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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Tutrakan (Bulgaria) il 15 aprile 2024 – Procedimento penale a carico di YE

(Causa C-263/24, Smiliev 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Tutrakan

Imputato nel procedimento penale principale

YE

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI 1 del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, debba essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona in altri Stati membri implica che il giudice investito di un nuovo procedimento penale nei confronti della stessa persona (giudice dell’applicazione) debba considerare che le precedenti condanne registrate nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) pronunciate in altri Stati membri riguardano le stesse categorie di atti punibili con una sanzione, classificati nel diritto nazionale in funzione del pericolo pubblico che rappresentano, soggetti a iscrizione nel casellario giudiziario dello Stato del giudice dell’applicazione. Qualora esistano diverse categorie di atti punibili con una sanzione, soggetti a iscrizione nel casellario giudiziario in forza del diritto nazionale del giudice dell’applicazione, che comportano conseguenze giuridiche diverse in caso di condanna, se spetti al giudice nazionale investito di un procedimento penale nei confronti di una determinata persona valutare in ogni singolo caso in quale categoria, secondo la classificazione nazionale, rientrino gli atti per i quali sono state emesse le precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri. In quali casi debba essere effettuata una simile valutazione.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso ammette una normativa nazionale secondo la quale un giudice è tenuto a non tenere conto delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro dell’Unione europea per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale del giudice dell’applicazione.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220, 2008, pag. 32).