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Sentenza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008 - KONGRA-GEL e a. / Consiglio

(Causa T-253/04)1

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Motivazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KONGRA-GEL e i nove altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Muller, QC, E. Grieves e C. Vine, barristers, e J.G. Pierce, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e D. Canga Fano, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente R. Caudwell, successivamente E. Jenkinson, agenti, assistiti da S. Lee, barrister).

Oggetto

Da un lato, l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), e del regolamento (CE) n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 70), nonché, dall'altro, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

La decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE, è annullata nella parte che riguarda il KONGRA-GEL.

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre le proprie spese, le spese sostenute dai ricorrenti.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 262 del 23.10.2004.