SENTENZA DELLA CORTE
18 dicembre 1997 (1)
«Direttiva 91/156/CEE Termine per la trasposizione Effetti Nozione di
rifiuto»
Nel procedimento C-129/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Belgio, nella causa
dinanzi ad esso pendente tra
Inter-Environnement Wallonie ASBL
e
Région wallonne,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e
dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa
ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) , come modificata dalla direttiva del Consiglio 18
marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32).
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho
de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet,
G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: signor F.G. Jacobs,
cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
viste le osservazioni scritte presentate
per l'Inter-Environnement Wallonie ASBL, dall'avv. Jacques Sambon, del
foro di Bruxelles,
per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso
il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della
Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso
lo stesso ministero, in qualità di agenti,
per il governo francese, dai signori Jean-François Dobelle, direttore
aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari
esteri, e dal signor Romain Nadal, vicesegretario agli Affari esteri presso lo
stesso ministero, in qualità di agenti,
per il governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico presso
il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
per il governo del Regno Unito, dai signori John E. Collins, Assistant
Treasury Solicitor, in qualità di agente, e assistito dall'avv. Derrick Wyatt,
QC,
per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Condou
Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Inter-Environnement Wallonie ASBL, con l'avv.
Jacques Sambon, del governo francese, rappresentato dai signori Jean-François
Dobelle e Romain Nadal, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor
Johannes Steven van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo britannico,
rappresentato dal signor Derrick Wyatt, QC, e della Commissione, rappresentata
dalla signora Maria Condou Durande , all'udienza del 5 febbraio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 29 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 23 aprile successivo, il
Conseil d'État del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 5 e
189 del Trattato CEE e dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) , come modificata dalla
direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32).
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso d'annullamento
proposto dall'associazione senza fine di lucro Inter-Environnement Wallonie (in
prosieguo: l'«Inter-Environnement Wallonie») nei confronti del regolamento
dell'Esecutivo regionale vallone 9 aprile 1992, relativo ai rifiuti tossici e pericolosi
(in prosieguo: il «regolamento»).
La normativa comunitaria
- 3.
- La direttiva 75/442 è diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali per quanto
riguarda l'eliminazione dei rifiuti. Essa è stata modificata dalla direttiva 91/156.
- 4.
- La direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, definisce la nozione di
rifiuto all'art. 1, lett. a), come segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,
preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle
categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame
periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura».
- 5.
- L'elenco menzionato in quest'ultima disposizione è stato adottato con la decisione
della Commissione, 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco dei rifiuti
ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 75/442 (GU 1994 L 5, pag. 15). Al
punto 3 della nota introduttiva a questo elenco viene indicato, da un lato, che il
catalogo non è esaustivo e, dall'altro, che il fatto che un materiale vi figuri è
rilevante solo quando il materiale stesso risponde alla definizione di rifiuto.
- 6.
- Gli artt. 9, n. 1, e 10 della direttiva 75/442, come modificata, prevedono che tutti
gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A
o all'allegato II B debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.
L'allegato II A riguarda le operazioni di smaltimento, mentre l'allegato B enumera
le operazioni che comportano una possibilità di ricupero.
- 7.
- L'art. 11 della direttiva 75/442, come modificata, prevede una deroga a tale obbligo
di autorizzazione:
«1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo
1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi [GU L 84, pag. 43], modificata da ultimo
dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati
dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:
a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento
dei propri rifiuti nei luoghi di produzione
e
b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti:
Tale dispensa si può concedere solo:
- qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività
norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali
l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione
e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di
ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.
2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a
iscrizione presso le competenti autorità.
...».
- 8.
- L'art. 4 della direttiva 75/442, come modificata, enuncia:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano
ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in
particolare:
- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
...».
- 9.
- A tenore dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, gli Stati membri
dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 1° aprile
1993 e informarne immediatamente la Commissione. Il secondo comma di questa
stessa disposizione precisa che «quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri».
- 10.
- L'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa
ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) rinvia alla definizione dei rifiuti della
direttiva 75/442 e precisa, al suo art. 1, n. 4, quella di rifiuti pericolosi.
- 11.
- L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 91/689 così dispone:
«1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che
provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti
pericolosi oggetto della presente direttiva.
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE,
uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli
stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della
presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità
di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti
necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare
le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE».
- 12.
- L'art. 11 della direttiva 91/689 ha abrogato la direttiva del Consiglio, 20 marzo
1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43) con effetto
dal 12 dicembre 1993. L'art. 1 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1994,
94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28), ha tuttavia rinviato
al 27 giugno 1995 l'abrogazione della direttiva 78/319.
La normativa nazionale
- 13.
