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Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 – Airbus / UAMI (NEO)

(Causa T-236/12)1

(«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo NEO – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso – Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso – Articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76 del regolamento n. 207/2009»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airbus SAS (Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011 1), in merito ad una domanda di registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario

Dispositivo

1)    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011 1) è annullata per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012.