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Ricorso presentato il 5 gennaio 2007 - Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-5/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, J.-P. Buyle e C. Steyaert, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

in via principale, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, nella parte in cui dichiara che i "vecchi crediti FSE" che sono stati pagati volontariamente dal Regno del Belgio il 21 dicembre 2004, ma con tutte le riserve, non sono prescritti;

di conseguenza, dichiarare che tali crediti erano prescritti in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95/CE e, di conseguenza, condannare la Commissione europea a rimborsare al Regno del Belgio, la somma di EUR 631 177,60, a cui devono essere aggiunti gli interessi moratori a partire dal 21 dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo;

in subordine, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, nella parte in cui dichiara che il mancato pagamento degli vecchi debiti FSE controversi, produceva un interesse e condannare, di conseguenza, la Commissione europea a rimborsare al ricorrente, gli interessi da lui pagati sui crediti controversi, e cioè la somma di EUR 377 724,99, a cui devono essere aggiunti gli interessi moratori a partire dal 21 dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo;

ancora più in subordine, annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2006, per quanto riguarda il tasso degli interessi pretesi. Pertanto, dichiarare che tale tasso di interesse variava in funzione del tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale e, di conseguenza, condannare la Commissione a rimborsare al ricorrente la differenza degli interessi in eccesso pagati dal ricorrente sui crediti controversi, maggiorato degli interessi moratori a partire dal 21     dicembre 2004, calcolati al tasso di base della BCE, maggiorato di tre punti e mezzo;

in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 18 ottobre 2006, con la quale si rifiutava al ricorrente il rimborso di una somma da lui versata a titolo di vecchi crediti del Fondo sociale europeo e di cui reclama il rimborso a causa della prescrizione di tali crediti e, in subordine, della mancanza di fondamento giuridico dell'esigibilità degli interessi.

Nel corso del periodo compreso tra il 1987 e il 1992, la Commissione ha chiesto al ricorrente, con decisioni adottate sulla base del regolamento n. 2950/83/CEE1 e della decisione 83/673/CEE2, il rimborso delle somme concesse sotto forma di aiuti a diversi organismi belgi (promotori) e che non erano state utilizzate da essi. Il ricorrente ha trasmesso le note di addebito rimesse dalla Commissione ai promotori interessati. Taluni di essi hanno corrisposto i rimborsi direttamente alla Commissione, mentre altri hanno avviato una corrispondenza con la Commissione sulla legittimità delle richieste di rimborso. Nel 2002 si sono svolte nuove discussioni su iniziativa della Commissione. Nel 2004, la Commissione ha disposto la compensazione dell'importo delle somme dovute a titolo dei vecchi crediti FSE in discussione (note di addebito emesse tra il 15 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991), maggiorata di un interesse moratorio a partire dall'emissione delle note di addebito, con i crediti del ricorrente verso la Commissione nel contesto della gestione dei fondi FSE. Tali compensazioni e gli interessi applicati dalla Commissione sono stati contestati dal ricorrente a causa della prescrizione del debito, nonché dell'inesistenza del fondamento giuridico per l'applicazione degli interessi moratori. Tuttavia, per interrompere l'eventuale decorso degli interessi, il Regno del Belgio ha effettuato il pagamento di una somma che rappresentava il saldo delle somme dovute per i crediti non compensati del FSE. Contemporaneamente, esso ha precisato di non rinunciare agli argomenti esposti nelle sue lettere e di riservarsi il diritto di pretendere il rimborso di tali somme in relazione alla fondatezza dei suoi argomenti. La Commissione ha risposto con lettera 19 gennaio 2005, in cui si è pronunciata sui reclami del ricorrente. Tale lettera è stata oggetto di una domanda di annullamento proposta dal Regno del Belgio dinanzi al Tribunale di primo grado. Con ordinanza 2 maggio 2006, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarandolo irricevibile, in quanto la lettera di cui trattasi non sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE3.

Il 29 giugno 2006, il ricorrente ha indirizzato un'altra lettera alla Commissione, chiedendo il rimborso di una somma pari al saldo delle somme dovute per i crediti non compensati del FSE che aveva versato per interrompere l'eventuale decorso degli interessi, in base agli argomenti precedentemente esposti relativi alla prescrizione del credito, e di quelli relativi all'assenza di fondamento giuridico dell'esigibilità degli interessi. Con lettera 18 ottobre 2006 la Commissione ha comunicato il suo rifiuto di procedere al rimborso richiesto. Questo è l'atto impugnato nell'ambito del presente ricorso.

A sostegno delle sue conclusioni invocate a titolo principale, il ricorrente asserisce che l'unica regolamentazione a livello europeo che affronterebbe in modo globale il recupero da parte della Commissione delle somme non utilizzate in conformità alle disposizione comunitarie che le disciplinano sarebbe il regolamento n. 2988/95/CE4. Secondo il ricorrente, nel caso di specie deve essere applicato l'art. 3 del detto regolamento, che prevede i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie. Egli afferma altresì che se il Tribunale dovesse considerare che alla Commissione non possono essere opposti i termini di prescrizione previsti all'art. 3 del regolamento n. 2988/95/CE, bisognerebbe riferirsi all'art. 2, n. 4, dello stesso regolamento e applicare le norme del diritto belga disciplinanti la durata della prescrizione delle azioni "personali".

A sostegno delle conclusioni invocate a titolo subordinato, relativamente all'erroneità del fondamento giuridico su cui la Commissione si è fondata per pretendere dal ricorrente il pagamento degli interessi moratori, il Regno del Belgio afferma che la Commissione commetterebbe un errore applicando l'art. 86, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2342/2002/CE, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario5. Il ricorrente asserisce che esisterebbe una normativa specifica che derogherebbe a tale regolamento e che, in forza di tale normativa specifica, la Commissione potrebbe basarsi solo sulla normativa relativa al funzionamento del FSE che ha visto sorgere i crediti di cui la Commissione pretende il pagamento per stabilire gli eventuali interessi da pagare. A tale proposito, il ricorrente afferma che la Commissione poteva richiedergli gli interessi solo se essi erano previsti il che, a suo parere, non accadeva nel caso di specie.

A titolo ancor più subordinato, il ricorrente asserisce che, contrariamente a quanto aveva deciso la Commissione, il tasso di interesse preteso era variabile. Di conseguenza, egli chiede che la Commissione sia condannata a rimborsargli la differenza di interessi che egli ha pagato in eccesso sui crediti controversi.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, GU L 289, pag. 1.

2 - Decisione della Commissione 22 dicembre 1983 relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (FSE), GU L 377, pag. 1.

3 - Ordinanza del Tribunale 2 maggio 2006, causa T-134/05, Regno del Belgio/Commissione, non ancora pubblicata sulla Raccolta.

4 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312, pag. 12.

5 - Regolamento (CE; Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357, pag. 1.