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Ricorso presentato il 17 novembre 2006 - Whirlpool Europe / Consiglio

(Causa T-314/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo il regolamento definitivo nella parte in cui la definizione del prodotto rilevante o somigliante, non comprende tutti i ti pi di apparecchi frigo-congelatori di grande volume con almeno due pareti esterne side-by-side;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che un produttore di elettrodomestici in Europa, in particolare di frigoriferi, chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea 1.

A sostegno del ricorso, deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 253 CE, per avere fornito una motivazione insufficiente per l'esclusione degli apparecchi frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante, specie alla luce delle circostanze della specie.

La ricorrente deduce ancora che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del suo diritto di essere sentita a proposito dell'esclusione all'ultimo momento dei refrigeratori a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

La ricorrente afferma inoltre che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento di base 2, per non avere tempestivamente sentito il parere del comitato consultivo circa l'esclusione dei frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

Infine la ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del regolamento di base nel loro approccio nella definizione del prodotto rilevante basandosi sulle caratteristiche fisiche, senza considerare la percezione del consumatore.

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1 - GU 2006, L 236, pag. 11.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).