Language of document : ECLI:EU:C:2014:2363

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 novembre 2014 (*)

«Impugnazione – Intese – Mercato del vetro piano nello Spazio economico europeo (SEE) – Fissazione dei prezzi – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione delle vendite interne delle imprese – Termine ragionevole – Ricevibilità dei documenti prodotti ai fini dell’udienza dinanzi al Tribunale»

Nella causa C‑580/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 dicembre 2012,

Guardian Industries Corp., con sede in Dover (Stati Uniti),

Guardian Europe Sàrl, con sede in Dudelange (Lussemburgo),

rappresentate da F. Louis, avocat, nonché da H.‑G. Kamann e S. Völcker, Rechtsanwälte, mandatari di O’Daly, solicitor,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Dawes e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con l’impugnazione in esame, la Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl (in prosieguo, congiuntamente: «Guardian») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T‑82/08, EU:T:2012:494; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione C(2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39165 – Vetro piano) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante le ricorrenti medesime, nonché la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con la decisione stessa.

 Contesto normativo

 Il regolamento (CE) n. 1/2003

2        Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone, all’articolo 23, paragrafi 2 e 3 quanto segue:

«2.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o dell’articolo [82 CE], oppure

b)      contravvengono a una decisione che disponga misure cautelati ai sensi dell’articolo 8, oppure

c)      non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo 9.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10 % dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.

3.      Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

3        L’articolo 31 del regolamento medesimo così recita:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora».

 Le istruzioni al cancelliere

4        Le istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 luglio 2007 (GU L 232, pag. 1), come modificate il 17 maggio 2010 (GU L 170, pag. 53; in prosieguo: le «istruzioni al cancelliere»), dispongono, all’articolo 11, quanto segue:

«1.      Il cancelliere fissa i termini previsti dal regolamento di procedura, conformemente alle deleghe conferitegli dal presidente.

2.      Gli atti che pervengono alla cancelleria dopo la scadenza del termine fissato per il loro deposito possono essere accettati solo previa autorizzazione del presidente.

3.      Il cancelliere può prorogare i termini fissati, conformemente alle deleghe conferitegli dal presidente; se del caso, presenta al presidente proposte relative alla proroga dei termini.

Le istanze di proroga di termini devono essere debitamente motivate e presentate in tempo utile prima della scadenza del termine di cui trattasi. Un termine può essere prorogato più di una volta solo per motivi eccezionali».

 I fatti e la decisione controversa

5        Dai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata emerge che nella decisione controversa la Commissione ha accertato la partecipazione delle imprese Guardian, Asahi Glass, Pilkington e Saint‑Gobain ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81, paragrafo 1, CE consistente nella fissazione di prezzi nel settore del vetro piano nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Per quanto attiene all’impresa Guardian, la Commissione ha accertato l’infrazione per il periodo intercorrente dal 20 aprile 2004 al 22 febbraio 2005, infliggendo conseguentemente in solido un’ammenda dell’importo di EUR 148 milioni alle società Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008, Guardian ha proposto ricorso rivolto all’annullamento parziale della decisione controversa e alla riduzione dell’ammenda inflitta dalla Commissione.

7        A sostegno della domanda di annullamento Guardian deduceva un unico motivo attinente ad errori di fatto relativi alla durata della propria partecipazione all’intesa e alle dimensioni geografiche della stessa.

8        La domanda volta alla riduzione dell’ammenda si fondava su tre motivi. Il primo motivo atteneva alle conseguenze da trarre dal motivo volto all’ottenimento dell’annullamento parziale della decisione controversa. Con il secondo motivo Guardian deduceva la violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione. Quanto al terzo motivo, questo riguardava un errore di valutazione del ruolo svolto da Guardian nell’intesa di cui trattasi e alla violazione del principio di non discriminazione.

9        Il Tribunale respingeva il ricorso in toto.

10      In limine, con la motivazione esposta ai punti da 19 a 22 della sentenza impugnata, il Tribunale respingeva gli argomenti dedotti da Guardian volti a contestare la ricevibilità di una lettera prodotta dalla Commissione in data 10 febbraio 2012 (in prosieguo: la «lettera del 10 febbraio 2012»).

11      Il Tribunale respingeva la domanda di annullamento della decisione controversa sulla base della motivazione esposta ai punti da 28 a 93 della sentenza impugnata. La domanda volta alla riduzione dell’ammenda veniva respinta in base alla motivazione esposta ai successivi punti da 94 a 124.

