CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
del 28 aprile 2022 (1)
Causa C‑202/21 P
ABLV Bank AS, in liquidazione
contro
Comitato di risoluzione unico (CRU)
«Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento MRU) – Fondo di risoluzione unico – Contributi ex ante di un ente creditizio al Fondo di risoluzione unico nel periodo iniziale – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio nel corso di un anno di contribuzione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione – Diniego del rimborso parziale dei contributi ex ante – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio»
I. Introduzione
1. Per raggiungere uno degli obiettivi dell’Unione bancaria – evitare i salvataggi delle banche a spese dei contribuenti – occorre adottare meccanismi di finanziamento alternativi, oltre alla partecipazione degli investitori alle perdite, in caso di fallimento di una banca, per procedere eventualmente alla sua risoluzione ordinata (2).
2. Pertanto, il 1° gennaio 2016, il regolamento MRU (3) ha creato un Fondo di risoluzione unico (in prosieguo, anche solo: il «Fondo» oppure il «FRU») per finanziare le procedure di risoluzione, le cui risorse provengono dal settore bancario degli Stati membri dell’Unione bancaria stessa (4). Parallelamente, la direttiva BRR obbliga già dal 1° gennaio 2015 tutti gli Stati membri a stabilire meccanismi di finanziamento nazionali con corrispondenti obiettivi e finanziamento (5).
3. La garanzia di un finanziamento efficace e adeguato del FRU è di importanza capitale per la credibilità del MRU (6). Ad avviso del legislatore, a tal riguardo è necessaria la raccolta di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti (7) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti (il cosiddetto livello-obiettivo). Tuttavia, una somma così ingente – stimata tra i 55 e i 70 miliardi di euro – non può essere raccolta in una sola volta dal settore bancario. Pertanto, è stato stabilito che il FRU fosse gradualmente alimentato da contributi ex ante versati dalle banche durante un periodo iniziale di otto anni (dal 2016 al 2023), in modo che il livello-obiettivo non sarebbe stato interamente disponibile prima del 2024.
4. Nello specifico, nel corso di detto periodo viene raccolto, su base annuale, 1/8 dell’importo (stimato) del livello-obiettivo del FRU nel 2024, presso le banche autorizzate negli Stati membri partecipanti alla data del 1° gennaio di ogni anno di contribuzione, il cui obbligo individuale di contribuzione è commisurato alla dimensione e al profilo di rischio.
5. Inoltre, al fine di garantire che il FRU fosse in grado di operare fin dall’inizio, i contributi raccolti nel 2015 – vale a dire, prima dell’entrata in vigore del regolamento MRU – dagli Stati membri dell’Unione bancaria sul solo fondamento della direttiva BRR sono stati già trasferiti al FRU a titolo di «capitale iniziale» in data 31 gennaio 2016. Detti contributi vengono compensati con i contributi annuali ex ante versati dalle banche al FRU nel periodo iniziale (8): ogni anno, a tal fine, 1/8 del contributo 2015 viene detratto dall’importo calcolato del contributo ex ante per l’anno in questione.
6. Nel corso del 2018 la Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») revocava alla ricorrente in primo grado e nel presente procedimento la sua autorizzazione come ente creditizio. In tale data, la ricorrente aveva già versato il proprio contributo ex ante al FRU per il 2018, ritenendo che tale contributo, così come la parte del proprio contributo per il 2015 non ancora compensata con i contributi futuri, dovesse esserle rimborsato in parte. In definitiva, essa è risultata al riguardo soccombente dinanzi al Tribunale.
7. È vero che la Corte si è già occupata di vari aspetti della riscossione dei contributi ex ante da versare al FRU (9). Tuttavia, ai fini della pronuncia sulla presente impugnazione, è necessario illustrare in maniera più approfondita il funzionamento del sistema di contributi ex ante ai fini della creazione del FRU e quindi la natura di detti contributi.
II. Contesto normativo
A. Accordo sul trasferimento di contributi al FRU
8. L’Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune di contributi al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: l’«Accordo») del 14 maggio 2014 recita, per estratto, nei suoi considerando, come segue:
«(7) Il [regolamento MRU] istituisce, in particolare, il Fondo e ne stabilisce le modalità di utilizzo. La direttiva BRR e il [regolamento MRU] stabiliscono i criteri generali per fissare e calcolare i contributi (…), nonché l’obbligo degli Stati membri di prelevarli a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri partecipanti che, a norma della direttiva BRR e del [regolamento MRU], raccolgono i contributi degli enti situati nei loro rispettivi territori rimangono competenti per il trasferimento di tali contributi al Fondo. L’obbligo di trasferimento al Fondo dei contributi raccolti a livello nazionale non discende dal diritto dell’Unione. Tale obbligo sarà stabilito dal presente accordo, che determina le condizioni alle quali le parti contraenti, conformemente alle proprie rispettive norme costituzionali, convengono congiuntamente di trasferire al Fondo i contributi che raccolgono a livello nazionale.
(…)
(12) Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva BRR (…) iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015. Le disposizioni relative all’istituzione del Fondo saranno applicabili, in linea di principio, a decorrere dal 1º gennaio 2016. Di conseguenza, le parti contraenti raccoglieranno i contributi destinati al meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione che sono tenute a istituire fino alla data di applicazione del [regolamento MRU], data in cui esse inizieranno a raccogliere i contributi destinati al Fondo. Allo scopo di rafforzare la capacità finanziaria di tale Fondo fin dalla sua creazione, le parti contraenti si impegnano a trasferire al Fondo i contributi che hanno raccolto a norma della direttiva BRR fino alla data di applicazione del [regolamento MRU]».
9. L’articolo 1, paragrafo 1, dell’Accordo così dispone:
«Con il presente accordo le parti contraenti si impegnano a
a) trasferire i contributi raccolti a livello nazionale a norma della direttiva BRR e del [regolamento MRU] al Fondo di risoluzione unico (…) istituito da tale regolamento; e
b) assegnare, durante il periodo transitorio che (…) termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all’articolo 68 del [regolamento MRU], ma non oltre 8 anni dalla data di applicazione del presente accordo (…), i contributi che le stesse raccolgono a livello nazionale in conformità del [regolamento MRU] e della direttiva BRR ai diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente. I comparti sono oggetto di una progressiva messa in comune di modo che questi cesseranno di esistere alla fine del periodo transitorio,
sostenendo così l’efficacia delle operazioni e del funzionamento del Fondo».
10. L’articolo 3 dell’Accordo prevede quanto segue:
«1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del [regolamento MRU] e conformemente ai criteri stabiliti in essi e negli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento. Il trasferimento di contributi ha luogo alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del presente accordo.
(…)
3. I contributi raccolti dalle parti contraenti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva BRR prima della data di applicazione del presente accordo sono trasferiti al Fondo al più tardi entro il 31 gennaio 2016 o, qualora l’accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi un mese dopo la sua data di entrata in vigore.
(…)».
