pertanto, l’affermazione, di cui al punto 30 delle decisioni impugnate, secondo la quale la domanda di registrazione dei marchi richiesti deve parimenti essere respinta in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è manifestamente erronea e dovrebbe, senza dubbio, leggersi come diretta all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Orbene, detta affermazione non sarebbe suffragata in alcun modo nelle decisioni impugnate.

103    Inoltre, la ricorrente contesta che i marchi richiesti possano essere considerati descrittivi ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dei prodotti e dei servizi controversi.

104    L’EUIPO contesta tale argomento.

105    Occorre osservare che le decisioni impugnate non comprendono valutazioni relative al carattere descrittivo dei segni in causa. Inoltre, la commissione di ricorso, al punto 28 delle decisioni impugnate, ha respinto in quanto inconferente l’argomento vertente sul difetto di motivazione per quanto riguardava il carattere descrittivo dei marchi richiesti, per il fatto che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non dipende dal carattere descrittivo dei segni.

106    Del resto, al punto 29 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha indicato quanto segue:

«Le ulteriori spiegazioni della richiedente non sono [più] tali da rimettere in discussione le conclusioni dell’esaminatore. La configurazione grafica, in particolare, non conferisce il carattere distintivo richiesto al segno richiesto. Il pubblico interessato non percepirà come caratteristiche distintive dell’origine commerciale [solo nella causa T‑252/17: il colore blu,] il quadrato, semplice, e i punti, percepiti come segni di punteggiatura. Inoltre, l’elemento figurativo nell’angolo superiore destro corrisponde al simbolo della connessione senza fili, e serve quindi solo a rafforzare il concetto di connessione espresso dagli elementi denominativi. Il segno è quindi privo di elementi che potrebbero conferirgli un carattere distintivo, oltre al suo carattere elogiativo, nella percezione del pubblico interessato. Dal momento che il segno complessivamente richiesto esercita solo una funzione pubblicitaria, il consumatore non ne dedurrà la provenienza dei prodotti o dei servizi».

107    Il punto 30 delle decisioni impugnate così recita:

«Per tali motivi, la registrazione del marchio è parimenti negata sulla base dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 207/2009]».

108    La ricorrente si avvale della presenza dell’avverbio «parimenti» al punto 30 delle decisioni impugnate e ritiene, alla luce della menzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), contenuta al punto 5 di una delle decisioni impugnate, che la commissione di ricorso abbia commesso un errore materiale. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso voleva indicare, al punto 30 delle decisioni impugnate, che l’impedimento alla registrazione assoluto previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ostava parimenti alla registrazione dei marchi richiesti. Orbene, non facendo apparire espressamente nelle decisioni impugnate le ragioni per le quali tale altro impedimento alla registrazione assoluto era parimenti applicabile, la commissione di ricorso avrebbe viziato tali decisioni con un difetto di motivazione.

109    Occorre tuttavia constatare che la commissione di ricorso non ha affatto basato la sua valutazione sul carattere descrittivo dei marchi richiesti e che l’avverbio «parimenti», al punto 30 delle decisioni impugnate, deve essere inteso nel senso che esso si riferisce agli ulteriori motivi elaborati al punto 29 di dette decisioni.

110    Pertanto, il terzo motivo di ricorso, ritenendo che un’evidente rettifica debba essere apportata al punto 30 delle decisioni impugnate, scaturisce da un’erronea lettura delle stesse. Inoltre, giacché la commissione di ricorso non ha basato la sua valutazione sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la censura vertente sul difetto di motivazione e quella relativa a un errore di valutazione per quanto riguarda l’applicazione di tale disposizione possono soltanto essere escluse in quanto inconferenti.

111    Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi devono essere respinti.

 Sulle spese

112    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Robert Bosch GmbH è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester

Półtorak

 

      Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.