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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

5 giugno 2014 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑169/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Castellón (Spagna), con decisione del 2 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contro

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di E. Levits, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale N. Wahl,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2        Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone, da un lato, il sig. Sánchez Morcillo e la sig.ra Abril García e, dall’altro, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA in merito all’opposizione intentata dai primi contro l’esecuzione ipotecaria riguardante il loro bene immobiliare.

3        Dalla decisione di rinvio risulta che, con atto pubblico del 9 giugno 2003, i ricorrenti nel procedimento principale hanno contratto un mutuo ipotecario con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA con ipoteca gravante sulla loro abitazione. Poiché non hanno adempiuto all’obbligo di pagamento delle rate mensili di detto mutuo, il 15 aprile 2011 l’istituto bancario ha chiesto il pagamento della totalità del prestito, cui si aggiungevano gli interessi ordinari e di mora, nonché la vendita all’asta dell’immobile ipotecato.

4        In seguito all’avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, i ricorrenti nel procedimento principale formulavano opposizione contro quest’ultima, che è stata respinta con ordinanza del Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón il 19 giugno 2013. Avverso detta ordinanza i ricorrenti nel procedimento principale interponevano appello. Dichiarato ricevibile il ricorso in appello, esso veniva rimesso in decisione all’Audiencia Provincial de Castellón.

5        Il giudice del rinvio espone che il codice di procedura civile spagnolo, seppure consenta il ricorso in appello contro l’ordinanza che, accogliendo l’opposizione formulata dal debitore, pone fine al processo di esecuzione ipotecaria, preclude invece al debitore la cui opposizione sia stata respinta di ricorrere in appello contro la sentenza di primo grado che ordina il proseguimento del procedimento di esecuzione. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità di tale normativa nazionale con l’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13 nonché con il diritto a un ricorso effettivo quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che concedere ai debitori l’accesso al ricorso in appello potrebbe rivelarsi tanto più determinante in quanto talune clausole del contratto di mutuo oggetto del procedimento principale potrebbero essere considerate «abusive», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

6        Detto giudice ha chiesto alla Corte di sottoporre la causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

7        A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che la pronuncia della Corte potrebbe avere importanti conseguenze sul piano del contenzioso in Spagna, considerato che, nel contesto di crisi economica che attraversa tale Stato membro, un grandissimo numero di persone fisiche è oggetto di misure di esecuzione ipotecaria in relazione alla propria abitazione.

8        Il giudice del rinvio precisa che i procedimenti su cui può incidere la pronuncia della Corte riguardano, per giunta, l’abitazione principale dei debitori. Poiché l’opposizione formulata da questi ultimi non ha effetto sospensivo ai sensi del diritto processuale spagnolo, conformemente all’articolo 698, paragrafo 1, del codice di procedura civile, tali abitazioni potrebbero essere vendute all’asta ancor prima della pronuncia della Corte.

9        In forza dell’articolo 105, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

10      È vero che secondo una giurisprudenza costante della Corte il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte KÖGÁZ e a., C‑283/06 e C‑312/06, EU:C:2006:602, punto 9; Plantanol, C‑201/08, EU:C:2008:385, punto 10, nonché Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2012:623, punto 11).

11      Tuttavia, nella fattispecie, al di là del numero di debitori interessati cui fa riferimento il giudice del rinvio, il rischio, per il proprietario, di perdere la propria abitazione principale pone quest’ultimo e i suoi familiari in una situazione particolarmente fragile.

12      Questa circostanza è aggravata dal fatto che, secondo il giudice del rinvio, qualora dovesse risultare che il procedimento di esecuzione è fondato su un contratto di mutuo contenente clausole abusive la cui nullità sia constatata dal giudice nazionale, la nullità del procedimento di esecuzione ad esso relativo apporterebbe al debitore leso una tutela meramente risarcitoria, dato che non consentirebbe di ristabilire la situazione anteriore nella quale risultava proprietario dell’abitazione.

13      Poiché una pronuncia della Corte il più rapidamente possibile può ridurre notevolmente per le persone interessate il rischio di perdere l’abitazione principale, deve essere accolta la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la causa C‑169/14 al procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda dell’Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) diretta a sottoporre la causa C‑169/14 al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è accolta.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.