 Conclusioni delle parti

12      Guardian chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato la decisione controversa, in cui è stato escluso di prendere in considerazione le vendite realizzate tra le società di uno stesso gruppo (in prosieguo: le «vendite interne») ai fini del calcolo delle ammende inflitte alle altre imprese destinatarie della decisione stessa;

–        ridurre del 37 % l’importo dell’ammenda inflittale;

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile la lettera del 10 febbraio 2012, dichiararla irricevibile e, conseguentemente, stralciare tale lettera dagli atti;

–        ridurre l’importo dell’ammenda inflittale in misura del 25 % minimo, al fine di porre rimedio alla circostanza che il Tribunale non ha rispettato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva entro un termine ragionevole, e

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento dinanzi al Tribunale.

13      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso;

–        in subordine, respingere la domanda di riduzione dell’ammenda, e

–        condannare Guardian alle spese attinenti tanto al giudizio di primo grado quanto a quello di impugnazione.

 Sull’impugnazione

14      A sostegno delle proprie domande Guardian deduce tre motivi che appare opportuno esaminare in successione diversa rispetto a quella di loro esposizione.

 Sul motivo attinente alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale entro un termine ragionevole

 Argomenti delle parti

15      Secondo Guardian, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale costituisce violazione del diritto fondamentale ad un equo processo entro termini ragionevoli, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ove tale violazione giustificherebbe la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con la decisione controversa. Guardian ha precisato, all’udienza, di voler modificare le proprie domande alla luce delle sentenze Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771) e Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). Guardian chiede quindi alla Corte di dichiarare eccessivo il lasso di tempo in cui il Tribunale ha proceduto all’istruttoria della causa in primo grado.

16      Dopo aver dichiarato, all’udienza, di voler ritirare le obiezioni svolte in merito alla ricevibilità del presente motivo, la Commissione ritiene, quanto al merito, che una riduzione dell’importo dell’ammenda non risulterebbe adeguata, invitando la Corte, eventualmente, a precisare i criteri che consentano di accertare la sussistenza di una violazione del principio del termine ragionevole.

 Giudizio della Corte

17      Si deve ricordare che la violazione, da parte del giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 89).

18      Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma dev’essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 90).

19      Spetta quindi al Tribunale, competente a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi, eventualmente, su tali domande di risarcimento, ove la decisione dovrà essere pronunciata da un collegio composto diversamente da quello che ha conosciuto della controversia oggetto del procedimento la cui durata è contestata, applicando i criteri definiti ai punti da 91 a 95 della sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione (EU:C:2013:768).

20      Ciò detto, considerato che nella specie è manifesto, senza necessità che le parti producano elementi a tal riguardo, che il Tribunale ha violato in modo sufficientemente grave i propri obblighi di decidere la causa entro un termine ragionevole, la Corte può procedere a tale accertamento. Nella specie, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire quasi quattro anni e sette mesi con, in particolare, un periodo di più di tre anni e cinque mesi intercorso tra la fine della fase scritta, avvenuta con il deposito del controricorso della Commissione e l’avvio della fase orale, non può trovare giustificazione in alcune delle circostanze della fattispecie oggetto della presente controversia.

21      Dai rilievi esposti supra ai punti da 17 a 19 emerge tuttavia che il motivo attinente alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale entro un termine ragionevole dev’essere respinto.

 Sul motivo attinente alla violazione del diritto di difesa e del principio di parità di armi

 Argomenti delle parti

22      Con tale motivo vengono contestati i punti 21 e 22 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile la lettera del 10 febbraio 2012 ad esso trasmessa dalla Commissione.

23      Inviata l’ultimo giorno lavorativo precedente quello dell’udienza, detta lettera esporrebbe, a parere di Guardian, per la prima volta la posizione della Commissione in merito alle modalità di calcolo della riduzione dell’ammenda. Tale lettera conterrebbe elementi nuovi e sarebbe stata depositata in assenza di previa autorizzazione del Tribunale e senza giustificazione.

24      Guardian sottolinea che, benché tale lettera sia stata depositata tardivamente, il Tribunale l’ha dichiarata ricevibile al punto 22 della sentenza impugnata, tenuto conto, da un lato, del suo «contenuto» e, dall’altro, «del fatto che [essa] è stata trasmessa [a Guardian], che pertanto [ha] potuto presentare in udienza le [proprie] considerazioni al riguardo». Guardian ritiene tale conclusione contraria all’articolo 11, paragrafo 3, delle istruzioni al cancelliere.

