Language of document : ECLI:EU:T:2008:88





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 aprile 2008 – KONGRA‑GEL e altri / Consiglio

(causa T-253/04)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 48)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; decisione del Consiglio 2004/306) (v. punti 76-78)

3.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto eseguito o abrogato (Art. 233 CE) (v. punti 82-85)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 253 CE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 95-98)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 99-101)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento parziale della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché del regolamento (CE) n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

1)         La decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE, è annullata nella parte che riguarda il KONGRA-GEL.

2)         Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dai ricorrenti.

3)         Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.