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Ricorso presentato il 17 novembre 2006 - Ercros / UAMI - Degusta (TAI CROS)

(Causa T-315/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (Rappresentante: R. Thierie, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Degussa AG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

"modificare sic et simpliciter" la decisione impugnata (decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 settembre 2006 nel procedimento di ricorso R 29/2006-1);

accogliere l'opposizione e respingere la domanda del marchio figurativo n. 2 768 851 "TAICROS";

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Degussa AG.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo "TAI CROS" per beni della classe 1 (domanda n. 2 768 851).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi spagnoli "CROS", il marchio denominativo spagnolo "SOCIEDAD ANONIMA CROS", i marchi figurativi spagnoli "CROS", nonché il marchio denominativo spagnolo "ERCROS" per beni della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).