Language of document : ECLI:EU:T:2020:319

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 luglio 2020 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Criteri di selezione – Illegittimità di una clausola del capitolato d’oneri – Parità di trattamento»

Nella causa T‑661/18,

Securitec, con sede in Livange (Lussemburgo), rappresentata da P. Peuvrel, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Ilkova, A. Katsimerou e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 7 settembre 2018 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 4 dell’appalto oggetto della gara d’appalto ristretta HR/R1/PR/2017/059 e relativo alla «manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo» nonché, dall’altro, della decisione della Commissione del 17 settembre 2018 di rifiutare di fornire alla ricorrente le precisazioni da essa richieste, nell’ambito del medesimo procedimento, in data 11 settembre 2018,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con bando di gara pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2018/S 064‑141552), la Commissione europea ha indetto una procedura di gara ristretta per la «manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo».

2        L’appalto comprendeva sette lotti, di cui il quarto, l’unico oggetto della presente causa, era così intitolato: «Garantire l’operatività, all’interno della città, dei sistemi di videosorveglianza, di controllo degli accessi, dei passaggi incustoditi, serrande interne, tornello interno, porta blindata e altro in Lussemburgo».

3        Per quanto riguarda la selezione dei candidati, prima fase della procedura di gara, il punto III.3.2.B, intitolato «Capacità professionale del team per candidato», del capitolato d’oneri esigeva, relativamente alle «capacità minime» richieste, che il tecnico «responsabile del sito» del candidato fosse in possesso di «un certificato attestante una formazione approfondita nell’applicazione della piattaforma software per la gestione della sicurezza della società Nedap» (in prosieguo: la «formazione Nedap»). A titolo di documento giustificativo, il candidato doveva produrre tale certificato «o una dichiarazione sull’onore che [tale certificato sarebbe stato] ottenuto, in caso di aggiudicazione, non oltre cinque giorni dalla firma del contratto».

4        Per quanto riguarda l’aggiudicazione dell’appalto, seconda fase della procedura di gara, il capitolato d’oneri prevedeva, al punto IV.1, che «l’appalto [sarebbe stato] aggiudicato per lotto all’offerta rappresentante il prezzo più basso tra le offerte regolari e conformi».

5        Inizialmente, il termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione era stato fissato al 30 aprile 2018. Con avviso di rettifica, pubblicato il 28 aprile 2018, tale data è stata rinviata al 16 maggio 2018.

6        Il 26 aprile 2018 la ricorrente ha presentato una domanda di partecipazione per il lotto n. 4. Altri cinque candidati hanno presentato domande di partecipazione per il medesimo lotto.

7        Con messaggi di posta elettronica del 13 e del 26 giugno 2018, la Commissione ha chiesto alla ricorrente precisazioni in merito alla sua candidatura. Quest’ultima le ha fornite con messaggi di posta elettronica del 19 e del 28 giugno 2018.

8        Il 6 e l’11 luglio 2018 la Commissione, sulla base dei documenti prodotti, ha constatato che tutti i candidati, compresa la ricorrente, soddisfacevano i criteri di selezione e, di conseguenza, li ha invitati a presentare la loro offerta non oltre il 6 agosto 2018.

9        Il 4 agosto 2018 la ricorrente ha presentato la sua offerta. Altre due società hanno fatto lo stesso.

10      Con messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, la Commissione ha informato la ricorrente che l’appalto era stato aggiudicato alla società Omnisecurity SA, che aveva presentato l’offerta più economica, e che l’importo della sua offerta era risultato del 48,55% più elevato di quello dell’aggiudicatario.

11      Con messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di fornirle maggiori informazioni sui motivi del rigetto della sua offerta. In particolare, la ricorrente ha chiesto, da un lato, se l’aggiudicatario fosse in possesso di una certificazione Nedap come richiesto dal punto III.3.2.B del capitolato d’oneri, affermando che solo essa stessa e un’altra società, che non aveva presentato offerte, erano in possesso di tale certificazione in Lussemburgo e, dall’altro, se l’aggiudicatario avesse fatto ricorso al subappalto e, in caso di risposta affermativa, quale fosse il nome del subappaltatore.

12      Il 17 settembre 2018 la Commissione ha risposto a tale messaggio di posta elettronica rinviando a quello del 7 settembre 2018 che conteneva, a suo avviso, tutte le informazioni che dovevano essere comunicate agli offerenti esclusi, conformemente all’articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1; in prosieguo, come modificato, il «regolamento finanziario»).

13      Nel messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018 la Commissione ha precisato che tutti i candidati invitati a presentare un’offerta soddisfacevano i criteri di selezione, tra cui quello previsto al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri, e che le informazioni relative all’eventuale ricorso dell’aggiudicatario al subappalto sarebbero state comunicate nell’avviso di aggiudicazione.

14      Il contratto quadro per il lotto n. 4 è stato firmato con l’aggiudicatario il 19 settembre 2018. L’avviso di aggiudicazione dell’appalto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2018 con il riferimento 2018/S 209-476275.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a produrre taluni documenti e ha posto loro alcuni quesiti scritti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine loro impartito.