25      Il principio di parità di armi ed il rispetto del principio del contraddittorio imporrebbero che la discussione all’udienza si limiti agli elementi degli atti che abbiano potuto essere dibattuti per iscritto. La semplice possibilità di essere sentiti all’udienza medesima in merito a documenti prodotti tardivamente non consentirebbe di rispettare il diritto di difesa. Conformemente alla propria giurisprudenza in materia, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la lettera del 10 febbraio 2012 (sentenze Solvay/Commissione, T‑30/91, EU:T:1995:115, punti 83 e 101; BASF/Commissione, T‑175/95, EU:T:1999:99, punto 46, e AstraZeneca/Commissione, T‑321/05, EU:T:2010:266, punto 27).

26      Guardian deduce che il punto 22 della sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione che consenta di conoscere le ragioni per le quali la ricevibilità di tale lettera sia stata accolta, particolarmente con riguardo al suo contenuto.

27      Conseguentemente Guardian ritiene che la decisione del Tribunale, di cui al menzionato punto 22, di versare agli atti la lettera del 10 febbraio 2012 dev’essere annullata ed invita la Corte a dichiarare la lettera stessa irricevibile.

28      La Commissione considera tale motivo inoperante. Infatti, non avendo Guardian dimostrato che, in assenza della lettera del 10 febbraio 2012, il Tribunale sarebbe giunto a diversa conclusione quanto all’importo dell’ammenda inflittale, detto motivo sarebbe privo di pertinenza.

29      In ogni caso, secondo la Commissione il motivo non è fondato. L’istituzione deduce che, in considerazione della propria piena giurisdizione di merito, il Tribunale può tener conto di elementi di fatto prodotti tardivamente, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Orbene, tale principio sarebbe stato rispettato nella specie, in quanto Guardian sarebbe stata in grado di esprimersi in merito al contenuto della lettera all’udienza, avendo peraltro deciso di non farlo. La Commissione osserva che Guardian disponeva di un termine di tre giorni prima dell’udienza per poter commentare la lettera o chiedere al Tribunale di poter presentare osservazioni scritte in merito ovvero di chiedere il rinvio dell’udienza.

 Giudizio della Corte

30      Si deve ricordare che il principio del rispetto del diritto di difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Costituirebbe violazione di tale principio fondare una decisione giurisdizionale su fatti e documenti di cui le parti stesse o una di esse non abbiano potuto avere conoscenza e in merito alle quali non abbiano quindi avuto modo di esprimersi (sentenza Snupat/Haute Autorité, 42/59 e 49/59, EU:C:1961:5, 156).

31      Il principio di parità di armi, che costituisce un corollario della nozione stessa di equo processo ed è volto a garantire l’equilibrio tra le parti del giudizio, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse, implica l’obbligo di fornire a ciascuna delle parti la ragionevole possibilità di poter agire in giudizio e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (sentenza Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 71 e 72).

32      Nella propria lettera del 10 febbraio 2012 la Commissione ha inteso replicare ad una comunicazione rivolta, ai fini delle preparazione dell’udienza, da Guardian al Tribunale in merito al calcolo dell’ammenda, trasmettendo al Tribunale medesimo una serie di indicazioni numeriche sulle quali l’istituzione si era fondata per calcolare i fatturati nei mercati pertinenti delle quattro imprese destinatarie della decisione controversa. La Commissione ha precisato, sulla base di tali elementi, che, nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda, tale riduzione non avrebbe dovuto eccedere il 30 %.

33      È pacifico che Guardian abbia ricevuto copia di tale lettera il 10 febbraio 2012. Essa ha quindi potuto disporre di tre giorni per prendere conoscenza del suo contenuto prima dell’udienza. In considerazione della natura e del contenuto di tale lettera, tale termine non può essere considerato come esageratamente breve e ciò indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia violato le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, delle istruzioni al cancelliere. Inoltre, è pacifico che Guardian non abbia chiesto al Tribunale di potere commentare la lettera per iscritto né ha richiesto un rinvio dell’udienza. Infine, all’udienza Guardian ha potuto dedurre argomenti relativi tanto alla ricevibilità quanto al contenuto della lettera medesima.