B. Diritto dell’Unione
1. Regolamento MRU
11. L’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento MRU (10) istituisce il Fondo di risoluzione unico. Ai sensi di detta disposizione, esso viene alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il FRU secondo le modalità stabilite dall’Accordo. Il successivo paragrafo 3 dispone che il proprietario del FRU è il Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «CRU»).
12. L’articolo 69 del regolamento MRU prevede quanto segue:
«1. Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1° gennaio 2016 (…) il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all’articolo 70 e raccolti a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
(…)
4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. (…)».
13. L’articolo 70 del medesimo regolamento recita come segue:
«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo. (…)
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell’articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.
4. I contributi da parte di ciascuna entità di cui all’articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità.
(…)
6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della [direttiva BRR].
(…)».
2. Direttiva BRR
14. Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, della direttiva BRR (11), gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi nazionali di finanziamento, il cui livello-obiettivo di cui al seguente articolo 102, paragrafo 1, è pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul rispettivo territorio.
15. L’articolo 103, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva recita come segue:
«1. Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione.
2. I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.
Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente».
16. Il menzionato paragrafo 7 enuncia che rientrano nei fattori di rischio, inter alia, l’esposizione al rischio dell’ente, compresi l’importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria, la stabilità e la diversificazione delle fonti di finanziamento della società, la situazione finanziaria, la probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione, la complessità della struttura dell’ente e la sua possibilità di risoluzione, nonché l’importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione.
3. Regolamento di esecuzione 2015/81
17. Il considerando 6 del regolamento di esecuzione 2015/81 (12) recita, per estratto, come segue:
«I contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti ai sensi degli articoli 103 e 104 della [direttiva BRR] e trasferiti al Fondo a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’[Accordo] dovrebbero essere compresi nel calcolo dei singoli contributi e quindi detratti dall’importo dovuto da ciascun ente. (…)».
18. Il successivo considerando 11 è così formulato:
«Con un Fondo di risoluzione unico con un livello-obiettivo europeo, i singoli contributi annuali degli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti dipendono dai contributi di tutti gli enti inseriti nell’MRU. Ai fini di un’efficacia del funzionamento dell’MRU e di una fluidità del processo di costituzione del Fondo, è essenziale che tutti gli enti vi versino il contributo annuale integralmente e tempestivamente».
19. L’articolo 4 del medesimo regolamento così dispone:
«Per ogni periodo di contribuzione, il Comitato calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, previa consultazione della BCE o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del Fondo previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del [regolamento MRU] e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) 2015/63».
20. A norma del successivo articolo 7, paragrafo 3:
«Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del [regolamento MRU] sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite».
21. L’articolo 8, paragrafo 2, prevede quanto segue:
«Nel periodo iniziale il Comitato tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della [direttiva BRR] e trasferiti al Fondo a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’[Accordo], detraendoli dall’importo dovuto da ciascun ente».
4. Regolamento delegato 2015/63
22. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (in prosieguo: il «regolamento delegato 2015/63») (13), è stato adottato, inter alia, sul fondamento dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva BRR. Esso contiene, nel suo articolo 3, la seguente disposizione:
«(…)
5. “contributo annuale”: l’importo di cui all’articolo 103 della [direttiva BRR] raccolto nel periodo di contribuzione dall’autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all’articolo 2 del presente regolamento;
6. “periodo di contribuzione”: un anno civile;
(…)».
23. Secondo il successivo articolo 4:
«1. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell’ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell’articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione
2. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della [direttiva BRR] e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza».
24. Il seguente articolo 12 così dispone:
«1. Per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla sezione 3 all’importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza.
2. Il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione».
25. In forza dell’articolo 13 del medesimo regolamento:
«1. Entro il 1° maggio di ogni anno l’autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all’articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.
(…).
5. Per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo».
26. In base al successivo articolo 14:
«1. L’ente trasmette all’autorità di risoluzione l’ultimo bilancio d’esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile a norma dell’articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(…)
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l’esercizio chiusosi il 31 dicembre dell’anno precedente o per l’esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
(…)».
27. Il seguente articolo 17, paragrafi 3 e 4, così dispone:
«3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l’ente le ha trasmesso, l’autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell’ente per il periodo di contribuzione successivo.
4. L’eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell’importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo».
5. Regolamento delegato 2017/2361
28. Il regolamento delegato (UE) 2017/2361, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «regolamento delegato 2017/2361») (14), prevede, al suo articolo 7, paragrafo 1, quanto segue:
«Qualora un’entità o un gruppo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del [regolamento MRU] solo per una parte dell’esercizio finanziario, il suo singolo contributo annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato in riferimento al numero di mesi interi durante i quali è rientrato nell’ambito di applicazione di tale articolo».
III. Fatti e procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale
29. La ABLV Bank AS, ricorrente in primo grado e in impugnazione (in prosieguo: la «ricorrente»), era un ente creditizio con sede in Lettonia che, in quanto «soggetto significativo» ai sensi del regolamento MVU (15), è stata sottoposta alla vigilanza della BCE fino alla revoca della sua autorizzazione, nel 2018.
30. Nel dicembre del 2015 la ricorrente riceveva un avviso di riscossione da parte della competente Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC») relativo all’importo, stabilito in conformità all’articolo 103, paragrafo 1, della direttiva BRR, del contributo ex ante per il 2015 destinato al meccanismo di finanziamento nazionale. L’importo successivamente pagato dalla ricorrente veniva trasferito al FRU ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’Accordo.
31. Il 23 febbraio 2018 la BCE riteneva che la ricorrente fosse in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU. Lo stesso giorno, il CRU decideva, in assenza di un interesse pubblico ad una risoluzione autoritativa, di non adottare una misura di risoluzione in base al regolamento MRU (16).
32. Il 26 febbraio 2018 gli azionisti della ricorrente avviavano pertanto una procedura per la sua risoluzione e sottoponevano alla CMFC una domanda di approvazione del proprio piano di risoluzione volontaria.
33. Con decisione del 12 aprile 2018 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2018, il CRU fissava i relativi contributi annuali al FRU (17). In data 27 aprile 2018, la ricorrente riceveva dalla CMFC il corrispondente avviso di riscossione per il 2018. La ricorrente corrispondeva l’importo del credito ivi menzionato il 3 luglio 2018.
34. L’11 luglio 2018 la BCE adottava una decisione di revoca dell’autorizzazione della ricorrente come ente creditizio.
35. Con lettera del 17 settembre 2018 la ricorrente chiedeva al CRU il rimborso della «parte rimanente» del contributo del 2015, nonché il ricalcolo e il rimborso parziale del contributo per il 2018 in considerazione della sua uscita dal MVU nel corso dell’anno di contribuzione.