17      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni contenute nei messaggi di posta elettronica della Commissione del 7 e 17 settembre 2018;

–        disporre «ogni altro obbligo di legge richiesto in materia»;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro la presunta decisione del 17 settembre 2018;

–        quanto al resto, respingere in toto il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

19      La ricorrente ha diretto il suo ricorso di annullamento contro le decisioni contenute in due messaggi di posta elettronica della Commissione, ossia, da un lato, il messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, con il quale quest’ultima l’ha informata che la sua offerta non era stata accolta e, dall’altro, il messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, con il quale la Commissione ha risposto alla sua richiesta di informazioni.

20      La Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione contenuta nel suo messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, con la motivazione che, avendo natura meramente confermativa, tale decisione non può essere qualificata come «atto» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, in tale messaggio di posta elettronica, la Commissione si sarebbe limitata a rinviare alle informazioni contenute in quello del 7 settembre 2018, con cui essa aveva comunicato alla ricorrente il rigetto della sua offerta, i motivi di tale rigetto nonché l’identità dell’aggiudicatario.

21      La ricorrente fa riferimento al prudente apprezzamento del Tribunale, pur affermando che, a suo avviso, la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018 costituisce effettivamente «un atto» ai sensi dell’articolo 263 del TFUE.

22      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione che non sia stata contestata e sia quindi divenuta definitiva, è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

23      Prima di esaminare la questione se il messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018 contenga una decisione meramente confermativa di quella contenuta nel precedente messaggio di posta elettronica del 7 settembre, occorre verificare se quest’ultima decisione fosse divenuta definitiva nei confronti della ricorrente al momento della proposizione del presente ricorso (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione, T‑188/95, EU:T:1998:217, punto 108).

24      Infatti, nel caso in cui la decisione confermata non sia divenuta definitiva al momento della presentazione del ricorso di annullamento, l’interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (sentenze dell’11 maggio 1989, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, 193/87 e 194/87, non pubblicata, EU:C:1989:185, punto 26, e del 31 maggio 2017, DEI/Commissione, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, punto 35).

25      A tale riguardo, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 263, ultimo comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Tale termine deve essere eventualmente aumentato di un termine in ragione della distanza, conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura.

26      Nel caso di specie, il ricorso di annullamento è stato proposto il 7 novembre 2018, ossia in una data in cui il termine di ricorso contro la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018 era ancora in corso.

27      In applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, la ricorrente ha quindi potuto dirigere il suo ricorso non solo contro la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, ma anche contro la decisione contenuta nel successivo messaggio di posta elettronica del 17 settembre.

28      Di conseguenza, il ricorso è ricevibile sia nella parte in cui è diretto contro la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018 sia nella parte in cui è diretto contro la decisione contenuta nel precedente messaggio di posta elettronica del 7 settembre (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

 Nel merito

29      Nel corso del procedimento, la ricorrente ha dedotto quattro motivi.

30      Con il primo motivo, essa fa valere che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione.

31      Il secondo motivo si riferisce al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri.

32      Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.

33      Con il quarto motivo, essa fa valere, dopo aver potuto esaminare la relazione di valutazione delle offerte prodotta dalla Commissione nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, che l’offerta infine prescelta era, ai sensi della normativa applicabile agli appalti pubblici, insolitamente bassa, il che, a suo avviso, inficia la validità delle decisioni impugnate.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

34      La ricorrente ritiene che le decisioni impugnate siano insufficientemente motivate, dal momento che l’unica motivazione fatta valere dalla Commissione per giustificare il rigetto della sua offerta è che essa non proponeva il prezzo più basso tra le offerte ricevute, prezzo che era del 48,55% più elevato di quello dell’offerta dell’aggiudicatario. La Commissione non avrebbe spiegato alla ricorrente quali altri criteri non avrebbe soddisfatto e non avrebbe neppure indicato le voci dell’offerta prescelta il cui importo avrebbe differito dalla sua e che avrebbero spiegato una differenza di prezzo del 48,55%. Tale motivazione laconica non le avrebbe consentito di assicurare validamente la sua difesa.

35      La ricorrente sottolinea inoltre che, con messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018, essa, conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario e all’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015 (GU 2015, L 342, pag. 7) (in prosieguo, come modificato: il «regolamento delegato»), ha chiesto di conoscere le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, ma il messaggio di posta elettronica della Commissione del 17 settembre 2018 non le ha fornito tali informazioni. Nella replica essa fa valere, in particolare, che la Commissione ha taciuto sulla questione se il criterio della formazione Nedap fosse soddisfatto dall’aggiudicatario, sebbene l’avesse interpellata su tale punto nel suo messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018.

36      L’argomento della ricorrente è contestato dalla Commissione.

37      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’amministrazione ha l’obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo di motivazione implica, secondo una giurisprudenza consolidata, che, conformemente all’articolo 296, secondo comma, TFUE, l’autore di un atto deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico sotteso a detto atto, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo (sentenze del 25 febbraio 2003, Strabag Benelux/Consiglio, T‑183/00, EU:T:2003:36, punto 55; del 24 aprile 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑32/08, non pubblicata, EU:T:2013:213, punto 37 e del 16 maggio 2019, Transtec/Commissione, T‑228/18, EU:T:2019:336, punto 91).