- L'art. 3, punto 1, del decreto del Consiglio regionale vallone 5 luglio 1985, relativo
ai rifiuti, come modificato dal decreto 25 luglio 1991 (in prosieguo: il «decreto»)
definisce i rifiuti nel modo seguente:
«1° rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie di cui all'allegato
I, di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi».
- 14.
- L'art. 5, n. 1, del regolamento dispone:
«Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di un impianto
specifico di raggruppamento, di pretrattamento, di smaltimento o di ricupero di
rifiuti tossici o pericolosi, non inserito in un processo di produzione industriale ...».
- 15.
- Nel suo preambolo il regolamento fa riferimento, in particolare, al decreto, alla
direttiva 75/442, come modificata, e alle direttive 78/319 e 91/689. L'art. 86 del
regolamento precisa che esso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Moniteur belge. Tale pubblicazione è avvenuta il 23 giugno 1992.
Fatti della controversia principale
- 16.
- Con ricorso proposto il 21 agosto 1992, l'Inter-Environnement Wallonie chiedeva
al Conseil d'État del Belgio, in via principale, l'annullamento totale, e, in subordine,
parziale delle disposizioni del regolamento.
- 17.
- Nella sua sentenza di rinvio il Conseil d'État ha già statuito su cinque dei sei motivi
prospettati dall'Inter-Environnement Wallonie ed ha annullato alcune disposizioni
del regolamento.
- 18.
- Col motivo rimanente, l'Inter-Environnement Wallonie sostiene che l'art. 5, n. 1,
del regolamento viola, in particolare, l'art. 11 della direttiva 75/442, come
modificata, e l'art. 3 della direttiva 91/689, in quanto esclude dall'obbligo di
autorizzazione l'installazione e l'esercizio di un impianto specifico di
raggruppamento, di pretrattamento, di smaltimento o di ricupero dei rifiuti tossici
o pericolosi, qualora tale installazione sia «inserita in un processo di produzione
industriale».
- 19.
- Nella prima parte di questo motivo, l'Inter-Environnement Wallonie fa valere che
l'art. 11 della direttiva 75/442, come modificata, in combinato disposto con l'art. 3
della direttiva 91/689, consente di derogare all'obbligo di autorizzazione per le
imprese che assicurano il ricupero dei rifiuti alle sole condizioni determinate da
queste stesse disposizioni e se le imprese sono registrate presso le autorità
competenti.
- 20.
- A questo proposito, il Conseil d'État considera che l'art. 5, n. 1, del regolamento
è effettivamente in contrasto con l'art. 11 della direttiva 75/442, come modificata,
in combinato disposto con l'art. 3 della direttiva 91/689.
- 21.
- Nel constatare che il regolamento è stato adottato in un momento in cui il termine
impartito per la trasposizione della direttiva non era ancora scaduto, il Conseil
d'État si domanda in quale misura uno Stato membro possa, in pendenza di tale
termine, adottare un atto incompatibile con la direttiva e aggiunge che la soluzionenegativa prospettata in merito dall'Inter-Environnement Wallonie contrasta con il
principio secondo il quale la legittimità di un atto dev'essere valutata in relazione
al momento della sua adozione.
- 22.
- Nella seconda parte del motivo, l'Inter-Environnement Wallonie fa valere che
l'esclusione prevista dall'art. 5, n. 1, del regolamento è in contrasto con il decreto,
il quale, a suo avviso, non contiene alcuna deroga per le operazioni che si
inseriscono in un processo industriale.
- 23.
- A questo proposito, il Conseil d'État constata che l'art. 3, punto 1, del decreto e
l'allegato cui quest'ultimo rinvia vogliono essere una fedele trasposizione della
direttiva 75/442, come modificata. Ora, anche se dalla giurisprudenza della Corte
risulta che costituiscono rifiuti le sostanze ed oggetti di cui il detentore si disfi o
abbia l'obbligo di disfarsi, senza per questo avere l'intenzione di escluderne il
riutilizzo economico ad opera di altri soggetti, la stessa giurisprudenza non consente
di determinare se una sostanza o un oggetto tra quelli considerati all'art. 1 della
direttiva 75/442, come modificata, che siano inseriti, direttamente o indirettamente,
in un processo di produzione industriale, costituisca un rifiuto ai sensi dell'art. 1,
lett. a), della stessa direttiva.
- 24.
- Considerato quanto precede, il Conseil d'État ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1. Se gli articoli 5 e 189 del Trattato CEE ostino a che gli Stati membri adottino
disposizioni in contrasto con la direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai
rifiuti, come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, durante il
periodo fissato per la trasposizione di quest'ultima.
