Language of document : ECLI:EU:T:2007:252

Causa T‑196/02

MTU Friedrichshafen GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile — Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Responsabilità solidale»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili — Presupposto

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 5, n. 2, 10, n. 3, e 13, n. 1)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione — Decisione che impone a un’impresa, di cui semplicemente si suppone, sulla scorta delle informazioni disponibili, che abbia beneficiato dell’aiuto, un obbligo solidale di restituzione di un determinato importo — Inammissibilità

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 13, n. 1, e 14, n. 1)

1.      In tema di aiuti di Stato, sulla scorta della giurisprudenza ripresa e sancita dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune.

Tuttavia, in considerazione del carattere molto ampio di questa facoltà concessa alla Commissione, quest’ultima, prima di adottare una tale decisione, deve rispettare taluni requisiti procedurali. Questi requisiti sono previsti all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999. In particolare, se lo Stato membro interessato, nonostante il sollecito inviatogli, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione deve adottare una decisione con la quale gli ingiunge il rilascio di tali informazioni. Inoltre, tale ingiunzione di fornire informazioni deve specificare le informazioni richieste e stabilire un termine adeguato entro il quale devono essere fornite. Infine, solo in caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, di tale ingiunzione la Commissione ha il potere di concludere il procedimento e di adottare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune in base alle informazioni disponibili.

(v. punti 39-41)

2.      L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], consente alla Commissione di chiudere un procedimento di indagine formale della compatibilità di un aiuto con il mercato comune mediante una decisione ai sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento. In particolare, allorché lo Stato membro interessato ha omesso di fornire alla Commissione informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicare, la Commissione può adottare una decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto sulla base delle informazioni disponibili e ordinare, eventualmente, allo Stato membro interessato di recuperare l’aiuto presso i beneficiari, in conformità all’art. 14 del regolamento n. 659/1999.

Tuttavia, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non consente alla Commissione di imporre, anche in solido, nei confronti di una data impresa un obbligo di restituzione di una parte determinata dell’importo di un aiuto dichiarato incompatibile, allorché il trasferimento di risorse statali di cui la detta impresa avrebbe beneficiato costituisce un’ipotesi che le informazioni a disposizione della Commissione non consentono né di confermare né di confutare.

Inoltre, poiché la decisione della Commissione pone un obbligo di restituzione solidale di una parte dell’aiuto a carico di un’impresa a cui l’aiuto non è stato concesso ma che ne avrebbe beneficiato, spetterà eventualmente alle autorità nazionali effettuarne il recupero presso questa, senza che la fondatezza di tale obbligo solidale possa essere valutata dalle dette autorità nazionali. Ora, una tale situazione non costituisce affatto la necessaria conseguenza dell’avvio del procedimento previsto dal Trattato in materia di aiuti di Stato, poiché lo Stato membro erogatore dell’aiuto di cui è stato disposto il recupero è, in ogni caso, tenuto a richiederne il recupero presso i beneficiari effettivi sotto il controllo della Commissione, senza che sia indispensabile menzionare esplicitamente questi ultimi nella decisione di recupero e, a fortiori, precisare l’importo delle somme alla cui restituzione è tenuto ciascun beneficiario.

(v. punti 45-46, 48-50)