34      Da tali elementi emerge che Guardian non ha dimostrato la violazione, da parte del Tribunale, del diritto di difesa ovvero del principio di parità delle armi per non aver garantito che essa disponesse di un termine sufficiente per prendere conoscenza della lettera datata 10 febbraio 2012 ed esprimere la propria posizione in merito per iscritto (v., per analogia, sentenza Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 25).

35      Ciò premesso, il Tribunale non è incorso in errore di diritto laddove ha dichiarato al punto 22 della sentenza impugnata, che «[t]enuto conto di tale lettera e del fatto che quest’ultima è stata trasmessa [a Guardian], che pertanto [ha] potuto presentare in udienza le [proprie] considerazioni al riguardo, si deve considerare il documento di cui trattasi come ricevibile».

36      Ne consegue che detto motivo non è fondato e dev’essere quindi respinto.

 Sul motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

37      A parere di Guardian il Tribunale avrebbe violato ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata il principio di parità di trattamento, rifiutandosi di ammettere che, nel calcolo dell’ammenda, le vendite interne dovessero essere calcolate a pari titolo delle vendite a terzi.

38      Il Tribunale avrebbe quindi violato una giurisprudenza e una prassi decisionale constanti, la cui ratio consiste nella necessità di evitare qualsivoglia discriminazione tra imprese integrate verticalmente e imprese che non lo siano. La parità di trattamento costituirebbe un principio obbligatorio per la Commissione, tanto in virtù degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), quanto in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

39      Guardian contesta al Tribunale di non aver esposto le ragioni per le quali si è discostato da tale costante giurisprudenza. A suo avviso, il Tribunale si è limitato ad affermare, al punto 104 della sentenza impugnata, che «[l]’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale è stata provata solo per le vendite a clienti indipendenti».

40      Oltre al fatto che il Tribunale avrebbe snaturato il tenore del punto 377 della decisione controversa, tale affermazione risulterebbe priva di pertinenza. Poco rileverebbe sapere se l’intesa comprendesse parimenti le vendite interne. Infatti, a parere di Guardian, il punto cruciale è dato dal fatto che un’impresa verticalmente integrata può trarre un vantaggio concorrenziale dalle vendite dei prodotti oggetto dell’intesa così come dalle vendite di prodotti riguardanti imprese interne. A parere di Guardian, la Commissione non ha mai dimostrato, in passato, l’esistenza di tale vantaggio e la Corte avrebbe ammesso che escludere le vendite interne si risolverebbe «necessariamente» nell’avvantaggiare i produttori integrati verticalmente (sentenza KNP BT/Commissione, C‑248/98 P, EU:C:2000:625, punto 62). Tuttavia, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe affermato che non è mai stato dimostrato che le imprese verticalmente integrate abbiano tratto dall’infrazione un vantaggio concorrenziale di tal genere.

41      Guardian, essendo l’unica impresa non integrata verticalmente ad aver partecipato all’infrazione, ritiene che l’unico modo per ristabilire la parità di trattamento consista nel ridurre l’importo dell’ammenda inflittale in misura del 37 %, percentuale corrispondente alla quota di vendite interne rispetto al volume complessivo delle vendite effettuate sul mercato pertinente.

42      La Commissione ritiene tale motivo infondato.

43      In primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale non è incorso in alcun snaturamento della decisione controversa né in alcun errore di diritto laddove ha rilevato che l’infrazione riguarda unicamente le vendite a terzi indipendenti. A suo parere, quindi, solamente tali vendite possono servire da base di calcolo dell’importo dell’ammenda.

44      In secondo luogo, la Commissione contesta l’affermazione secondo cui la giurisprudenza le imporrebbe di tener conto delle vendite interne ai fini del calcolo delle ammende. Tale affermazione si fonderebbe sull’idea secondo cui i produttori integrati verticalmente trarrebbero necessariamente un vantaggio concorrenziale sui mercati a valle di quello dell’intesa. Tale idea sarebbe erronea, in quanto l’esistenza di un vantaggio concorrenziale derivante dall’esercizio di un’intesa a monte dipenderebbe da una moltitudine di fattori e dovrebbe essere valutata caso per caso.