36. Con lettera del 17 ottobre 2018 il CRU respingeva tale domanda (in prosieguo: la «decisione impugnata»), sostenendo che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU non prevede un ricalcolo del contributo ex ante per il 2018 e dispone espressamente che i contributi debitamente percepiti non sono rimborsati. Ad avviso del CRU, la revoca dell’autorizzazione costituirebbe un cambiamento di status ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, che, in base a detta disposizione, non incide sul contributo annuale da versare nell’anno in questione. Nemmeno il contributo ex ante per il 2015 potrebbe essere rimborsato pro parte in caso di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio prima del termine del periodo iniziale. A tal riguardo, la disposizione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU si applicherebbe indistintamente per tutti i contributi debitamente percepiti.
37. Avverso detta decisione, in data 21 dicembre 2018, la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale.
38. A sostegno della sua richiesta la ricorrente sottolineava, in sostanza, che, avendo perso lo status di ente creditizio nel corso del 2018, non avrebbe potuto più beneficiare della copertura offerta dal FRU per l’intero anno. Inoltre, la concomitante eliminazione del rischio che la ricorrente, in quanto ente creditizio, avrebbe rappresentato per la stabilità del sistema finanziario avrebbe comportato altresì una riduzione proporzionale del fabbisogno di finanziamento del FRU. Di conseguenza, il contributo sarebbe stato versato senza un fondamento giuridico e quindi non «debitamente», come invece richiesto dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, dovendo pertanto essere rimborsato in parte. Nel caso di uscita dal sistema, non si potrebbe quindi nemmeno parlare di un «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, poiché lo status di ente creditizio e, di conseguenza, l’obbligo di versare i contributi verrebbe meno del tutto. L’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU non sarebbe applicabile al contributo per il 2015, riscosso sull’unico fondamento della direttiva BRR. Detto contributo costituirebbe una sorta di «acconto» per il FRU. A tal proposito, dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 si evincerebbe che il contributo di una banca per il 2015 dovrebbe esserle rimborsato entro il termine del periodo iniziale.
39. Con decisione del 30 aprile 2019 la Commissione veniva ammessa come parte interveniente a sostegno del CRU.
40. Con sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale respingeva il ricorso, condannando la ricorrente, oltre alle proprie spese, a quelle del CRU e la Commissione a sostenere le proprie spese.
IV. Procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte
41. Con la sua impugnazione, depositata il 30 marzo 2021, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata,
– dichiarare nulla la decisione impugnata,
– condannare il CRU alle spese della ricorrente e dell’impugnazione,
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale, ove non sia matura per la decisione.
42. Il CRU e la Commissione chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.
43. La ricorrente, il CRU e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione dopo la lettura delle conclusioni e di statuire sull’impugnazione.
V. Valutazione giuridica
44. La sentenza impugnata conferma la decisione del CRU con la quale venivano rifiutati, da un lato, il rimborso parziale del contributo ex ante per il 2018 della ABLV Bank e, dall’altro, la restituzione della «parte rimanente» del contributo per il 2015 – non ancora compensata con i successivi contributi.
A. La sentenza impugnata
45. Il Tribunale ha fondato la propria decisione, al punto 130 della sentenza impugnata, sul fatto che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU osterebbe al rimborso di tutti i contributi debitamente percepiti dal FRU anche in caso di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio debitore del contributo nel corso di un anno di contribuzione del periodo iniziale.
46. Con riguardo al contributo 2018, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che i contributi ex ante, pur essendo riscossi annualmente, non sono versati a titolo di corrispettivo per la copertura o la fruizione del FRU in un determinato anno, sicché non potrebbero essere rimborsati ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU qualora venga meno la possibilità di ricorrere al FRU nel corso di un anno in ragione dell’uscita dell’ente creditizio dal sistema. Al contrario, la riscossione annuale di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento MRU mirerebbe unicamente a scaglionare in modo uniforme l’importo totale del livello-obiettivo, che deve essere conseguito entro il termine del periodo iniziale nel 2024. Al fine di stabilire in maniera attendibile e certa per tutti gli enti creditizi il contributo da riscuotere annualmente, l’importo di quest’ultimo deve essere fissato in un determinato momento dell’anno in questione (18). Pertanto, dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 discenderebbe che il contributo non possa essere ricalcolato e rimborsato in parte se vi è un cambiamento di status nel corso dell’anno di contribuzione, inclusa la revoca dell’autorizzazione come ente creditizio (19). Il Tribunale ha respinto tutte le norme e gli argomenti addotti dalla ricorrente in primo grado che, ad avviso di quest’ultima, dimostrerebbero che è possibile procedere ad un ricalcolo e ad un rimborso nel caso di revoca dell’autorizzazione nel corso di un anno di contribuzione (20).
47. Per quanto riguarda il contributo del 2015, il Tribunale ha affermato che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 non prevede alcun obbligo di rimborso nel caso di uscita di un ente creditizio dal sistema nel periodo iniziale. Piuttosto, i contributi per il 2015 sarebbero stati trasferiti a titolo definitivo al FRU conformemente all’Accordo e sarebbero quindi diventati parte integrante del livello-obiettivo da raggiungere entro il 2024. La disposizione relativa alla compensazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione garantirebbe unicamente che il trasferimento dei contributi per il 2015 al FRU non crei squilibri tra le banche interessate per quanto riguarda la ripartizione dell’onere finanziario. Quindi, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, con riguardo ai contributi per il 2015 non si applicherebbe nulla di diverso rispetto a quanto vale per i contributi riscossi negli anni successivi (21).
B. Sull’impugnazione
48. La ricorrente contesta tale sentenza del Tribunale complessivamente con tredici motivi di ricorso, che fanno riferimento, in sostanza, in primo luogo, alla possibilità di rimborso parziale del contributo per il 2018 (v., al riguardo, sub 1), in secondo luogo alla possibilità di restituzione della «parte rimanente» del contributo per il 2015 (v., al riguardo, sub 2) e, in terzo luogo, alla legittimità formale della decisione del CRU (v., al riguardo, sub 3).
1. Sulla possibilità di rimborso parziale del contributo per il 2018
49. Con i motivi dal primo al quarto, nonché con il settimo e con l’ottavo, la ricorrente contesta anzitutto, in maniera dettagliata, l’argomentazione giuridica alla base dell’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 fornita dal Tribunale, secondo la quale tali disposizioni ostano al rimborso del contributo per il 2018 a seguito della revoca dell’autorizzazione. Con il quinto, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, essa lamenta, in secondo luogo, che l’interpretazione di tali disposizioni da parte del Tribunale sarebbe in contrasto con principi di rango superiore. Detti motivi devono quindi essere esaminati congiuntamente.
a) Sui motivi primo, secondo e quarto
50. Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente adduce, in sostanza, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il FRU mira ad assicurare le banche debitrici del contributo contro il rischio di insolvenza. Il contributo ex ante per il 2018 dovrebbe essere considerato come una sorta di premio assicurativo per la copertura fornita dal FRU nell’anno in questione. La garanzia di detta copertura assicurativa oppure l’incremento del rischio per la stabilità finanziaria derivante dall’attività quale ente creditizio costituirebbero pertanto il fondamento giuridico dell’obbligo di contribuzione. Tuttavia, a seguito dell’uscita della ricorrente dal sistema, sono venuti meno entrambi. Pertanto, il contributo per il 2018 riguardante il periodo successivo alla revoca della sua autorizzazione dell’11 luglio 2018 non era stato «debitamente» versato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU e doveva quindi esserle rimborsato. Il Tribunale avrebbe dovuto trarre la medesima conclusione nell’ambito del quarto motivo di ricorso, applicando i principi dell’arricchimento senza causa, in quanto il contributo sarebbe stato versato senza un pertinente fondamento giuridico (22). Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU fornita dal Tribunale, secondo la quale detta disposizione osterebbe a un rimborso parziale del contributo per il 2018, è viziata da un errore di diritto (23).