38      Inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150 e dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116).

39      Per quanto riguarda gli appalti pubblici conclusi dalle istituzioni dell’Unione, da un lato, l’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario dispone che l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente la cui offerta sia stata respinta i motivi del rigetto della sua offerta. D’altro lato, in forza dell’articolo 113, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del medesimo regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non risponda ad alcun criterio di esclusione e soddisfi i criteri di selezione, e che ne faccia domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario e il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso. Su quest’ultimo punto, l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato precisa che «[l]’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento finanziario non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta».

40      L’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato prevedono quindi nei confronti degli offerenti esclusi una motivazione in due tempi. In un primo tempo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti esclusi che la loro offerta è stata respinta e comunica loro i motivi di tale rigetto. In un secondo tempo, in forza delle medesime disposizioni, se un offerente escluso che non risponde ad alcun criterio di esclusione e soddisfa i criteri di selezione ne fa domanda per iscritto, l’amministrazione aggiudicatrice comunica, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di tale richiesta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario e il prezzo o il valore del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑752/15, non pubblicata, EU:T:2018:233, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, occorre constatare che la prima di queste fasi è stata rispettata dalla Commissione poiché, nel messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, quest’ultima ha scritto alla ricorrente: «Siamo spiacenti di informarvi che la vostra offerta non è stata accolta, in quanto dalla valutazione è emerso che quest’ultima non proponeva il prezzo più basso tra le offerte ricevute».

42      Per quanto riguarda i motivi del rigetto dell’offerta, tale informazione è sufficiente tenuto conto del fatto che, come risulta dal punto IV.1 del capitolato d’oneri, l’unico criterio di aggiudicazione era il prezzo. La motivazione del rigetto dell’offerta della ricorrente doveva pertanto riferirsi unicamente a tale criterio.

43      Quanto alle informazioni da comunicare nella seconda fase, vale a dire le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il nome dell’aggiudicatario e il prezzo o il valore del contratto, risulta che esse sono state trasmesse, contemporaneamente a quelle rientranti nella prima fase, nello stesso messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018. Tale messaggio di posta elettronica enuncia infatti anche quanto segue:

«In esito alla valutazione delle offerte effettuata conformemente al punto IV.1 del capitolato d’oneri e [al] punto II.2.5 del bando di gara, la società Omnisecurity SA, che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso e pienamente conforme ai requisiti del capitolato d’oneri, è stata designata quale aggiudicatario. Infatti, il prezzo della vostra offerta è risultato del 48,55% più caro di quello dell’aggiudicatario».

44      Come richiesto dall’articolo 113, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tale informazione comprende il nome dell’aggiudicatario, ossia la società Omnisecurity SA.

45      Per quanto riguarda il prezzo dell’appalto, occorre constatare che la Commissione non l’ha indicato in modo esplicito nel messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, né del resto in quello successivo del 17 settembre, ma la ricorrente, che conosceva l’importo della propria offerta, poteva agevolmente dedurlo dalla differenza di prezzo indicata nel primo di tali messaggi di posta elettronica.

46      Quanto alle caratteristiche e ai vantaggi relativi all’offerta prescelta, occorre ricordare che, tenuto conto del fatto che, come già ricordato al precedente punto 42, l’unico criterio di aggiudicazione era il prezzo, il vantaggio dell’offerta prescelta poteva consistere solo in una differenza di prezzo. Come risulta al precedente punto 43, tale differenza, del 48,55%, è stata menzionata nel messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018.

47      Poiché conteneva tutti gli elementi richiesti dall’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, l’informazione fornita dal messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018 era sufficiente alla luce dell’obbligo di motivazione.

48      Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti seguenti della ricorrente.

49      In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver indicato, nei messaggi di posta elettronica del 7 e del 17 settembre 2018, le voci dell’offerta prescelta il cui importo differiva dalla sua e che spiegavano una differenza di prezzo del 48,55%.

50      A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non ha formulato siffatta domanda nel suo messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018. Per tale prima ragione, non si può contestare all’amministrazione aggiudicatrice di non avervi dato risposta, dal momento che le uniche informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice deve fornire agli offerenti esclusi sono quelle elencate all’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

51      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, non si può pretendere che la Commissione trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata accettata un’analisi comparativa minuziosa della sua offerta e dell’offerta prescelta (v. sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su richiesta scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (v. sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

52      Infine, la rivelazione dei prezzi unitari dell’aggiudicatario è tale da nuocere agli interessi commerciali di quest’ultimo nonché ad una concorrenza leale tra gli operatori (v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2014, CITEB e Belgo‑Metal/Parlamento, T‑488/12, non pubblicata, EU:T:2014:195, punto 46). Orbene, l’articolo 113, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento finanziario consente all’amministrazione aggiudicatrice di non comunicare talune informazioni che possano pregiudicare siffatti interessi.