45      In ogni caso, la giurisprudenza vieterebbe e tanto meno imporrebbe di tener conto delle vendite interne (sentenze KNP BT/Commissione, EU:C:2000:625, punto 62; Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, punti 102 e 103; Europa Carton/Commissione, T‑304/94, EU:T:1998:89, punto 123; KNP BT/Commissione, T‑309/94, EU:T:1998:91, punto 112; Lögstör Rör/Commissione, T‑16/99, EU:T:2002:72, punto 358; Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 260; Daiichi Pharmaceutical/Commissione, T‑26/02, EU:T:2006:75, punti 57, 63 e 64, nonché BST/Commissione, T‑452/05, EU:T:2010:167, punto 82).

46      La Commissione osserva che, in linea di principio, essa tiene conto delle vendite interne laddove disponga di indizi sufficienti che avvalorino la conclusione che sussista un vantaggio concorrenziale ovvero qualora l’intesa verta espressamente sulle vendite interne [decisione della Commissione C(2010) 8761 definitivo, dell’8 dicembre 2010, nel caso COMP/39.309 – LCD].

47      Tuttavia, esisterebbero casi in cui essa non avrebbe tenuto conto delle vendite interne [v. decisioni della Commissione C(2009) 7601 definitivo, del 7 ottobre 2009, nel caso COMP/39.129 – Trasformatori di potenza, e C(2011) 7436 definitivo, del 19 ottobre 2011, nel caso COMP/39.605 – Vetro per tubi catodici].

48      Per contro, qualora, come nella specie, nessun elemento indichi con certezza che l’intesa vertesse parimenti sulle vendite interne o che i partecipanti attivi a valle abbiano tratto un vantaggio indiretto, la Commissione ritiene di non essere legalmente tenuta a prendere in considerazione le vendite interne. Imporre all’istituzione tale obbligo limiterebbe il potere discrezionale di cui essa dispone in materia di ammende e rischierebbe di appesantire sostanzialmente l’onere delle ammende senza che sia necessario accertare che l’intesa esercitasse effettivamente un’influenza sulle vendite interne o a valle. Un obbligo di tal genere potrebbe essere fonte di discriminazione tra i singoli partecipanti ad un’infrazione unicamente per effetto della forma della loro struttura d’impresa.

49      Secondo la Commissione, non vi è motivo per ritenere che essa debba sempre esaminare se le vendite siano connesse ad un’infrazione, sempreché essa tenga un atteggiamento coerente nei confronti di tutte le imprese implicate in una stessa intesa.

50      In terzo luogo, la Commissione sostiene che Guardian non è stata minimamente oggetto di discriminazione. Conseguentemente essa ritiene che tale impresa non abbia diritto ad alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con la decisione controversa. Il fatto che la presa in considerazione delle vendite interne potesse condurre ad ammende più elevate per gli altri partecipanti all’intesa non può giustificare una riduzione dell’ammenda inflitta a Guardian. L’importo di tale ammenda sarebbe adeguato, proporzionato e conforme agli orientamenti del 2006. Rifletterebbe il peso economico di detta impresa nell’infrazione. Al fine di assicurare un effetto dissuasivo di un’ammenda, la Commissione ricorda di aver maggiorato l’importo dell’ammenda irrogata alla Saint‑Gobain del 30 % al fine di meglio riflettere il fatto che si trattava di un produttore integrato verticalmente.

 Giudizio della Corte

51      Si deve rammentare che il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta. Secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v. segnatamente sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata).

52      L’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

53      La Commissione deve valutare, caso per caso e a fronte del contesto della specie nonché degli obiettivi perseguiti dal regime sanzionatorio istituito con il regolamento n. 1/2003, l’impatto voluto nei confronti dell’impresa interessata, segnatamente tenendo conto di un fatturato che rifletta la situazione economica reale dell’impresa stessa nel periodo nel corso del quale l’infrazione è stata commessa (sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 25).

54      Secondo costante giurisprudenza della Corte, è possibile, ai fini della commisurazione dell’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, ancorché approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni della stessa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione e che può, quindi, fornire un’indicazione dell’entità della medesima (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 121; Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 243, nonché Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, EU:C:2006:328, punto 100).

55      Secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un potere discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo calcolabile e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta ad una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di tale potere discrezionale è altresì limitato dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta, segnatamente con gli orientamenti del 2006 (v., in tal senso, sentenza Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 58).

56      A termini del punto 13 degli orientamenti del 2006, «al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE». Gli orientamenti medesimi precisano, al punto 6, che «la combinazione della durata e del valore delle vendite […] cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato».

57      Ne consegue che il punto 13 degli orientamenti del 2006 mira ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima. Conseguentemente, se la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 non può, certamente, estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa interessata non ricomprese nella sfera di applicazione dell’intesa contestata, l’obiettivo perseguito da tale disposizione risulterebbe tuttavia pregiudicato se tale nozione dovesse essere intesa nel senso che ricomprenda unicamente il fatturato realizzato con le sole vendite per le quali risulti accertata la loro effettiva connessione con l’intesa stessa (sentenza Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 76).

58      Tale limitazione produrrebbe, inoltre, l’effetto di minimizzare artificialmente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa, considerato che la mera circostanza di aver reperito un numero limitato di prove dirette di vendite realmente interessate dall’intesa si risolverebbe nell’infliggere, in definitiva, un’ammenda priva di alcuna reale relazione con la sfera di applicazione dell’intesa medesima. Una siffatta ricompensa del segreto pregiudicherebbe parimenti l’obiettivo di repressione e di efficace sanzione delle infrazioni all’articolo 81 CE e, quindi, non può essere ammessa (sentenza Team Relocations e a./Commissione, EU:C:2013:464, punto 77).

59      In ogni caso, si deve sottolineare che la quota del volume di affari proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa. Non occorre, quindi, operare una distinzione tra tali vendite a seconda che siano state effettuate nei confronti di terzi indipendenti o di entità appartenenti ad una stessa impresa. Non tener conto del valore delle vendite afferenti quest’ultima categoria significherebbe necessariamente avvantaggiare, ingiustificatamente, le società integrate verticalmente, consentendo loro di sfuggire ad una sanzione proporzionata alla loro importanza sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza KNP BT/Commissione, EU:C:2000:625, punto 62).

60      Infatti, oltre al vantaggio che può scaturire da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi nell’ambito di vendite a terzi indipendenti, le imprese integrate verticalmente possono parimenti trarre beneficio da un accordo di tal genere sul mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano prodotti oggetto dell’infrazione, e ciò per un duplice ordine di motivi. Tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei prodotti risultanti dall’oggetto dell’infrazione del prezzo dei prodotti trasformati ovvero non lo ripercuotono, il che si risolve quindi nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali devono procurarsi gli stessi prodotti sul mercato di quelli oggetto dell’infrazione.

61      È questo il motivo per il quale, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 34 delle conclusioni, i giudici dell’Unione hanno sempre respinto i motivi con i quali i produttori verticalmente integrati hanno cercato di ottenere l’esclusione delle loro vendite interne dal volume di affari assunto a base di calcolo delle rispettive ammende (sentenza KNP BT/Commissione, EU:C:2000:625, punto 62; v. parimenti sentenze Europa Carton/Commissione, EU:T:1998:89, punto 128; KNP BT/Commissione, EU:T:1998:91, punto 112; Lögstör Rör/Commissione, EU:T:2002:72, punti da 360 a 363, nonché Tokai Carbon e a./Commissione, EU:T:2005:220, punto 260).

62      Infine, secondo costante giurisprudenza della Corte, per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata, per effetto dell’applicazione di metodi di calcolo differenti, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad una stessa infrazione all’articolo 81 CE (v. sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 58).

63      Come rammentato supra al punto 58, ai fini della valutazione della quota del volume di affari complessivo proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione, non occorre operare una distinzione tra le vendite interne e quelle effettuate a terzi indipendenti. Ne consegue che, ai fini della determinazione di detto volume di affari, le imprese verticalmente integrate si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori non integrati verticalmente. Questi due tipi di imprese devono essere quindi trattati in maniera uguale. Escludere le vendite interne dal fatturato pertinente si risolverebbe nel favorire le prime, riducendo il loro peso relativo nell’infrazione a danno delle altre, e ciò sulla base di un criterio privo di relazione con l’obiettivo perseguito nella determinazione di detto volume di affari e consistente nel riflettere l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo di ognuna delle imprese che vi hanno partecipato.