51. La disposizione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 dimostrerebbe invece che esistono casi in cui un contributo ex ante viene adeguato a posteriori. Infatti, tale disposizione prevede unicamente che un cambiamento di status nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo da versare. Ciò implicherebbe che debbano essere presi in considerazione cambiamenti di altro tipo. Ebbene, l’uscita di un ente dal sistema a seguito della revoca dell’autorizzazione non dovrebbe essere considerata come un «cambiamento di status»» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Pertanto, nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente censura il fatto che il Tribunale abbia erroneamente considerato applicabile l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato nel caso di specie (24).
52. Dato che il Tribunale ha fondato le proprie valutazioni, ai punti 61, 62 nonché da 68 a 72 della sentenza impugnata, essenzialmente sul funzionamento e sugli obiettivi del sistema di riscossione dei contributi nel periodo iniziale, occorre procedere in primis al loro esame (v., al riguardo, sub 1). Infatti, su tale base, potrà essere dimostrato, in un secondo momento, che i motivi primo, secondo e quarto traggono origine da un’erronea interpretazione delle disposizioni pertinenti e della natura dei contributi ex ante (v., al riguardo, sub 2).
1) Sul funzionamento e gli obiettivi del sistema di riscossione dei contributi nel periodo iniziale
53. L’obiettivo della riscossione dei contributi ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento MRU consiste nel raggiungimento di un importo predeterminato, il livello-obiettivo, che non può però essere riscosso in un’unica soluzione a causa del suo ingente ammontare. A norma dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento MRU, nel periodo iniziale i contributi sono quindi scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile – cioè almeno su base annuale (25) – al fine del raggiungimento del livello-obiettivo dell’1% dell’ammontare dei depositi protetti in tutti gli Stati membri partecipanti al termine di detto periodo. Una volta raggiunto il livello-obiettivo, non verranno più riscossi contributi (26).
54. Per assicurare uno scaglionamento uniforme dei contributi, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento MRU dispone che in un anno non sia raccolto dalle banche debitrici del contributo più di 1/8 del livello-obiettivo del 2024. A tal proposito, va osservato che il livello-obiettivo del 2024 può essere solo stimato, in quanto attualmente non è noto il livello dei depositi protetti nel 2024. Pertanto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 (27), il CRU, detto in termini semplici, avrà come riferimento l’importo medio dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti nel rispettivo anno precedente, diviso per otto, raccogliendone poco più dell’1%, in considerazione del fatto che i depositi protetti tendono ad aumentare (28).
55. I contributi individuali delle singole banche all’obiettivo annuale così determinato vengono poi calcolati in base alle loro dimensioni e al loro profilo di rischio, conformemente all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento MRU. Alla base di tale operazione figurano i dati degli enti creditizi, che devono essere trasmessi al CRU entro la fine dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63 (29).
56. Il contributo così determinato sulla base dei dati dell’anno precedente viene infine riscosso e versato dalle banche autorizzate sul territorio degli Stati membri partecipanti il 1° gennaio dell’anno successivo nel corso di tale anno. L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 precisa che i cambiamenti di status nel corso del periodo di contribuzione non incidono sul contributo da versare nell’anno in questione.
57. Tuttavia, le banche non devono necessariamente pagare il contributo in contanti; al contrario, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento MRU, fino al 30% dell’importo complessivo necessario in un anno di contribuzione può essere versato per mezzo dei cosiddetti impegni di pagamento irrevocabili, che devono essere depositati con una garanzia in contanti.
58. L’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU stabilisce che i contributi debitamente percepiti non sono rimborsati.
2) Sulle conseguenze riguardanti la possibilità di rimborso del contributo per il 2018
59. Il funzionamento e l’obiettivo della riscossione del contributo, come descritti, dimostrano, in primo luogo, che il contributo per il 2018, ad esempio, non «riguarda» il 2018 – diversamente da quanto esposto dalla ricorrente nell’ambito del suo primo motivo –, bensì semplicemente viene raccolto nel 2018.
60. Da un lato, la raccolta con periodicità annuale è, infatti, diretta unicamente allo scaglionamento uniforme nel tempo, come previsto dall’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento MRU. Intervalli più brevi, ad esempio su base trimestrale, ancorché possibili, comporterebbero un onere significativamente più elevato e probabilmente sproporzionato. Infatti, non è dimostrato che la ripartizione in otto contributi annuali rispetto a trentadue contributi trimestrali, ciascuno di minore entità, implichi un onere economico eccessivo per le banche debitrici di detti contributi. La ratio dello scaglionamento consiste anzi nell’evitare un onere del genere (30). Ne consegue che la decisione di riscuotere i contributi con periodicità annuale rientra senz’altro nell’ampia discrezionalità accordata al legislatore dell’Unione in tale settore (31).
61. Dall’altro lato, il 1° gennaio, in tale contesto, costituisce esclusivamente la data di riferimento per determinare il gruppo di banche tenute a versare i contributi (32). Tale data è irrilevante ai fini dell’assegnazione del contributo all’anno in questione. Il legislatore avrebbe potuto del pari fare riferimento agli enti creditizi autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti al 31 dicembre dell’anno precedente, tanto più che i contributi da versare in un determinato anno vengono calcolati sulla base dei dati dell’anno precedente (33).
62. Già per tale motivo, il contributo riscosso nel 2018 non può essere ricalcolato o rimborsato sulla base di cambiamenti che si verificano unicamente nell’anno menzionato. La conclusione del Tribunale di cui al punto 69 della sentenza impugnata non è quindi viziata da alcun errore di diritto.
63. In secondo luogo, il funzionamento e l’obiettivo del sistema dimostrano che i contributi ex ante non possono essere comparati ai premi assicurativi, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata.
64. Infatti, da un lato, a seguito del versamento del contributo, un ente creditizio non acquisisce alcun diritto di ricorrere al FRU. Come il Tribunale ha affermato senza incorrere in alcun errore di diritto al punto 70 della sentenza impugnata, il FRU mira ad assicurare la stabilità finanziaria dell’Unione bancaria in quanto tale e non va considerato un fondo di salvataggio per singole banche (34). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU, la risoluzione viene effettuata esclusivamente nell’interesse pubblico. A tal fine, il FRU deve garantire la credibilità e il funzionamento del meccanismo unico di risoluzione (35): il legislatore prevede che l’esistenza del FRU possa stabilizzare il settore bancario, in quanto gli effetti sistemici derivanti dalle situazioni di crisi dei singoli enti possono essere limitati grazie all’esistenza di strutture siffatte (36).