Se le medesime norme del Trattato ostino a che gli Stati membri adottino e
facciano entrare in vigore una norma che si presenta come trasposizione della detta
direttiva, ma le cui disposizioni appaiano in contrasto con quanto prescritto dalla
direttiva stessa.
2. Se una sostanza indicata nell'allegato I della direttiva del Consiglio 18 marzo
1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, che sia
inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale,
sia un rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a, di tale direttiva».
Sulla seconda questione
- 25.
- Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice a quo
chiede essenzialmente se il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente
o indirettamente, in un processo di produzione industriale escluda la sostanza stessa
dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come
modificata.
- 26.
- Dal tenore dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata, discende in
primo luogo che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal
significato del termine «disfarsi».
- 27.
- Risulta inoltre dalle disposizioni della direttiva 75/442, come modificata, e in
particolare dagli artt. 4 e 8-12, nonché dagli allegati II A e II B, che detto termine
include al contempo lo smaltimento e il ricupero di una sostanza o di un oggetto.
- 28.
- Come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58-61 delle sue conclusioni,
l'elenco delle categorie di rifiuti di cui all'allegato I della direttiva 75/442, come
modificata, e le operazioni di smaltimento e di ricupero enumerate agli allegati II
A e II B della stessa direttiva indicano che la nozione di rifiuto non esclude in via
di principio alcun tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti
da processi industriali. Tale considerazione trova anche conferma nell'elenco dei
rifiuti istituito dalla Commissione con la decisione 94/3.
- 29.
- A questo proposito, si deve precisare in primo luogo che, come risulta in
particolare dagli artt. 9-11 della direttiva 75/442, come modificata, la stessa direttiva
si applica non solo allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti da parte delle imprese
specializzate nel settore, ma del pari allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad
opera dell'impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione.
- 30.
- In secondo luogo, anche se, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 75/442, come
modificata, i rifiuti devono essere ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza che vengano utilizzati procedimenti o metodi atti ad arrecare
pregiudizio all'ambiente, nulla nella direttiva indica che essa non sia applicabile alle
operazioni di smaltimento o di ricupero che fanno parte di un processo industriale,
qualora esse non sembrino costituire un pericolo per la salute dell'uomo o per
l'ambiente.
- 31.
- Si deve infine ricordare che la Corte ha già considerato che la nozione di rifiuto,
ai sensi dell'art. 1 della direttiva 75/442, nella sua versione modificata, non deve
intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di
riutilizzazione economica (sentenze 28 marzo 1990, causa C-359/88, Zanetti e a.,
Racc. pag. I-1509, punti 12 e 13; 10 maggio 1995, causa C-422/92,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-1097, punti 22 e 23 e 25 giugno 1997, cause
riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I-3561,
punti 47 e 48).
- 32.
- Da tutte le precedenti considerazioni emerge che possono costituire rifiuti ai sensi
dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata, sostanze che fanno parte
di un processo di produzione.
- 33.
- Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre effettuare, come
giustamente hanno sostenuto i governi belga, tedesco, olandese e del Regno Unito,
tra il ricupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come modificata, e il
normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, a
prescindere peraltro dalla difficoltà di siffatta distinzione.
- 34.
- Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che il mero fatto che una
sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione
industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della
direttiva 75/442, come modificata.
Sulla prima questione
- 35.
- Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 5 e 189
del Trattato CEE ostino all'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti
in contrasto con la direttiva 91/156 in pendenza del termine per la sua
trasposizione.
- 36.
- Secondo l'Inter-Environnement Wallonie, dalla preminenza del diritto comunitario
e dall'art. 5 del Trattato discende che, anche nel caso in cui uno Stato membro
decida di trasporre una direttiva comunitaria prima della scadenza del termine da
essa fissato, tale trasposizione dev'essere conforme alla direttiva. Scegliendo di
trasporre la direttiva 91/156 il 9 aprile 1992, la Région wallonne avrebbe dovuto di
conseguenza conformarsi ad essa.
- 37.
- La Commissione aderisce a questa posizione e sostiene che gli artt. 5 e 189 del
Trattato ostano a che gli Stati membri adottino una disposizione in contrasto con
la direttiva 91/156 in pendenza del termine per la sua trasposizione. Essa precisa
che, a tal fine, è irrilevante stabilire se un determinato provvedimento sia
specificamente diretto alla trasposizione della direttiva.
- 38.
- I governi belga, francese e del Regno Unito ritengono, invece, che, fino alla
scadenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri restano
liberi di adottare disposizioni ad essa non conformi. Il governo del Regno Unito
aggiunge tuttavia che gli artt. 5 e 189 del Trattato ostano a che uno Stato membro
adotti provvedimenti che abbiano l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente
difficile la corretta trasposizione della direttiva.
