Language of document : ECLI:EU:T:2007:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 maggio 2007

Causa T‑255/04

Monique Negenman

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di maternità – Congedo di malattia – Data presunta del parto – Inizio del congedo di maternità»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione che fissa le date di inizio e di cessazione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 58 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e, dell’altra, il risarcimento danni.

Decisione: La decisione della Commissione del 23 ottobre 2003 che fissa le date di inizio e di cessazione del congedo di maternità della ricorrente è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Congedo di maternità – Durata – Momento iniziale

(Statuto dei funzionari, artt. 58 e 59)

Lo Statuto ha stabilito un sistema di calcolo del congedo di maternità chiaro e inequivocabile, che mira, conformemente al principio di certezza del diritto, a determinare in anticipo e in maniera certa il momento iniziale del congedo al fine di permettere alla donna in stato di gravidanza di conoscere la sua situazione amministrativa prima di fruire del congedo di maternità. Nell’ambito di questo sistema, l’autorità che ha il potere di nomina non dispone di alcun margine di manovra quanto alla fissazione della data d’inizio e di cessazione del congedo di maternità. Infatti, pur dovendo tener conto della data effettiva del parto per determinare la data di ritorno al lavoro della funzionaria, essa deve però prendere in considerazione solo la data presunta del parto, così come comprovata da un certificato medico, per determinare l’inizio del suo congedo di maternità e non può, in ogni caso, determinarlo a posteriori, in relazione alla data effettiva del parto. Pertanto, qualora la data reale del parto sia anteriore alla sua data presunta, occorre considerare che il momento iniziale del congedo di maternità resta invariato e che la funzionaria interessata deve beneficiare, dopo il parto, del congedo integrativo necessario per garantirle il minimo statutario, ossia un congedo di maternità della durata totale di sedici settimane.

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione nell’ipotesi in cui la donna in stato di gravidanza si trovi già, prima dell’inizio del suo congedo di maternità, in congedo di malattia per motivi connessi alla sua gravidanza, in quanto l’art. 58 dello Statuto non opera alcuna distinzione al riguardo. Un metodo di applicazione di questa disposizione, che fissa a posteriori, in un caso del genere, il momento iniziale del congedo di maternità in relazione alla data reale del parto, convertendo in giorni di congedo di maternità dei giorni di congedo di malattia compresi nel periodo di sei settimane anteriore a tale data, violerebbe gli artt. 58 e 59 dello Statuto. Infatti la gravidanza non può essere considerata configurante una malattia e nessuna disposizione statutaria può essere interpretata nel senso che autorizza la conversione di questi due tipi di congedo che, perseguendo obiettivi diversi, sono di natura diversa. Un metodo del genere porterebbe inoltre ad operare una discriminazione tra le donne la cui gravidanza si svolge senza difficoltà e che non hanno quindi bisogno di fruire di un congedo di malattia e, dall’altra parte, quelle che sono costrette a fruire di un congedo di malattia prima del loro congedo di maternità, in quanto sono nell’incapacità di lavorare.

(v. punti 50-56 e 58-61)