64      A tal riguardo, ai punti da 104 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«104      Nel caso di specie, la Commissione ha considerato che gli accordi anticoncorrenziali vertessero sulle vendite di vetro piano a clienti indipendenti (punto 377 della decisione [controversa]) ed ha quindi utilizzato le vendite in parola al fine di calcolare l’importo di base delle ammende (punto 41, tabella n. 1, e punto 470 della decisione [controversa]). La Commissione ha, pertanto, escluso dal calcolo dell’ammenda le vendite di vetro piano destinato ad essere trasformato da un comparto dell’impresa o da una società del medesimo gruppo. Poiché l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale è stata provata solo per le vendite a clienti indipendenti, non si può addebitare alla Commissione di aver escluso dal calcolo dell’ammenda le vendite interne dei membri dell’intesa verticalmente integrati. Non si può inoltre addebitarle di non aver motivato l’esclusione delle suddette vendite dal calcolo dell’ammenda.

105      Peraltro, come fatto valere dalla Commissione, non è stato provato che i membri dell’intesa verticalmente integrati, i quali fornivano i prodotti interessati ai comparti della medesima impresa o a società facenti parte dello stesso gruppo di imprese, abbiano tratto un profitto indiretto dall’aumento di prezzo convenuto, né che l’aumento dei prezzi sul mercato a monte si sia tradotto in un vantaggio concorrenziale sul mercato a valle del vetro piano trasformato.

106      Infine, circa l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe posto in non cale il principio di non discriminazione escludendo le vendite interne dal calcolo dell’ammenda, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un trattamento siffatto non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza [...] BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, [EU:T:1998:93], punto 309, e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, poiché la Commissione ha considerato che gli accordi anticoncorrenziali avessero per oggetto solo il prezzo del vetro piano fatturato ai clienti indipendenti, l’esclusione delle vendite interne dal calcolo dell’ammenda nel caso dei membri dell’intesa verticalmente integrate l’ha soltanto indotta a trattare diversamente situazioni oggettivamente diverse. Non si può di conseguenza addebitare alla Commissione di aver posto in non cale il principio di non discriminazione».

65      Così ragionando il Tribunale ha violato i principi giurisprudenziali rammentati supra ai punti da 52 a 62.

66      Ciò premesso, il motivo dedotto da Guardian a sostegno della propria impugnazione, nella parte in cui attiene alla violazione del principio di parità di trattamento, dev’essere accolto senza necessità di pronunciarsi sul motivo medesimo nella parte attinente alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione. Conseguentemente, l’impugnazione dev’essere accolta e la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui ha respinto il motivo attinente alla violazione del principio di non discriminazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda e nella parte in cui Guardian è stata condannata alle spese.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

67      Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, se l’impugnazione è accolta, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò è quanto si verifica nella specie. Infatti, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.

68      Occorre tuttavia precisare l’ampiezza del sindacato della Corte. Il Tribunale, per i motivi esposti ai punti da 28 a 93 della sentenza impugnata, ha respinto la domanda di annullamento della decisione controversa. Poiché Guardian non ha contestato tali valutazioni nell’ambito della propria impugnazione, queste sono divenute definitive. Spetta quindi alla Corte esaminare la controversia solamente nella parte attinente al motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo dell’ammenda dedotto a sostegno della domanda volta alla riduzione dell’ammenda medesima.

69      Con il secondo motivo dedotto da Guardian dinanzi al Tribunale al fine di ottenere la riduzione dell’ammenda si chiede di riparare la disparità di trattamento risultante dall’esclusione delle vendite interne nel calcolo dell’ammenda stessa. Per i motivi indicati supra ai punti da 51 a 65, si deve rilevare che la Commissione, procedendo a tale esclusione, ha violato il principio di parità di trattamento.

70      A tal riguardo, va osservato che dal punto 41 della comunicazione degli addebiti emerge che, tra le quattro imprese destinatarie della decisione controversa, Guardian possedeva la più esigua quota del mercato pertinente, stimata tra il 10 % ed il 20 %. Quella detenuta dalla Saint‑Gobain, compresa tra il 20 % ed il 30 %, era la più forte. Per contro, all’epoca della decisione controversa, tale ordine era inverso, in quanto la Saint‑Gobain deteneva allora la più esigua quota di mercato vale a dire tra il 10 % ed il 20 %, e Guardian la più forte, vale a dire il 25 %, senza che la decisione controversa indichi una spiegazione dei motivi di un così importante cambiamento della base di calcolo dell’ammenda. L’esclusione delle vendite interne si è quindi risolta nel ridurre il peso relativo della Saint‑Gobain nell’infrazione e ad accrescere correlativamente quello di Guardian.