- 39.
- Il governo olandese è del parere che l'adozione di una direttiva implica che gli Stati
membri non possano più intraprendere alcuna iniziativa che possa rendere più
difficile la realizzazione del risultato da essa prescritto. Esso ritiene tuttavia che non
si possa considerare che uno Stato membro abbia violato gli artt. 5 e 189 del
Trattato quando, come nel caso di specie, non è certo che le disposizioni nazionali
contravvengano alla direttiva di cui trattasi.
- 40.
- Si deve innanzitutto ricordare che l'obbligo di uno Stato membro di adottare tutti
i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è
un obbligo cogente, prescritto dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dalla
direttiva stessa (v. sentenze 1° febbraio 1977, causa 51/76, Verbond van
Nederlandse Ondernemingen, Racc. pag. 113, punto 22; 26 febbraio 1986, causa
152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48, e 24 ottobre 1996, causa C-72/95,
Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 55). Tale obbligo di adottare tutti i
provvedimenti generali o particolari vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi
compresi, nell'ambito delle loro competenze, quelli giurisdizionali (v. sentenza 13
novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e
Kraaijeveld e a., citata, punto 55).
- 41.
- Si deve inoltre rilevare che, ai sensi dell'art. 191, secondo comma, del Trattato
CEE, in vigore all'epoca dei fatti della causa a qua, «le direttive e le decisioni sono
notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione». Da
questa disposizione discende che una direttiva è produttiva di effetti giuridici nei
confronti dello Stato membro destinatario sin dal momento della sua notificazione.
- 42.
- Nel caso di specie, e in conformità a una prassi corrente, la stessa direttiva 91/156
stabilisce un termine alla scadenza del quale le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie a conformarvisi devono essere entrate
in vigore negli Stati membri.
- 43.
- Poiché questo termine è diretto, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo
necessario all'adozione dei provvedimenti di trasposizione, non si può contestare
agli stessi Stati l'omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico
interno prima della scadenza di tale termine.
- 44.
- E' ben vero che durante il termine fissato per la trasposizione gli Stati membri
devono adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto
dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso.
- 45.
- A questo proposito, anche se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare queste
misure prima della scadenza del termine per la trasposizione, dal combinato
disposto degli artt. 5, secondo comma, e 189, terzo comma, del Trattato e dalla
stessa direttiva risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi
dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato
prescritto dalla direttiva stessa.
- 46.
- Spetta al giudice nazionale valutare se ciò valga per le disposizioni nazionali di cui
è chiamato ad esaminare la legittimità.
- 47.
- Nella sua valutazione il giudice nazionale dovrà accertare, in particolare, se le
disposizioni di cui trattasi si presentino come completa trasposizione della direttiva
ed esaminare gli effetti concreti dell'applicazione di queste disposizioni non
conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo.
- 48.
- Ad esempio, ove le disposizioni di cui trattasi si presentino come trasposizione
definitiva e completa della direttiva, la loro difformità dalla direttiva potrebbe far
presumere che il risultato da questa prescritto non sarà realizzato entro i termini
stabiliti se una loro modifica in tempo utile risulti impossibile.
- 49.
- Il giudice nazionale potrebbe viceversa tenere conto della facoltà di uno Stato
membro di adottare disposizioni provvisorie o di attuare la direttiva in varie fasi.
In ipotesi del genere, la difformità di disposizioni transitorie del diritto nazionale
con detta direttiva o l'omessa trasposizione di alcune disposizioni di quest'ultima
non comprometterebbe necessariamente il risultato da essa prescritto.
- 50.
- Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che gli artt. 5, secondo
comma, e 189, terzo comma, del Trattato CEE, nonché la direttiva 91/156
impongono che, in pendenza del termine posto dalla direttiva stessa per la propria
trasposizione, lo Stato membro destinatario della direttiva si astenga dall'adottare
disposizioni che possano gravemente compromettere la realizzazione del risultato
che la direttiva prescrive.
Sulle spese
- 51.
- Le spese sostenute dai governi belga, tedesco, francese, olandese e del Regno
Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d'État del Belgio, con
sentenza 29 marzo 1996, dichiara:
1) Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente,
in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di
rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
2) Gli artt. 5, secondo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CEE, nonché
la direttiva 91/156 impongono che, in pendenza del termine posto dalladirettiva stessa per la propria trasposizione, lo Stato membro destinatario
della direttiva si astenga dall'adottare disposizioni che possano gravemente
compromettere la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Schintgen Mancini
Moitinho de Almeida
Kapteyn Murray
Edward
Puissochet Hirsch Jann Sevón
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias