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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Akzo Nobel NV, della Akzo Nobel Nederland BV, della Akzo Nobel Chemicals International BV, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akzo Nobel Functional Chemicals BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

    (Causa T-112/05)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 2 marzo 2005 la Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals International BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi) e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti C. R. A. Swaak e J. de Gou, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    controllare la legittimità della decisione contestata ai sensi dell'art. 230 CE;

-    annullare la decisione contestata ai sensi dell'art. 231 CE;

-    condannare la Commissione alle spese sue e a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE - (Caso COMP/E-2/37.533-Cloruro di colina), che ha accertato che le ricorrenti prendevano parte ad un insieme di accordi e di pratiche concertate consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concordate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE e che ha applicato un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/20031 in cui la Commissione attribuiva la responsabilità per la violazione anche alla Akzo Nobel NV, la holding del gruppo Akzo Nobel. Secondo le ricorrenti, la Akzo Nobel NV non aveva un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue filiali.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che l'importo dell'ammenda ad esse applicata in solido eccede, per una delle ricorrenti, il limite del 10% del fatturato. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto limitare la responsabilità individuale di ogni società.

Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti la Commissione ha basato i suoi accertamenti della responsabilità solidale della Akzo Nobel NV su una tesi erronea e non ha indicato perché ha stabilito la responsabilità solidale per una delle ricorrenti oltre il limite del 10% del fatturato di quest'ultima. .

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)