53      Pertanto, non si può contestare alla Commissione di non aver comunicato, nei messaggi di posta elettronica del 7 e del 17 settembre 2018, le voci dell’offerta prescelta il cui importo spiegava una differenza di prezzo del 48,55% con l’offerta della ricorrente.

54      In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver risposto, nel messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, alle sue domande riguardanti, da un lato, «le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta» e, dall’altro, la questione se il criterio della formazione Nedap fosse soddisfatto dall’aggiudicatario.

55      Per quanto riguarda la censura relativa alle «caratteristiche e [ai] vantaggi relativi dell’offerta prescelta», occorre rilevare che, contrariamente a quanto da essa affermato, la ricorrente non ha formulato tale domanda nel messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018. Inoltre, dal precedente punto 46 risulta che, poiché, nel suo messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018, la Commissione ha precisato che «il prezzo dell’offerta della ricorrente è risultato più caro del 48,55% rispetto a quello dell’aggiudicatario», essa ha fornito informazioni sufficienti su tale punto.

56      Non si può pertanto ritenere che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione per il fatto che, nel suo messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, non ha risposto alla domanda della ricorrente relativa alle caratteristiche e ai vantaggi dell’offerta prescelta.

57      Quanto alla censura relativa alla mancata risposta della Commissione sulla questione riguardante la formazione Nedap dell’aggiudicatario che, a sua volta, figurava effettivamente nel messaggio di posta elettronica dell’11 settembre 2018, si deve constatare che essa è infondata.

58      Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha precisato, nel suo messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, che il comitato di valutazione aveva debitamente esaminato se i candidati soddisfacessero i criteri di selezione, compreso quello previsto al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri. Non è quindi corretto affermare puramente e semplicemente che la Commissione non ha risposto alla domanda della ricorrente relativa alla formazione Nedap dell’aggiudicatario.

59      Non si può quindi ritenere che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione per il fatto che non ha risposto, nel messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2018, alla questione se il criterio della formazione Nedap fosse soddisfatto dall’aggiudicatario.

60      Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri

61      Con il secondo motivo, la ricorrente rimette in discussione la legittimità delle decisioni impugnate per motivi relativi al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri.

62      Il motivo è suddiviso in tre parti.

–       Sulla prima parte, riguardante la regolarità della dichiarazione resa dall’aggiudicatario

63      Nella prima parte del secondo motivo la ricorrente sostiene che il documento prodotto dall’aggiudicatario per dimostrare che esso soddisfaceva la condizione prevista dal punto III.3.2.B del capitolato d’oneri non è conforme a tale disposizione.

64      A tale riguardo, occorre rilevare che, come è stato precisato al precedente punto 3, il punto III.3.2.B del capitolato d’oneri esigeva, per il lotto n. 4, relativamente alle «capacità minime» richieste, che il tecnico «responsabile del sito» disponesse di «un certificato attestante una formazione approfondita nell’applicazione della piattaforma software per la gestione della sicurezza della società Nedap».

65      Al fine di provare che essi soddisfacevano la condizione relativa alla formazione Nedap, i candidati dovevano, secondo la stessa disposizione, fornire o un «certificato di formazione sulla piattaforma software per la gestione della sicurezza della società Nedap», o «una dichiarazione sull’onore che quest’ultimo [sarebbe stato] ottenuto, in caso di aggiudicazione, non oltre cinque giorni dalla firma del contratto».

66      Nel controricorso la Commissione ha precisato che l’aggiudicatario aveva scelto la seconda possibilità offerta dal punto III.3.2.B del capitolato d’oneri e aveva quindi fornito la dichiarazione sull’onore ivi menzionata.

67      Interpellata dal Tribunale su tale punto, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha prodotto il documento che riteneva costituisse tale dichiarazione. Tale documento specifica per il tecnico «responsabile del sito» che sarebbe stato incaricato dell’esecuzione dell’appalto:

«Certificato Nedap: no, tale applicazione non viene utilizzata attualmente in Lussemburgo. Qualora risulti necessario per il futuro, si attesta con la presente dichiarazione che tale certificazione sarà realizzata presso la società Nedap in tempo utile».

68      In udienza la ricorrente ha sostenuto, per la prima volta, che tale attestazione non era conforme ai requisiti del capitolato d’oneri. Anzitutto, il documento fornito dall’aggiudicatario non conterrebbe alcuna «dichiarazione sull’onore». Inoltre, il documento non conterrebbe alcun impegno a fornire il certificato nei cinque giorni successivi alla firma del contratto, ma conterrebbe soltanto l’idea, espressa in modo assai vago, che la certificazione sarebbe realizzata «se risulta[sse] necessario per il futuro» e «in tempo utile».

69      Tali argomenti sono contestati dalla Commissione, la quale ritiene che, poiché «sarebbe stato un po’ formalistico esigere una redazione puntuale», essa poteva legittimamente ritenere, come ha fatto nella decisione del 7 settembre 2018, senza chiedere chiarimenti all’aggiudicatario, che l’offerta presentata da quest’ultimo fosse «pienamente conforme ai requisiti del capitolato d’oneri». Del resto, la Commissione fa valere che la censura così dedotta dalla ricorrente non può essere presa in considerazione in quanto, essendo stata invocata in udienza, è stata prodotta tardivamente.

