Language of document : ECLI:EU:T:2006:199

Causa T-252/04

Caviar Anzali SAS

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ASETRA — Marchio nazionale e internazionale figurativo anteriore CAVIAR ASTARA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Rigetto dell’opposizione per mancata produzione di documenti nei termini fissati — Prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Ricevibilità — Portata dell’esame operato dalle commissioni di ricorso — Artt. 62 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 74, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 62, n. 1, e 74, nn. 1 e 2)

1.      Dalla continuità funzionale tra i vari organi dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) discende che le commissioni di ricorso, nell’ambito del loro riesame delle decisioni emesse dagli organi dell’UAMI che statuiscono in prima istanza, sono tenute a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno fatto valere o durante il procedimento dinanzi all’organo che ha statuito in primo grado o nel procedimento di ricorso.

Pertanto, le commissioni di ricorso possono, con la sola riserva di cui all’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, accogliere il ricorso sulla base di nuovi fatti dedotti dal ricorrente o anche sulla base di nuove prove da lui prodotte. Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo di legittimità della decisione impugnata, ma, per l’effetto devolutivo del procedimento di ricorso, implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso, poiché le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tenere conto delle prove prodotte in tempo utile.

Per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità funzionale esistente tra i diversi organi dell’UAMI non consegue che una parte che non abbia prodotto taluni elementi di fatto o di diritto, dinanzi all’organo che ha deciso in primo grado, entro i termini stabiliti dinanzi a quest’ultimo non possa avvalersi, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso.

(v. punti 31-33)

2.      La regola enunciata all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, secondo cui l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) procede d’ufficio all’esame dei fatti, prevede due limitazioni. Da un lato, nell’ambito dei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame è circoscritto ai fatti afferenti ai motivi e alle richieste presentate dalle parti. Dall’altro, il n. 2 della suddetta disposizione conferisce all’UAMI la facoltà di non tener conto delle prove che le parti non hanno presentato «in tempo utile».

Orbene, dalla continuità funzionale che caratterizza il rapporto fra gli organi dell’UAMI discende che la nozione di «tempo utile» deve essere interpretata, nell’ambito di un procedimento dinanzi a una commissione di ricorso, nel senso che si riferisce al termine applicabile all’introduzione del ricorso e ai termini stabiliti nel corso del procedimento di cui trattasi. Poiché tale nozione si applica in ognuno dei procedimenti dinanzi all’UAMI, il superamento dei termini stabiliti dall’organo che statuisce in primo grado per produrre elementi di prova non ha alcuna incidenza sulla questione se questi ultimi siano stati prodotti «in tempo utile» dinanzi alla commissione di ricorso. La commissione di ricorso è infatti tenuta a prendere in considerazione gli elementi di prova dedotti dinanzi ad essa, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti o meno dinanzi alla divisione di opposizione.

(v. punti 34-35)