Language of document : ECLI:EU:T:2010:316





Ordinanza del Presidente del Tribunale 22 luglio 2010 – Fondation IDIAP / Commissione

(causa T‑286/10 R)

«Procedimento sommario – Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Lettera che conferma le conclusioni di un controllo contabile – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 9‑11)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21‑26)

3.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2 e 3) (v. punti 27‑28)

Oggetto

In sostanza, domanda di sospensione dell’esecuzione della lettera della Commissione datata 11 maggio 2010 che conferma le conclusioni del controllo contabile effettuato sui rendiconti dei costi presentati dalla richiedente per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 ed il 30 settembre 2007 per quanto riguarda il progetto Amida nonché per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007 per quanto riguarda i progetti Bacs e Dirac.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.