70      A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

71      L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede inoltre che, quando gli elementi di diritto e di fatto che giustificano la deduzione dei motivi nuovi sono noti dopo il secondo scambio di memorie, la parte principale interessata presenta i motivi nuovi non appena è a conoscenza di questi elementi. Inoltre, tale disposizione non esclude affatto che detti elementi abbiano potuto essere scoperti, come nel caso di specie, in occasione di una misura di organizzazione del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 370, e del 13 dicembre 2016, European Dynamics Luxembourg ed Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑764/14, non pubblicata, EU:T:2016:723, punto 48).

72      Nel caso di specie, occorre constatare che il documento contenente la presunta dichiarazione sull’onore è stato prodotto dalla Commissione il 9 agosto 2019, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale dopo lo scambio delle memorie.

73      In seguito alla produzione di tale documento, il 24 settembre 2019, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni «sui documenti e sulle risposte» così comunicati dalla Commissione.

74      Nelle sue osservazioni, come essa stessa ha riconosciuto in udienza, la ricorrente non ha tuttavia formulato alcun argomento sulla forma o sul contenuto della dichiarazione presente in tale documento.

75      Ne consegue che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente non ha formulato la censura in questione non appena ha avuto conoscenza di detto documento.

76      Per tale ragione, occorre respingere la censura in quanto irricevibile.

77      La prima parte del secondo motivo deve essere quindi respinta.

–       Sulla seconda parte, riguardante la certificazione fornita dall’aggiudicatario

78      Nella seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la certificazione prodotta dall’aggiudicatario successivamente alla firma del contratto non era conforme ai requisiti previsti dal punto III.3.2.B del capitolato d’oneri. Da un lato, il certificato non sarebbe stato prodotto nei cinque giorni successivi alla firma del contratto. D’altro lato, detto certificato non proverrebbe dalla società Nedap, ma da un’altra società, non autorizzata a rilasciare tali certificati, come risulterebbe da una corrispondenza scambiata al riguardo tra la ricorrente e rappresentanti della società Nedap.

79      L’argomento è contestato dalla Commissione.

80      A tale riguardo, occorre ricordare che gli appalti pubblici si svolgono in diverse fasi.

81      In primo luogo, è redatto un capitolato d’oneri che precisa, in particolare, le prestazioni che ci si attende dall’aggiudicatario, i criteri di selezione che i candidati o gli offerenti devono soddisfare per essere ammessi a presentare un’offerta e i criteri di aggiudicazione in base ai quali le offerte saranno valutate.

82      In secondo luogo, i candidati che hanno presentato una domanda di partecipazione sono selezionati sulla base dei criteri di selezione menzionati nel capitolato d’oneri. I candidati selezionati sono autorizzati a presentare un’offerta.

83      In terzo luogo, le offerte ricevute dall’amministrazione aggiudicatrice sono valutate alla luce dei criteri di aggiudicazione previsti dal capitolato d’oneri e una di esse è presa in considerazione per l’aggiudicazione, successivamente il contratto viene firmato.

84      Infine, il contratto firmato è eseguito dall’aggiudicatario.

85      Come risulta dalla successione di queste diverse fasi, la questione se un documento prodotto da un aggiudicatario dopo l’aggiudicazione dell’appalto sia conforme alle condizioni del capitolato d’oneri, anche supponendo che tali condizioni siano valide, non riguarda la terza fase, che attiene all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nel presente ricorso, bensì l’ultima, relativa all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e non riguarda quindi le decisioni impugnate.

86      Per tale ragione, non occorre esaminare, nell’ambito del presente ricorso, se la certificazione prodotta dall’aggiudicatario successivamente alla firma del contratto fosse conforme ai requisiti previsti dal punto III.3.2.B del capitolato d’oneri.

87      La seconda parte del secondo motivo deve essere pertanto respinta.

–       Sulla terza parte, riguardante l’illegittimità del punto III.3.2.B del capitolato d’oneri

88      Nella terza parte del secondo motivo la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità nei confronti della clausola contenuta nel punto III.3.2.B del capitolato d’oneri, che consente ai candidati di fornire, nella fase della selezione, una dichiarazione attestante che, se la loro offerta è accolta, essi produrranno un certificato di formazione Nedap nei cinque giorni dalla firma del contratto.

89      Nella replica la ricorrente ha quindi fatto valere che la possibilità offerta dal capitolato d’oneri di fornire un certificato di formazione Nedap successivamente alla firma del contratto è «illogica, poco comprensibile, se non addirittura rischiosa, poiché tale da lasciare spazio a incertezze dal punto di vista giuridico e tecnico, lasciando la porta aperta alle peggiori incognite nel caso in cui un aggiudicatario non rispett[i] tale condizione dopo essere stato prescelto».

90      In udienza la ricorrente ha sostenuto, inoltre, che detta clausola era irrealistica, illecita e iniqua in quanto consentiva all’amministrazione aggiudicatrice di attribuire l’appalto a un offerente per il quale non poteva essere certa che avrebbe fornito il certificato richiesto e quindi che avrebbe avuto la capacità di eseguire l’appalto mentre altri offerenti che disponevano di detto certificato ne erano esclusi.

