Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2023 — Symrise/ECHA

(Causa T-656/20)1

[«REACH – Sostanza omosalato – Utilizzazione esclusiva per la fabbricazione di prodotti cosmetici – Controllo della conformità delle registrazioni – Richiesta di studi di tossicità supplementari – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Divieto delle sperimentazioni animali – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e sezione 3 dell’allegato XI del regolamento n. 1907/2006 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Symrise AG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: R. Cana ed E. Mullier, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere, L. Bolzonello e A. Deloff-Bialek, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Cruelty Free Europe (CFE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Vandamme, V. McClelland, avvocati, e P. Moser, barrister), European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) (Bruxelles) (rappresentanti: R. Cana ed E. Mullier, avvocati), PETA International Science Consortium Ltd (Londra, Regno-Unito) e PETA Science Consortium International eV (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: R. Dereškevičiūtė, avvocato, D. Scannell e S. Love, barristers)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione A-009-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa al controllo di conformità del suo fascicolo di registrazione per la sostanza omosalato, che respinge il suo ricorso proposto contro la decisione del 13 marzo 2018 con la quale l’ECHA le aveva chiesto di fornire, in particolare, studi sugli animali vertebrati.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Symrise AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), comprese quelle relative al procedimento sommario.

La Cruelty Free Europe (CFE), la PETA International Science Consortium Ltd, la PETA Science Consortium International eV e l’European Federation for Cosmetics Ingredients (EFfCI) sopporteranno, ciascuna, le proprie spese.

____________

1     GU C 53 del 15.2.2021.