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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 gennaio 2024 – R. K. / K. Ch., D.K., E.K.

(Causa C-67/24, Amozov1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: R. K.

Resistenti: K. Ch., D.K., E.K.

Questioni pregiudiziali

1)    Se il considerando 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 1 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, debba essere interpretato nel senso che

esso non osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la competenza internazionale degli organi giurisdizionali per domande di prestazioni alimentari relative a persone che hanno la residenza abituale in un paese terzo (nella specie, il Canada) viene stabilita in base al diritto nazionale e non in base al regolamento.

2)    Se gli articoli 3 e 8 del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che

essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la nozione di «domanda di prestazioni alimentari» non comprende una domanda di riduzione di prestazioni alimentari e gli articoli da 3 a 6 del regolamento si applicano solo a domande di concessione delle prestazioni alimentari.

3)    Se l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «cittadinanza comune» comprende anche casi in cui una o più parti abbiano una doppia cittadinanza, o se tale articolo comprenda solo casi di cittadinanze totalmente identiche.

4)    Se l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che

esso non osta al riconoscimento di un «caso eccezionale» quando il debitore di alimenti presenti una domanda di riduzione di prestazioni alimentari e il creditore di alimenti abbia la residenza abituale in uno Stato terzo e, tranne la cittadinanza, non abbia altri legami con l’Unione.

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1 iIl nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU L 7, 2009, pag. 1.