91      La Commissione ritiene che l’argomento sia infondato e che, in ogni caso, sia irricevibile, in quanto è stato fatto valere per la prima volta nella replica ed enunciato in modo troppo impreciso.

92      Per quanto riguarda la ricevibilità, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

93      Nel caso di specie, si deve constatare che è nel controricorso che la Commissione ha rivelato, in risposta al secondo motivo, che l’aggiudicatario aveva prodotto una dichiarazione sull’onore.

94      Prima di tale dichiarazione la ricorrente non poteva pertanto conoscere il mezzo esatto con cui l’aggiudicatario aveva dimostrato di soddisfare il criterio relativo alla formazione Nedap: un certificato rilasciato allo stesso aggiudicatario, un certificato rilasciato a un subappaltatore, una dichiarazione sull’onore dell’aggiudicatario o una dichiarazione sull’onore di un subappaltatore.

95      In tali circostanze, non si può contestare alla ricorrente di aver invocato per la prima volta nella replica la censura relativa all’illiceità del punto III.3.2.B, nella parte in cui consentiva ai candidati di produrre, in fase di selezione, una dichiarazione sull’onore secondo la quale essi si impegnavano, in caso di aggiudicazione, a ottenere un certificato di formazione Nedap nei cinque giorni successivi alla conclusione del contratto. Infatti, la ricorrente ha potuto sviluppare i propri argomenti in modo preciso e mirato solo a partire dal momento in cui ha conosciuto il mezzo effettivamente utilizzato dall’aggiudicatario per dimostrare che esso soddisfaceva detto requisito di selezione richiesto. La conoscenza del ricorso effettivo, da parte dell’aggiudicatario, alla modalità di produzione di un’attestazione sull’onore era necessaria per consentire alla ricorrente di eccepire utilmente l’illegittimità della disposizione di cui trattasi del capitolato d’oneri.

96      Per quanto riguarda il secondo argomento relativo all’irricevibilità, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’indicazione dei motivi e del loro contenuto, richiesta dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza basarsi su altre informazioni (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione, T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

97      Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione, T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

98      Tale regola enunciata a proposito dei motivi dedotti nel ricorso riguarda anche i motivi nuovi dedotti nella replica, qualora risultino da elementi di fatto o di diritto emersi durante il procedimento.

99      Nel caso di specie, occorre constatare che l’esposizione dell’argomento in questione, quale risulta dalla replica, è sufficientemente precisa da consentire alla Commissione e al Tribunale di comprendere che la possibilità concessa al candidato di dimostrare che esso soddisfa la condizione di formazione prevista al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri mediante la produzione di una dichiarazione sull’onore è rimessa in discussione in quanto non consente di assicurarsi che l’aggiudicatario soddisfi il criterio di selezione prima della conclusione del contratto, con il rischio che l’appalto sia aggiudicato a un offerente che non ha la capacità tecnica di eseguirlo.

100    Per tali ragioni, la terza parte del presente motivo deve essere dichiarata ricevibile.

101    In sostanza, la Commissione afferma che la clausola descritta al punto III.3.2.B del capitolato d’oneri deve essere considerata valida in quanto consente ai candidati di dichiarare sull’onore che essi si impegnano a ottenere la certificazione relativa alla formazione Nedap, se l’appalto viene loro aggiudicato, nei cinque giorni successivi alla firma del contratto.

102    A tale riguardo, occorre ricordare che i fondi provenienti dal bilancio dell’Unione devono essere utilizzati in modo da garantire che le risorse assegnate alle istituzioni siano utilizzate nel modo più ottimale.

103    L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario prevede che gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio dell’Unione rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

104    Con tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha inteso creare, per gli appalti pubblici, un quadro nel quale le offerte presentate da imprese debitamente selezionate sono confrontate al fine di scegliere quella che si trova nella posizione migliore per eseguire l’appalto.

105    Da tali imperativi deriva l’obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di verificare, al più tardi al momento dell’aggiudicazione, se l’offerente che ha presentato la migliore offerta soddisfi effettivamente le condizioni richieste nel capitolato d’oneri.

106    Tale obbligo non è rispettato quando, come nel caso di specie, il capitolato d’oneri consente l’aggiudicazione dell’appalto sulla base di una dichiarazione fornita da un offerente e contenente l’impegno a soddisfare, dopo la firma del contratto, una condizione di capacità tecnica e professionale presentata come «minima» per l’esecuzione del contratto.

107    Precisando che il requisito così presentato aveva carattere «minimo», l’amministrazione aggiudicatrice ha specificato, nel capitolato d’oneri, che il possesso del certificato in questione e, pertanto, la formazione da seguire per ottenere tale certificato costituivano una condizione indispensabile affinché l’offerente fosse in grado di eseguire, in modo soddisfacente, l’appalto di cui trattasi.