71      Al riguardo l’argomento della Commissione secondo cui l’importo dell’ammenda irrogata alla Saint‑Gobain sarebbe stato maggiorato del 30 % al fine di meglio riflettere il fatto che si trattava di un produttore verticalmente integrato non può essere accolto. Infatti, a termini del punto 519 della decisione controversa, la maggiorazione di cui trattasi è stata imposta alla Saint‑Gobain al fine di conferire all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo, segnatamente in considerazione della sua «maggiore presenza nel settore del vetro» e del «suo fatturato [che], in termini assoluti, è nettamente più rilevante di quello delle altre».

72      Il secondo motivo dedotto da Guardian dinanzi al Tribunale al fine di ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale dalla Commissione dev’essere quindi dichiarato fondato.

73      La Corte può quindi pronunciarsi, applicando la piena giurisdizione riconosciutale dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sull’importo dell’ammenda da infliggere a Guardian (sentenze Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 79, e Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, punto 104).

74      A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dispone che, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Inoltre, dal paragrafo 2, secondo comma, del medesimo articolo 23 emerge che, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non può superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

75      Se è pur vero che spetta alla Corte, nell’ambito della propria piena giurisdizione in materia, procedere essa stessa alla valutazione delle circostanze nella specie e del tipo di infrazione di cui trattasi al fine di determinare l’importo dell’ammenda, l’esercizio della piena giurisdizione non può comportare, nella determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concertata contrari all’articolo 81, paragrafo 1, CE (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, EU:C:2012:778, punto 80).

76      Per quanto attiene alla riduzione dell’importo dell’ammenda, le parti controvertono sia sull’an sia sul quantum.

77      In primo luogo, la Commissione ritiene che il fatto che la presa in considerazione delle vendite interne avrebbe condotto ad ammende più elevate per gli altri partecipanti all’intesa non consenta di ridurre l’ammenda inflitta a Guardian, cosa che quest’ultima contesta.

78      A tal riguardo, è sufficiente osservare che la Corte, avendo rilevato l’illegittimità della decisione controversa, può, nell’ambito dell’esercizio della propria piena giurisdizione, sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione e, quindi, conseguentemente, sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda (v. sentenze Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 61, nonché Otis e a., EU:C:2012:684, punto 62). Tale giurisdizione viene esercitata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, detto argomento della Commissione dev’essere respinto.

79      In secondo luogo, è controversa inter partes la percentuale di riduzione da applicare all’ammenda al fine di compensare la disparità di trattamento risultante dall’esclusione delle vendite interne dal calcolo del suo importo. Guardian ritiene, sulla base di un raffronto dei dati contenuti nella decisione controversa con quelli indicati nella comunicazione degli addebiti, che l’importo dell’ammenda debba essere ridotto in misura del 37 %. La Commissione nella propria lettera del 10 febbraio 2012, ritiene che la riduzione non possa eccedere il 30 %. L’istituzione fa valere che i dati sui quali Guardian fonda i propri calcoli includono le vendite di taluni tipi di vetro che figuravano nella comunicazione degli addebiti ma che non sono stati invece inclusi nella decisione controversa.

80      Ciò premesso, a fronte di tutte le circostanze di fatto e di diritto della specie, l’importo dell’ammenda inflitta a Guardian all’articolo 2 della decisione controversa dev’essere ridotto del 30 %, fissandone l’importo nella somma di EUR 103 600 000.

 Sulle spese

81      A termini dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

82      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

83      A termini dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura stesso, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

84      Considerato che l’impugnazione di Guardian viene parzialmente accolta, la Commissione dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello della presente impugnazione, la metà delle spese sostenute da Guardian nell’ambito dei due giudizi. Guardian sopporterà la metà delle proprie spese ad essi inerenti.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T‑82/08, EU:T:2012:494) è annullata nella parte in cui viene respinto il motivo attinente alla violazione del principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl con condanna delle stesse alle spese.

2)      L’articolo 2 della decisione C(2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39165 – Vetro piatto), è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl nella somma di EUR 148 000 000.

3)      L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl per l’infrazione accertata all’articolo 1 di detta decisione è fissato nella somma di EUR 103 600 000.

4)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

5)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la metà delle spese sostenute dalla Guardian Industries Corp. e dalla Guardian Europe Sàrl nell’ambito dei due giudizi.

6)      La Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl sopporteranno la metà delle loro spese inerenti ai due giudizi.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.