65. Dall’altro lato, l’importo dei singoli contributi di una banca, sebbene nel loro calcolo abbia luogo una ponderazione del rischio in una logica di ordine assicurativo, non si basa sull’applicazione di un’aliquota a una base imponibile (37). In ultima analisi detto importo dipende invece dal livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto sommando tutti i contributi riscossi entro la fine del 2023.
66. Ne consegue che i contributi ex ante di una banca in un determinato anno costituiscono, anzitutto, una frazione dell’importo del livello-obiettivo, e solo «incidentalmente» riflettono il profilo di rischio della banca in questione. Altrimenti detto: qualora le banche avessero tutte insieme un profilo di rischio valutabile come basso, a parità di valore dei depositi, nondimeno – diversamente da quanto implicato dall’argomentazione della ricorrente – non verrebbe raccolto un importo totale inferiore di contributi ex ante per l’anno in questione. Al contrario, viene sempre riscosso un importo complessivamente pari a 1/8 di poco più dell’1% dei depositi protetti dell’anno precedente, al fine di raggiungere, al termine del periodo iniziale, un importo totale pari ad almeno l’1% dell’ammontare di tutti i depositi protetti nel 2024 (38).
67. Ciò comporta, allo stesso tempo, che in ogni caso il singolo contributo di una banca dipende in maniera decisiva dal numero e dai singoli contributi delle altre banche tenute al versamento nell’anno in questione, vale a dire alla pertinente data di riferimento (39). L’adeguamento del contributo di una banca imporrebbe quindi sempre anche una rettifica dei contributi delle altre banche. Qualora i contributi fossero continuamente adeguati nel corso di un anno di contribuzione, risulterebbe impossibile una determinazione giuridicamente certa dei singoli contributi di tutte le banche (40). Per tale motivo, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che un cambiamento di status nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo da versare. Allo stesso modo, l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU esclude, in linea di principio, un rimborso dei contributi già percepiti, poiché l’importo residuo dovrebbe essere altrimenti prelevato dalle altre banche. Come già affermato dalla Corte, la nozione di «cambiamento di status» deve essere intesa estensivamente (41), dovendosi comprendere nel suo ambito tutte le situazioni che potrebbero incidere sull’onere di contribuzione di altre banche, quindi, in particolare, anche l’uscita dal sistema di una banca debitrice dei contributi.
68. Il contributo ex ante al FRU non rispecchia pertanto il rischio annuale costante derivante da una banca sottoposta a vigilanza per la stabilità finanziaria o per il ricorso alle risorse del FRU. Il periodo nel quale una banca debitrice dei contributi è soggetta all’applicazione del regolamento MRU nell’anno di riscossione del contributo non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sull’importo del contributo dovuto.
69. Ne consegue che un contributo annuale deve essere considerato come «debitamente percepito» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del requisito MRU non solo se una banca soddisfa i requisiti di applicazione del regolamento MRU per l’intero anno per il quale il contributo è riscosso. Detta circostanza – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nell’ambito del suo quarto motivo – non costituisce il fondamento giuridico dell’obbligo di contribuzione. Al contrario, l’elemento determinante ai fini di detto obbligo è il fatto che un ente creditizio sia autorizzato nel territorio degli Stati membri partecipanti alla pertinente data di riferimento. In tal modo viene data attuazione al principio che si tratta di un finanziamento del settore bancario nel suo insieme nell’interesse pubblico e non nell’interesse delle singole banche (42).
70. Così, una banca contribuirà al livello-obiettivo in misura maggiore o minore a seconda del momento del periodo iniziale del FRU in cui ottiene la sua autorizzazione. Le banche che aderiscono solo dopo il termine del periodo iniziale possono anche non dover pagare alcun contributo (in un primo momento). Tale regime può sembrare iniquo a prima vista. Ma non c’è alcuna alternativa alla raccolta dei contributi dagli operatori attualmente presenti sul mercato. E il loro numero è ovviamente variabile.
71. L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 conferma in tale contesto il principio enunciato dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, secondo il quale i contributi ex ante sono calcolati in base al principio della data di riferimento, poiché, in caso contrario, sarebbe impossibile un calcolo e una riscossione attendibili dei contributi (43).
72. Tale precisazione è necessaria perché l’articolo 12, paragrafo 1, prevede una deroga al principio della data di riferimento. In effetti, per l’ente creditizio neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato in base al numero di mesi interi del primo periodo di contribuzione in cui detto ente è soggetto a vigilanza. L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che il contributo annuale parziale di tale ente è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. In altre parole, un contributo parziale aggiuntivo «relativo all’anno precedente» è imposto agli enti neoinseriti nel primo anno di contribuzione. Il Tribunale ha correttamente sottolineato tale circostanza al punto 144 della sentenza impugnata.
73. D’altro canto, la ricorrente non è più tenuta a versare il contributo a decorrere dal 2019, pur avendo continuato a svolgere la propria attività nel corso di una parte del 2018, concorrendo così in particolare alla determinazione dell’ammontare dei depositi protetti, che costituisce la base di calcolo dell’obiettivo annuale per il 2019. Infatti, alla pertinente data di riferimento, il 1° gennaio 2019, essa non faceva più parte del gruppo di banche tenute a versare il contributo. Ciò conferma che il rischio concretamente derivante da una banca nel corso di un anno non ha una rilevanza primaria.
74. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nell’ambito del secondo motivo, dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non si evince, pertanto, che tutti i cambiamenti verificatisi nel corso di un anno di contribuzione che non costituiscano cambiamenti di status devono comportare un adeguamento (a posteriori) dei contributi. Piuttosto, detta disposizione si limita a confermare il principio della data di riferimento cui deroga il suo paragrafo 1.
75. Per ragioni di completezza, faccio osservare che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non comporta alcuna discriminazione ingiustificata nei confronti delle banche neoinserite.
76. Il regime previsto dagli articoli 69 e 70 del regolamento MRU e ulteriormente sviluppato dal regolamento di esecuzione 2015/81 e dal regolamento delegato 2015/63 garantisce che gli oneri all’interno del settore bancario, anche se non del tutto uguali (44), siano distribuiti nel modo più equo possibile. A ciò contribuisce, in particolare, la disposizione dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63, a termini della quale una banca neoinserita deve pagare «per il passato», mentre una banca che esce dal sistema non è più gravata in futuro. Tale misura si spiega con il fatto che una banca neoinserita resterà presumibilmente a lungo nel settore bancario, alla cui stabilizzazione è diretto, in astratto, il meccanismo di vigilanza unico. Anche l’opzione per tale configurazione rientra quindi nell’ampia discrezionalità del legislatore in tale settore (45).
