Ricorso proposto il 26 luglio 2013 – Intermark / UAMI – Coca-Cola (RIENERGY Cola)
(Causa T-384/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intermark Srl (Stei, Romania) (rappresentante: avv. Á. László)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata del convenuto, ordinare il rigetto dell’opposizione e disporre la registrazione del segno della ricorrente quale marchio nella sua interezza;
nel caso in cui il Tribunale ritenga inevitabile condurre ulteriori analisi approfondite dei fatti e degli elementi di prova della causa, annullare la decisione impugnata del convenuto e rinviare la causa all’UAMI per un ulteriore esame e per una nuova decisione;
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Cola» per prodotti e servizi delle classi 32 e 35 – Domanda di marchio comunitario n. 9 507 963
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni di marchio comunitario n.8 792 475, n. 2 107 118 e n. 8 709 818 del marchio figurativo «Coca-Cola» per prodotti e servizi delle classi 30, 32, 33 e 35.
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.