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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2024 – Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims / Apple Distribution International Ltd, Apple Inc.

(Causa C-34/24, Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Attrici: Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims

Convenute: Apple Distribution International Ltd, Apple Inc.

Questioni pregiudiziali

Questione 1 (Handlungsort)

a.    Cosa debba essere considerato come il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis 1 , in un caso come quello di cui trattasi, in cui l’asserito abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE è stato attuato in uno Stato membro mediante vendite tramite una piattaforma online gestita da Apple rivolta all’intero Stato membro, mentre Apple Irlanda agisce quale distributore esclusivo e agente dell’ideatore e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto. Se al riguardo sia rilevante che la piattaforma online in linea di principio sia accessibile in tutto il mondo.

b.    Se al riguardo faccia differenza che il procedimento riguardi azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile dei Paesi Bassi) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti aventi sede in circoscrizioni diverse (nei Paesi Bassi: «arrondissementen») all’interno di uno Stato membro.

c.    Qualora ai sensi della questione 1a (e/o 1b) non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti all’interno del relativo Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di quello Stato membro.

Questione 2 (Erfolgsort)

a.    Se, in un caso come quello in esame, in cui l’asserito danno si è concretizzato a seguito di acquisti di applicazioni e prodotti digitali in-app tramite una piattaforma online gestita da Apple (l’App Store) per cui Apple Irlanda funge da distributore esclusivo e agente degli ideatori e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto (e in cui asseritamente ha avuto luogo sia abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che una violazione del divieto di intesa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE), e in cui il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito, possa fungere da luogo dove si è configurato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, esclusivamente la sede dell’utente. O se in tale situazione esistano anche altri criteri di collegamento per indicare un giudice competente.

b.    Se al riguardo faccia differenza che il procedimento verta su azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile dei Paesi Bassi) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti, aventi sede in circoscrizioni diverse (nei Paesi Bassi: «arrondissementen») all’interno di uno Stato membro.

c.    Qualora ai sensi della questione 2a (e/o 2b) venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un’altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale, che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di tale Stato membro.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).