3) Conclusione intermedia
77. Dalle considerazioni che precedono risulta che il contributo per il 2018 non può essere ricalcolato e rimborsato pro parte in ragione della revoca dell’autorizzazione della ricorrente nel corso del 2018. Il primo, il secondo e il quarto motivo devono quindi essere respinti.
b) Sui motivi terzo, settimo e ottavo
78. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle altre disposizioni invocate in primo grado dalla ricorrente a sostegno della propria tesi giuridica e delle quali essa censura l’erronea interpretazione o applicazione da parte del Tribunale nell’ambito del terzo, del settimo e dell’ottavo motivo.
79. È vero che l’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 prevede espressamente un obbligo solo di pagamento parziale per i contributi alle spese amministrative del CRU, qualora un ente creditizio rientri nel campo di applicazione del regolamento MRU unicamente per una parte dell’esercizio finanziario. Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare detti contributi non comparabili ai contributi ex ante al FRU e nell’escludere in tal modo un’applicazione analogica dell’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 a questi ultimi (46).
80. Tuttavia, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato, senza incorrere in errori di diritto, che i contributi alle spese amministrative del CRU – diversamente dai contributi al FRU – sono versati in cambio delle attività amministrative svolte dal CRU nel corso di un anno. Essi corrispondono pertanto a un onere dipendente da un fattore temporale. In tal senso, detti contributi «riguardano» un anno determinato. Al contrario, i contributi ex ante al FRU mirano a raggiungere gradualmente il livello-obiettivo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento MRU nel periodo iniziale e poi, nonostante il decorso del tempo, vengono meno (almeno in un primo momento) (47). Di conseguenza, il Tribunale, negando la comparabilità dei due tipi di contributi menzionati, non è incorso in un errore di diritto.
81. Il terzo motivo va pertanto respinto.
82. Nel medesimo contesto il Tribunale, al punto 109 della sentenza impugnata, ha inoltre tratto correttamente la conclusione che, in un caso come quello di cui trattasi, dall’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63 non discende alcun obbligo di ricalcolare il contributo per il 2018.
83. L’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato prevede un ricalcolo del contributo in determinate circostanze, qualora i dati che gli enti creditizi devono trasmettere entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a norma dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, debbano essere modificati a posteriori. Nella misura in cui la ricorrente invoca detta disposizione nell’ambito del suo settimo motivo per dimostrare la possibilità (astratta) di un ricalcolo a posteriori dei contributi, i suoi argomenti non possono però trovare accoglimento. L’unico elemento decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso consiste nello stabilire se il Tribunale abbia erroneamente negato la possibilità di rimborso parziale del contributo per il 2018.
84. In ogni caso, la ricorrente non chiarisce in che misura la revoca dell’autorizzazione nel 2018 renda necessario un cambiamento o una revisione dei dati da trasmettere al CRU entro il 31 dicembre 2017. Il fatto che l’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63 non preveda un ricalcolo in caso di cambiamento dei dati nell’anno successivo è semplicemente dovuto alla circostanza che il contributo annuale non è calcolato sulla base dei dati dell’anno della rispettiva raccolta di contributi (48).
85. Ne consegue che anche il settimo motivo deve essere respinto.
86. Infine, con l’ottavo motivo, la ricorrente contesta il fatto che il Tribunale si sia, erroneamente, rifiutato di applicare in via analogica alla sua situazione l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 (49), secondo il quale gli impegni di pagamento irrevocabili sono cancellati nel caso di uscita di un ente creditizio dal sistema. Dato che detti impegni, in conformità all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento MRU, sono assunti in luogo e al posto del pagamento del contributo in contanti, in caso di uscita dal sistema i contributi ex ante dovrebbero condividere «la stessa sorte» degli impegni di pagamento irrevocabili: qualora essi venissero cancellati nella fattispecie in questione, i contributi versati in contanti dovrebbero essere rimborsati.
87. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 prevede unicamente la cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili e la restituzione delle corrispondenti garanzie. Previsione che non può implicare che l’importo per il quale esiste l’impegno di pagamento irrevocabile sia sottratto al FRU, in quanto, ai sensi del paragrafo 1 della medesima disposizione, il ricorso a detti impegni non deve pregiudicare in alcun modo la capacità finanziaria o la liquidità del FRU. Tale strumento mira unicamente a garantire che l’importo non debba essere pagato immediatamente, bensì solo a richiesta. Dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento in parola discende che la cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia avvengono sempre e solo dietro ricevimento del contributo. Lo stesso deve quindi valere anche nel caso di uscita dal sistema, di cui al paragrafo 3, perché, in caso contrario, detti impegni non potrebbero mai raggiungere il loro obiettivo. Pertanto, la cancellazione dell’impegno con la restituzione della garanzia non comporta che non debba essere versato il contributo cui è finalizzato tale strumento. L’uscita dal sistema deve piuttosto condurre alla richiesta di ottemperare all’impegno di pagamento irrevocabile, come confermato dal CRU anche nel corso del procedimento di impugnazione.
88. L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non può quindi giustificare, invocando la necessità di una parità di trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili e dei contributi versati in contanti, un rimborso (parziale) di questi ultimi nel caso di uscita di un ente creditizio dal sistema.
89. Ne consegue che anche l’ottavo motivo deve essere respinto.
c) Sul decimo motivo
90. Alla luce delle precedenti osservazioni, deve essere respinto anche il decimo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che il Tribunale, al punto 136 della sentenza impugnata, abbia, erroneamente, considerato non ambigua la disposizione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, non tenendo quindi conto dei requisiti del principio della certezza del diritto.
91. Come è stato appena dimostrato, il senso dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU risulta dal funzionamento e dagli obiettivi del sistema di riscossione dei contributi al FRU.
92. Il decimo motivo trae origine, pertanto, da un fraintendimento dell’esigenza di chiarezza delle disposizioni giuridiche, che deriva dal principio della certezza del diritto (50), dato che la necessità di interpretare una norma e di considerarla nell’interazione con altre norme non comporta una violazione di detta esigenza (51).
93. Di conseguenza, il decimo motivo deve essere del pari respinto.
d) Sui motivi quinto e undicesimo
94. Con il suo undicesimo motivo la ricorrente censura il fatto che il Tribunale abbia trascurato l’importanza del principio di proporzionalità nell’interpretazione delle norme.
95. L’argomento addotto a tal riguardo si basa, in sostanza, su un’errata lettura della sentenza, secondo la quale il Tribunale avrebbe stabilito che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, un rimborso è escluso sempre e in ogni circostanza, cosa che alla ricorrente apparirebbe sproporzionata. Tuttavia, una tale constatazione esulerebbe evidentemente dall’oggetto della controversia e nemmeno è stata formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
96. La ricorrente non ha invece spiegato perché l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU porterebbe, nel suo caso, a conseguenze sproporzionate, fornendo invece esempi ipotetici di dette conseguenze.