108    A tale riguardo, occorre considerare, in seguito a quanto sottolineato dalla ricorrente, che una clausola che prevede la possibilità di ottenere, dopo la firma del contratto, una formazione professionale presentata come «minima» nel capitolato d’oneri non può essere ritenuta conforme alla parità di trattamento, in quanto può portare all’aggiudicazione dell’appalto a un offerente che non soddisfi tale requisito, mentre altri partecipanti, che dispongono di tale formazione al momento dell’aggiudicazione, non sono prescelti.

109    Inoltre, il fatto di verificare, in una fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto, che l’aggiudicatario possiede effettivamente le competenze professionali richieste per eseguire il contratto implicherebbe, in spregio alla certezza del diritto, che, se l’aggiudicatario si rivelasse incapace di fornire il certificato di cui trattasi, il contratto sia risolto, dovendo allora essere organizzata una nuova procedura per garantire la realizzazione del progetto costituente l’oggetto dell’appalto di cui trattasi.

110    A tale riguardo, occorre rilevare che, nel corso della discussione, sono stati sollevati dubbi, da un lato, sulla conformità alle condizioni fissate dal capitolato d’oneri del documento presentato dall’aggiudicatario alla Commissione dopo la firma del contratto e, dall’altro, sul rispetto del termine di cinque giorni previsto dal medesimo capitolato d’oneri, in quanto l’aggiudicatario ha impiegato quindici giorni per avviare le pratiche necessarie e due mesi per fornire il certificato richiesto.

111    In ogni caso, si deve sottolineare che l’obbligo di verificare, in fase di aggiudicazione, se l’offerente selezionato soddisfi le condizioni di capacità richieste dal capitolato d’oneri è previsto nella normativa stessa.

112    Infatti, l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario dispone che gli appalti sono aggiudicati purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato, in particolare, che il candidato o l’offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

113    Da tale disposizione risulta che nessun appalto può essere aggiudicato senza che sia stato debitamente verificato e dimostrato che l’offerente rispondeva alle condizioni di capacità previste dal capitolato d’oneri.

114    Di conseguenza, si deve ritenere che, nella parte in cui consente che la verifica della condizione di formazione Nedap sia effettuata dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la clausola contenuta nel punto III.3.2.B del capitolato d’oneri sia viziata da illegittimità.

115    Contro tale posizione, la Commissione formula vari argomenti.

116    In primo luogo, essa sostiene che, come precisato al precedente punto 3, il capitolato d’oneri autorizzava, per giustificare l’esistenza della formazione contemplata dalla clausola, la produzione del certificato di formazione in quanto tale o quella di una dichiarazione sull’onore che tale documento sarebbe stato ottenuto nei cinque giorni successivi alla firma del contratto. Pertanto, la possibilità di fornire una dichiarazione era prevista, secondo la Commissione, nel capitolato d’oneri, come criterio di selezione. Al termine della procedura, essa avrebbe verificato se l’offerta prescelta fosse conforme ai requisiti contenuti in detto capitolato. Poiché la possibilità di fornire detta dichiarazione era ivi prevista, essa avrebbe ritenuto che l’appalto potesse essere aggiudicato all’offerente infine prescelto.

117    A tal riguardo, occorre rilevare che, nella sua eccezione di illegittimità, la ricorrente non rimette in discussione la compatibilità della decisione di aggiudicazione con il capitolato d’oneri, ma, nell’ambito di quest’ultimo, la legittimità di una clausola che prevede che un appalto possa essere aggiudicato sulla base di una dichiarazione fornita da un offerente e contenente un impegno, vale a dire una promessa di fornire, dopo la firma del contratto, un certificato attestante che esso ha seguito una formazione intesa ad acquisire una competenza ritenuta «minima» per l’esecuzione del contratto.

118    Siffatto impegno, da un lato, non presenta l’affidabilità richiesta per consentire l’aggiudicazione di un appalto in condizioni che garantiscano la certezza del diritto richiesta per un corretto uso dei fondi dell’Unione e, dall’altro, non garantisce la parità di trattamento dei partecipanti, dato che l’impegno a fornire un certificato attestante una formazione non può essere considerato equivalente, nell’ambito di un raffronto obiettivo, alla competenza derivante da tale formazione.

119    In secondo luogo, la Commissione sostiene che la clausola impugnata mirava ad aprire l’appalto a candidati che, al momento della presentazione della loro domanda di partecipazione, non erano ancora in possesso del certificato di formazione Nedap. Peraltro, poiché tale formazione ha un costo, occorreva non costringere a tale spesa i candidati la cui offerta non sarebbe stata probabilmente accolta.

120    A tale riguardo, occorre sottolineare che l’intento di risparmiare spese ai candidati non può giustificare una deroga alla parità di trattamento e alla certezza del diritto: l’appalto deve essere aggiudicato all’impresa la cui offerta è economicamente la più vantaggiosa e che ha dimostrato la sua capacità tecnica di eseguirlo. Quando intende ampliare il numero di partecipanti a un appalto pubblico, un’amministrazione aggiudicatrice dispone di meccanismi ammissibili alla luce delle norme e dei principi applicabili. In particolare, essa può prevedere requisiti di capacità tecnica e professionale più ampi, che possono essere soddisfatti da un maggior numero di imprese.

