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Causa C538/20

Finanzamt B

contro

W AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Deduzione delle perdite definitive subite da una stabile organizzazione non residente – Stato che ha rinunciato al proprio potere impositivo in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione – Comparabilità delle situazioni»

1.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Attività esercitata da una società residente in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione – Inclusione

(Artt. 49 e 54 TFUE)

(v. punti 14, 15)

2.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Presa in considerazione delle perdite definitive – Stato membro di residenza della società che ha rinunciato ad esercitare il proprio potere impositivo sui risultati di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro in forza di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione – Regime fiscale che autorizza la deduzione da parte di una società residente delle perdite subite dalla sua stabile organizzazione situata nello Stato membro di residenza di detta società, ma che la esclude per perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro – Ammissibilità

(Artt. 49 e 54 TFUE)

(v. punti 17‑22, 27‑29 e dispositivo)

Sintesi

La W AG  ‑ società per azioni che gestisce una banca operante nell’ambito della negoziazione di titoli  ‑ ha la propria residenza fiscale in Germania. Nell’agosto 2004, la W ha aperto una succursale nel Regno Unito. Poiché quest’ultima non aveva realizzato utili, la W ha proceduto alla sua chiusura nel corso del primo semestre del 2007, cosicché le perdite subite da tale organizzazione non hanno potuto essere riportate a fini fiscali nel Regno Unito.

Il Finanzamt B (Ufficio delle imposte B, Germania) si è rifiutato di prendere in considerazione dette perdite per il calcolo dell’imposta dovuta dalla W in Germania per il 2007. La W ha impugnato tale diniego dinanzi allo Hessiches Finanzgericht (Tribunale tributario dell’Assia, Germania), il quale, con sentenza del 4 settembre 2018, ha accolto il suo ricorso.

L’Ufficio delle imposte B ha presentato ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio. Detto giudice rileva che, sebbene la W sia assoggettata in Germania all’imposta sulle società e all’imposta sull’industria e sul commercio per l’insieme dei suoi redditi, conformemente alla normativa tedesca (1), le perdite subite dalla sua stabile organizzazione situata nel Regno Unito sono escluse dalla base di calcolo della sua imposta sulle società in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione (2) che esenta dall’imposta sulle società i risultati prodotti all’estero, i quali sono tuttavia presi in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile. Lo stesso vale per quanto riguarda l’imposta sull’industria e sul commercio. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale esclusione con la libertà di stabilimento, in quanto, contrariamente alle perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le società residenti possono prendere in considerazione le perdite subite da una stabile organizzazione residente per la determinazione del loro reddito imponibile.

Con la sua sentenza, la Corte ritiene tuttavia che non ne derivi alcuna restrizione alla libertà di stabilimento, atteso che queste due situazioni non sono oggettivamente comparabili.

Giudizio della Corte

La Corte dichiara che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un regime fiscale di uno Stato membro in base al quale una società residente di quest’ultimo non può dedurre dal suo utile imponibile le perdite definitive subite dalla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro nel caso in cui lo Stato membro di residenza abbia rinunciato al suo potere di assoggettare a imposizione i risultati di tale stabile organizzazione in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione.

Indubbiamente un siffatto regime fiscale istituisce una differenza di trattamento tra una società residente avente una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro e una società residente avente una stabile organizzazione residente. Una simile differenza può dissuadere una società residente dall’esercitare le sue attività mediante una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. Essa è ammissibile soltanto qualora riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata a quest’ultimo.

Orbene, a tal proposito, con riferimento alle misure previste da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare la doppia imposizione degli utili di una società residente, in linea di principio le società che hanno una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non si trovano in una situazione comparabile a quella delle società che hanno una stabile organizzazione residente, salvo quando la normativa tributaria nazionale equipara essa stessa tali due categorie di organizzazione ai fini della presa in considerazione delle perdite e degli utili prodotti da queste.

Per contro, qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro di residenza di una società abbia rinunciato, in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, ad esercitare il proprio potere impositivo sui risultati della stabile organizzazione non residente di tale società, situata in un altro Stato membro, la situazione della società residente avente una tale stabile organizzazione non è comparabile a quella di una società residente avente una stabile organizzazione residente in considerazione delle misure adottate dal primo Stato membro al fine di prevenire o di attenuare la doppia imposizione degli utili e, simmetricamente, la doppia deduzione delle perdite in capo alle società residenti.


1      Articolo 1, paragrafo 1, del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società) e il Gewerbesteuergesetz (legge sull’imposta sull’industria e sul commercio) che, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sull’industria e sul commercio, rinvia alla determinazione degli utili soggetti all’imposta sulle società.


2      Articolo XVIII, paragrafo 2, della convenzione del 26 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativa all’eliminazione della doppia imposizione e alla prevenzione dell’evasione fiscale, come modificata con addendum del 23 marzo 1970 (BGBl. 1966 II, pag. 359; BGBl. 1967 II, pag. 828, e BGBl. 1971 II, pag. 46).