97. È pur vero che il dodicesimo motivo, congiuntamente al quinto motivo, con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale, al punto 147 della sentenza impugnata, abbia ignorato la sua eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, può essere inteso nel senso che, secondo la ricorrente, la menzionata disposizione sarebbe invalida in quanto, negli esempi addotti, comporterebbe conseguenze sproporzionate. Tuttavia, la ricorrente non ha comunque esposto il motivo per il quale sussisterebbe in questa sede un caso simile, e, in particolare, perché negli esempi indicati non sarebbe possibile un’interpretazione proporzionata dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU (52). Ciò è a sua volta riconducibile al fatto che la ricorrente ritiene, erroneamente, che il Tribunale abbia stabilito che il rimborso dei contributi ex ante sarebbe escluso in tutti i casi immaginabili a norma dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU.
98. Pertanto, devono essere respinti anche i motivi quinto e undicesimo.
e) Sul dodicesimo motivo
99. Nell’ambito del suo dodicesimo motivo, la ricorrente censura l’erronea interpretazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans fornita dal Tribunale, il quale avrebbe errato nell’affermare, al punto 172 della sentenza impugnata, che la presunta illegittimità della decisione del CRU adottata il 23 febbraio 2018 ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU, secondo la quale la ricorrente sarebbe stata considerata (probabilmente) in dissesto, pur non essendo necessarie azioni di risoluzione, non avesse alcun impatto sulla legittimità della decisione impugnata. La ricorrente ritiene che la suddetta decisione del CRU abbia determinato di per sé la revoca della sua autorizzazione bancaria l’11 luglio 2018. Tuttavia, poiché tale decisione sarebbe stata illegittima, il CRU non potrebbe invocarla al fine di negare successivamente alla ricorrente la «protezione» fornita dal FRU in conseguenza della revoca della sua autorizzazione, senza rimborsarle nel contempo i contributi ex ante versati.
100. Tuttavia, da quanto osservato supra si evince, da un lato, l’erroneità sostanziale della tesi secondo la quale alla ricorrente sarebbe stato impedito, in conseguenza della revoca dell’autorizzazione, il ricorso al FRU, pur avendo «pagato» per avvalersene (53). Dall’altro lato, gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono legittimi e quindi validi fino al loro annullamento (54). Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente evidenziato, al punto 171 della sentenza impugnata, che la presunta illegittimità della decisione del CRU ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU non ha alcuna incidenza sul presente procedimento, non costituendo oggetto di quest’ultimo.
101. Anche il dodicesimo motivo deve essere pertanto respinto.
f) Conclusione
102. Ne consegue che la conclusione tratta dal Tribunale al punto 130 della sentenza impugnata, secondo cui è escluso un rimborso parziale del contributo per il 2018 a titolo della revoca dell’autorizzazione della ricorrente nel corso di tale anno, non è viziata da alcun errore di diritto.
2. Sulla possibilità del rimborso della «parte rimanente» del contributo per il 2015 (motivi sesto e nono)
103. Con il sesto motivo e il nono motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU fornita dal Tribunale riguardo al contributo per il 2015. Ad avviso del Tribunale, tale disposizione osta al rimborso della «parte rimanente» del contributo 2015, nonostante la disposizione relativa alla compensazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81.
104. Occorre rammentare che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la direttiva BRR obbliga tutti gli Stati membri a istituire meccanismi di finanziamento nazionali della risoluzione, che, in base agli articoli 102 e 103 di detta direttiva, sono altresì alimentati dai contributi ex ante delle banche fino al raggiungimento di un certo livello-obiettivo. Per gli Stati membri dell’Unione bancaria, tuttavia, la rilevanza pratica di detto obbligo è scarsa, poiché per tutti gli enti soggetti al regolamento MRU il FRU ha sostituito i meccanismi di finanziamento nazionali a partire dal 1° gennaio 2016 (55). Al fine di rafforzare la capacità finanziaria del FRU fin dal momento della sua creazione, gli Stati membri dell’Unione bancaria si sono quindi impegnati nell’ambito dell’Accordo a trasferire al FRU l’intero importo dei contributi raccolti da detti enti nel 2015 ai sensi dell’articolo 103 della direttiva BRR (56). A decorrere dal 1° gennaio 2016, i contributi di tali enti vengono calcolati, in linea di principio (57), in base agli articoli 69 e 70 del regolamento MRU. Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento MRU, essi continueranno ad essere raccolti dalle autorità degli Stati membri e trasferiti al FRU in conformità all’Accordo.
105. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 prevede che il contributo pagato dalle banche nel 2015 sarà gradualmente compensato con i contributi raccolti a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento MRU nel periodo iniziale del FRU. In pratica, 1/8 del contributo versato da una banca nel 2015 viene detratto dal contributo individuale di tale ente creditizio calcolato annualmente in conformità all’articolo 70 del regolamento MRU in combinato disposto con il regolamento delegato 2015/63 (58).
106. Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha ammesso che da tale meccanismo risulterebbe che il contributo per il 2015 costituisce unicamente un «acconto» per il FRU, il quale alla fine dovrebbe essere restituito alle banche che lo hanno versato. Dato che tale risultato non potrebbe essere raggiunto tramite la compensazione dei contributi futuri nel caso di una banca uscita dal sistema prima del termine del periodo iniziale, la parte rimanente doveva essere rimborsata a quest’ultima al momento dell’uscita. Il fatto che tale pagamento fosse possibile sarebbe dimostrato dalla decisione SRB/ES/SRF/2018/03 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2018 (59). Detta decisione stabiliva che sarebbe stata versata la differenza alle banche per le quali la compensazione del loro contributo annuale per il 2018 con la quota del loro contributo per il 2015 determinasse un importo negativo. La conclusione del Tribunale secondo cui un rimborso della «parte rimanente» del contributo 2015 sarebbe escluso in forza dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU sarebbe dunque viziata da un errore di diritto.
107. È vero che il contributo per il 2015 è compensato con i contributi ex ante annuali delle banche che l’hanno versato, non traducendosi pertanto in un costo «aggiuntivo». Piuttosto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, una banca già autorizzata in uno Stato membro dell’Unione bancaria al 1° gennaio 2015 che ha pagato il contributo per il 2015 avrà pagato, al termine del periodo iniziale, lo stesso importo di una banca comparabile per dimensioni e profilo di rischio la quale ha iniziato ad operare non prima del 1° gennaio 2016 e resta obbligata a versare il contributo nell’intero periodo iniziale.
108. Tuttavia, non risulta che il contributo per il 2015 costituisca un «acconto» da restituire, né che la «parte rimanente» di detto contributo, non ancora compensata con i contributi futuri, possa essere rimborsata a una banca che lascia il MVU prima del termine del periodo iniziale e quindi non paga più alcun contributo.
109. Infatti, come correttamente affermato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, i contributi per il 2015, una volta trasferiti al FRU conformemente all’Accordo, diventano parte integrante dei suoi mezzi finanziari. Essi sono sottoposti allo stesso trattamento di tutti gli altri contributi che continuano ad essere raccolti a livello nazionale, ma sono trasferiti al FRU in conformità all’Accordo (60). Ciò è altresì logico, in quanto i meccanismi di finanziamento nazionali per gli Stati membri dell’Unione bancaria vengono in ogni caso sostituiti dal FRU (61).
