Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 giugno 2006 – Grecia / Commissione
(Causa T-251/04)
«FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Ammasso pubblico del riso — Forza maggiore — Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Aiuto agli indigenti — Programma di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli — Rettifiche forfettarie — Termine di 24 mesi»
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Riso — Ammasso pubblico del riso (Regolamento della Commissione n. 708/98, art. 6, n. 1) (v. punti 46-54)
2. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti (Regolamenti del Consiglio n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 2201/96; regolamenti della Commissione nn. 708/98 e 1663/95, art. 8, n. 1) (v. punti 74, 76-78, 96-101, 106-107, 136-137, 179‑182)
3. Agricoltura — FEAOG — Concessione di aiuti e di premi (Regolamento della Commissione n. 3149/92, art. 9) (v. punti 138-142)
4. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno ai produttori per la ristrutturazione del settore degli ortofrutticoli (Regolamento della Commissione n. 3816/92, art. 2) (v. punti 162-169)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla Repubblica ellenica nei settori degli ortofrutticoli nonché dell’ammasso pubblico |
Dispositivo
2) | | La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |