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Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 - Whirlpool Europe / Consiglio

(Causa T-314/06)1

["Dumping - Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud - Definizione del prodotto in esame - Diritti della difesa - Comitato consultivo - Obbligo di motivazione - Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame - Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Albenzio, avvocato dello Stato); e Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt e A. Verheyden, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); e LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e P. Hecker, successivamente L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Whirlpool Europe Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla LG Electronics, Inc.

La Repubblica italiana, la Commissione europea e il Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 326 del 30.12.2006.