121    In terzo luogo, la Commissione ha sostenuto in udienza che, nella sentenza del 25 novembre 2014, Alfastar Benelux/Consiglio (T‑394/12, non pubblicata, EU:T:2014:992), il Tribunale aveva ammesso la verifica di un criterio di selezione successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

122    A tale proposito, occorre rilevare che la sentenza citata dalla Commissione riguardava, come precisato da quest’ultima, un appalto in cui era richiesto, in particolare, all’offerente di disporre di un nulla osta di sicurezza, nulla osta che poteva essere sostituito da una dichiarazione di intenti di adottare le misure necessarie per disporne (sentenza del 25 novembre 2014, Alfastar Benelux/Consiglio, T‑394/12, non pubblicata, EU:T:2014:992, punto 165).

123    In tale causa, la ricorrente contestava al Consiglio di aver indicato che, nella fase della selezione, le imprese potevano limitarsi a presentare una dichiarazione di intenti senza essere tenute a dimostrare che esse già disponevano, in tale fase della procedura, per tutto il personale interessato, del nulla osta propriamente detto (sentenza del 25 novembre 2014, Alfastar Benelux/Consiglio, T‑394/12, non pubblicata, EU:T:2014:992, punto 202).

124    In tale contesto, il Tribunale ha esaminato se, nella fase di selezione, l’accettazione di una dichiarazione di intenti fosse legittima alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza all’amministrazione aggiudicatrice per la determinazione e la valutazione dei criteri che devono essere soddisfatti dalle imprese in tale fase della procedura.

125    Nella presente causa la questione è diversa, poiché non si tratta di stabilire se una dichiarazione sull’onore potesse essere accettata in fase di selezione, bensì di stabilire se l’appalto potesse essere aggiudicato e se, successivamente, il contratto potesse essere firmato, solo in base a una dichiarazione sull’onore, senza verifica dell’esistenza effettiva, per quanto riguarda l’offerente la cui offerta era stata prescelta, della capacità tecnica richiesta dal capitolato d’oneri secondo i criteri di selezione.

126    Su tale punto, il Tribunale non ha adottato, nella sentenza del 25 novembre 2014, Alfastar Benelux/Consiglio (T‑394/12, non pubblicata, EU:T:2014:992), citata dalla Commissione, una posizione diversa da quella adottata nella presente causa, poiché ha rilevato che il Consiglio aveva «constatato», in fase di aggiudicazione, che la ricorrente «era già in possesso delle autorizzazioni richieste» (v. punto 167 della sentenza), il che implica che una verifica sia stata effettuata, in tale fase, sulla questione se l’impresa prescelta disponesse effettivamente delle capacità richieste dal capitolato d’oneri per eseguire il contratto.

127    In quarto luogo, la Commissione ha spiegato che, nel momento in cui è stato redatto il capitolato d’oneri, i prodotti che richiedevano la formazione Nedap non erano ancora installati nell’edificio interessato dall’appalto, cosicché tale formazione non sarebbe stata necessaria all’inizio dell’esecuzione del contratto. Per giunta, non sarebbe stato certo che i prodotti che richiedevano la formazione Nedap sarebbero stati installati nel corso di detto contratto, cosicché la formazione relativa ai suoi prodotti non sarebbe stata forse necessaria.

128    A tale riguardo, è sufficiente ricordare che gli appalti pubblici devono essere aggiudicati nel rispetto delle condizioni e dei requisiti menzionati nel capitolato d’oneri.

129    Orbene, il capitolato d’oneri di cui trattasi richiedeva, come precisato al precedente punto 3, relativamente alle «capacità minime» richieste, che il tecnico «responsabile del sito» dell’offerente fosse in possesso di un certificato di formazione approfondita Nedap.

130    Pertanto, come precisato al precedente punto 114, occorreva verificare, in applicazione delle disposizioni menzionate ai precedenti punti 103 e 112, se tale requisito tecnico fosse effettivamente soddisfatto dall’offerente prescelto prima dell’aggiudicazione dell’appalto e della firma del contratto.

131    Per tali ragioni, gli argomenti dedotti dalla Commissione devono essere respinti.

132    Occorre quindi accogliere la terza parte del secondo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

133    Nel secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale disponga «ogni altro obbligo di legge richiesto in materia».

134    Tale domanda non presenta tuttavia una precisione sufficiente in violazione dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura. Inoltre, anche supponendo che quest’ultima domanda debba essere interpretata come una richiesta di ingiunzione nei confronti del Parlamento, occorre far presente che, nell’ambito di un ricorso basato sull’articolo 173 del Trattato, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1996, Bernardi/Parlamento, T‑146/95, EU:T:1996:105, punto 27).

 Sulle spese

135    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

136    La Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 7 settembre 2018 di respingere l’offerta presentata dalla Securitec per il lotto n. 4 dell’appalto oggetto della procedura di gara ristretta HR/R1/PR/2017/059 e relativo alla «manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo» nonché la decisione della Commissione del 17 settembre 2018 di rifiutare di fornire alla Securitec le precisazioni da essa richieste, nell’ambito del medesimo procedimento, in data 11 settembre 2018, sono annullate.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.