110. Ciò significa che la somma di tutti i contributi raccolti nel 2015 è inclusa fin dall’inizio nel calcolo dell’importo totale che deve essere riscosso per raggiungere il livello-obiettivo del FRU stimato per il 2024. Questo denaro mancherebbe se ogni banca in uscita prima del termine del periodo iniziale ricevesse il rimborso della parte rimanente del versamento per il 2015. Pertanto, anche con riguardo ai contributi per il 2015 deve applicarsi il principio, di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento MRU, secondo il quale i contributi debitamente percepiti non possono essere rimborsati (62).
111. Neanche il fatto, richiamato nell’ambito del quinto motivo, che la compensazione dei contributi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 può determinare, nel singolo caso, un importo negativo, successivamente versato alla banca interessata, implica che i contributi per il 2015 possano essere a loro volta sottratti al FRU.
112. Piuttosto, tale pagamento è dovuto a due ragioni sistemiche: in primo luogo, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento MRU, non può essere raccolto più di 1/8 del livello-obiettivo all’anno, come ha rilevato anche il Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata. Detta disposizione mira a garantire che i contributi siano distribuiti in modo uniforme e quindi non comportino un onere economico eccessivo per il settore bancario, che potrebbe avere un effetto destabilizzante. Ove l’importo negativo eventualmente risultante da una compensazione non fosse versato alla banca in questione, l’importo raccolto nell’anno di riferimento sarebbe superiore a 1/8 del livello-obiettivo. Infatti, i contributi per il 2015 sono diventati parte integrante dei mezzi finanziari del FRU a partire dal loro trasferimento a quest’ultimo conformemente all’Accordo (63).
113. In secondo luogo, il settore bancario nel suo insieme deve fornire almeno l’1% dell’ammontare di tutti i depositi protetti negli Stati membri partecipanti per un periodo di otto anni. Tuttavia, ciascuna banca è tenuta a contribuire a detto importo con un massimo di otto contributi annuali. Il legislatore avrebbe certamente potuto fissare un diverso contributo massimo individuale, ma non sussistono elementi per stabilire che il limite massimo così determinato costituisca un errore di valutazione (64).
114. Nondimeno, affinché il FRU disponesse di mezzi finanziari sufficienti già nel suo primo anno di esistenza, era necessario dotarlo, per tale anno, di un capitale iniziale sotto forma di contributo per il 2015. Tuttavia, tale misura non ha incrementato il livello-obiettivo né ha abbreviato la durata del periodo iniziale.
115. Senza la compensazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, una banca che è oppure era tenuta a versare contributi già prima dell’entrata in vigore del regolamento MRU fino al termine del periodo iniziale pagherebbe però un contributo più elevato di quello massimo previsto. Come il Tribunale ha quindi correttamente affermato al punto 124 della sentenza impugnata, la disposizione relativa alla compensazione garantisce che il trasferimento dei contributi per il 2015 al FRU non crei squilibri tra le banche interessate per quanto riguarda la ripartizione dell’onere finanziario.
116. A tal proposito la ricorrente, non essendo più tenuta a versare contributi a partire dal 2019, resta in ogni caso complessivamente al di sotto del contributo massimo, anche a non rimborsarle la «parte rimanente». Essa ha pagato in effetti più di una banca ipoteticamente comparabile per dimensioni e profilo di rischio che abbia iniziato ad operare solo il 1° gennaio 2016, uscendo dal sistema nello stesso momento della ricorrente.
117. Tuttavia, in base alle precedenti osservazioni, le differenze nell’onere di contribuzione individuale in funzione del momento dell’inizio dell’operatività di una banca nel periodo iniziale sono immanenti nel sistema e non possono essere evitate del tutto (65). Tale conseguenza è in definitiva riconducibile al fatto che il livello-obiettivo non può essere raggiunto dal settore bancario tutto in una volta, bensì solo in un periodo più lungo, e che la composizione di tale settore varia nel corso di detto periodo. Ciò non può però implicare che ad ogni cambiamento si debba ricominciare, per così dire, «da zero». In caso contrario, il conseguimento dell’obiettivo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo entro il 2024 risulterebbe seriamente compromesso (66).
118. Di conseguenza, il Tribunale ha del pari stabilito, senza incorrere in un errore di diritto, che la «parte rimanente» del contributo per il 2015 non può essere rimborsata a una banca nel caso in cui quest’ultima esca dal sistema nel periodo iniziale.
119. I motivi sesto e nono devono essere pertanto respinti.
3. Sulla legittimità formale della decisione impugnata (tredicesimo motivo)
120. Con riguardo alla legittimità formale della decisione impugnata, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 174 a 180 della sentenza impugnata, che la decisione del CRU soddisfa l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE. Infatti, da essa sarebbero desumibili gli elementi essenziali di fatto così come l’interpretazione delle pertinenti disposizioni normative da parte del CRU alla base del suo rigetto della domanda della ricorrente.
121. Con il suo tredicesimo motivo la ricorrente lamenta, in sostanza, che il Tribunale abbia applicato un criterio non pertinente, in quanto la conferma della decisione del CRU avrebbe imposto di tener conto di ulteriori elementi di diritto nella sentenza impugnata e non potrebbe quindi essere considerata sufficientemente motivata. Inoltre, i quesiti e le discussioni nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale avrebbero dimostrato che la motivazione fornita dal CRU era insufficiente.
122. Tale argomento disconosce manifestamente la ratio dell’obbligo di motivazione. Secondo una giurisprudenza consolidata, tale obbligo mira a consentire all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro la decisione e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Pertanto, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (67). Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere distinto dalla correttezza sostanziale della motivazione (68). Anche una motivazione errata nel merito può dunque essere sufficiente alla luce dell’articolo 296 TFUE (69).
123. Di conseguenza, né il fatto che il Tribunale abbia preso in considerazione ulteriori elementi di diritto nel confermare l’interpretazione giuridica fornita dal CRU, né il fatto che alcuni punti fossero controversi, sono idonei a dimostrare un errore di diritto del Tribunale nel considerare sufficiente la motivazione della decisione impugnata.
124. Il tredicesimo motivo deve essere pertanto del pari respinto.
C. Sulle spese
125. Dalle precedenti osservazioni risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto. Di conseguenza, la Corte statuisce sulle spese conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, che si applica ai procedimenti di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dato che il CRU ha presentato una tale domanda, la ricorrente deve essere condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle del procedimento di impugnazione e del CRU.
126. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica anche ai procedimenti di impugnazione, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione può essere condannata dalla Corte a sostenere le proprie spese se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, deve statuirsi che la Commissione sostenga le proprie spese.
VI. Conclusione
127. In sintesi, propongo alla Corte di pronunciarsi nel seguente modo:
1. L’impugnazione è respinta.
2. La ABLV Bank AS, in liquidazione, sostiene, oltre alle proprie spese, anche quelle dell’impugnazione e del CRU.
3. La Commissione sostiene le proprie spese.