Language of document : ECLI:EU:C:2011:619

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 settembre 2011 (*)

«Impugnazione – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato europeo dell’acido monocloroacetico – Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante – Presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante – Obbligo di motivazione»

Nel procedimento C‑520/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 dicembre 2009,

Arkema SA, con sede in Colombes (Francia), rappresentata dall’avv. M. Debroux, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 febbraio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la presente impugnazione, l’Arkema SA (già Elf Atochem SA e poi Atofina SA; in prosieguo: l’«Arkema») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T‑168/05, Arkema/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, al parziale annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti all’origine del ricorso nonché la decisione controversa, come emergono dai punti 2‑31 della sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini ai fini del presente procedimento di impugnazione.

3        Con la decisione controversa, la Commissione europea ha dichiarato che la ricorrente e la sua società controllante Elf Aquitaine SA (in prosieguo: l’«Elf Aquitaine»), tra le altre, avevano violato gli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE») a motivo della partecipazione della ricorrente ad un’intesa illecita relativa al mercato dell’acido monocloroacetico (in prosieguo: l’«AMCA»).

4        La Commissione ha addebitato all’Elf Aquitaine e alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 7 maggio 1999. Respingendo gli argomenti contrari dell’Elf Aquitaine, la Commissione ha ritenuto che il fatto che quest’ultima detenesse il 98% delle azioni dell’Atofina SA fosse sufficiente ad imputarle la responsabilità delle azioni della sua controllata. Essa ha inoltre considerato che il fatto che l’Elf Aquitaine non avesse partecipato alla produzione e alla vendita dell’AMCA non impediva di ritenere che facesse parte di un’entità economica unica insieme alle unità operative del gruppo.

5        L’importo delle ammende è stato fissato dalla Commissione in base ai suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti del 1998»), nonché alla sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

6        Rimarcando che l’Elf Atochem SA era già stata destinataria della decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [101 TFUE] (GU L 239, pag. 14), la Commissione ha ritenuto che occorresse applicare un aumento per recidiva solo alla ricorrente e non all’Elf Aquitaine, dal momento che quest’ultima non controllava la ricorrente al momento del primo illecito.

7        Ha pertanto inflitto, oltre all’ammenda di EUR 45 milioni indirizzata congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e alla ricorrente, una distinta ammenda di EUR 13,5 milioni alla sola ricorrente per tener conto del suo comportamento recidivo.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8        Come risulta dal punto 38 della sentenza impugnata, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostanzialmente chiesto, in via principale, di annullare il dispositivo della decisione controversa nella parte in cui riguarda l’Elf Aquitaine e, in subordine, di ridurre l’importo delle ammende inflitte all’Elf Aquitaine nonché alla ricorrente stessa.

9        Dai punti 40‑42 della sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha dedotto, in via principale, otto motivi a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale. La ricorrente ha in particolare dedotto un primo motivo, relativo all’inosservanza delle regole che governano l’imputabilità ad una società controllante delle pratiche della sua controllata e al trattamento discriminatorio del gruppo Elf Aquitaine, un secondo motivo, afferente alla violazione del principio di autonomia giuridica e commerciale della controllata, nonché un quinto motivo, relativo a difetti di motivazione. La ricorrente ha parimenti dedotto, in subordine, un nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti, in quanto la Commissione avrebbe computato due volte il fatturato dell’Arkema.

10      Con la sentenza impugnata il Tribunale respinge tutti i motivi presentati sia in via principale che in subordine e condanna la ricorrente alle spese.

11      Nell’ambito del primo motivo dinanzi al Tribunale, la ricorrente contestava segnatamente, in sostanza, l’imputazione della responsabilità per la sua infrazione all’Elf Aquitaine, sua società controllante al momento dell’illecito, asserendo di non aver seguito la politica tracciata dall’Elf Aquitaine.

12      A tale riguardo, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale precisa quanto segue:

«Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa secondo cui la predetta società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (...) ed esse costituiscono quindi un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (...). Spetta pertanto alla società controllante, che impugna dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione che le ha inflitto un’ammenda per un comportamento tenuto dalla sua controllata, confutare tale presunzione fornendo elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di quest’ultima (...). Se la presunzione non viene confutata, la Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata».

13      Al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che, poiché all’epoca dell’illecito il capitale della ricorrente era quasi interamente detenuto dall’Elf Aquitaine, la Commissione ha legittimamente potuto presumere la mancanza di autonomia della ricorrente nei confronti della società controllante e ritenere che spettasse a quest’ultima fornire elementi di prova atti a dimostrare che la propria controllata decideva in modo autonomo la sua linea d’azione sul mercato.

14      Per quanto riguarda l’insieme di indizi e di elementi di prova prodotti dalla ricorrente al fine di dimostrare la propria autonomia, il Tribunale dichiara innanzitutto, al punto 73 della sentenza impugnata, che la Commissione, al punto 257 della decisione controversa, riprende gli argomenti addotti dall’Elf Aquitaine nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Rileva poi, al punto 74 della sentenza impugnata, che «gli argomenti della ricorrente tesi a dimostrare la propria autonomia sono stati parimenti addotti dalla società controllante, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, al fine di provare l’assenza di un’influenza determinante da essa esercitata sulla politica commerciale della sua controllata».

15      Il Tribunale indica a tale riguardo, al punto 75 della sentenza impugnata, che, confutando gli argomenti presentati dalla società controllante, la Commissione ha risposto globalmente alle due società ed ha esaminato, conformemente alla giurisprudenza, se la società controllante avesse fornito, per confutare la presunzione, elementi di prova atti a dimostrare che la propria controllata decideva in modo autonomo la sua linea d’azione sul mercato.

16      Ai punti 76‑80 della sentenza impugnata, il Tribunale prosegue il suo ragionamento nei termini seguenti:

«76      Per quanto concerne la fondatezza degli elementi di prova forniti dalla ricorrente al fine di dimostrare la propria autonomia, occorre rilevare che il fatto che Elf Aquitaine sia soltanto una holding non operativa, che interviene in modo assai limitato nella gestione delle sue controllate, non può essere sufficiente per escludere che essa eserciti un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente, coordinando segnatamente gli investimenti finanziari in seno al gruppo Elf Aquitaine. Difatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding che segnatamente coordini gli investimenti finanziari all’interno del gruppo è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio.

77      A tale riguardo occorre ricordare che non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società controllante nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa che permette alla Commissione di adottare la decisione che impone ammende nei confronti di una società capogruppo.

78      Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente non ha mai posto in atto, a vantaggio dell’Elf Aquitaine, una politica di informazione specifica sul mercato dell’AMCA, la mancanza di una tale informazione, sempre che venga stabilita, non può essere sufficiente a dimostrare che la ricorrente era autonoma nei confronti della sua società controllante.

79      Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’attività legata all’AMCA è minoritaria nel gruppo Elf Aquitaine, poiché tale argomento non è atto a dimostrare l’autonomia [dell’Arkema] nei confronti della sua società madre.

80      Non si può inoltre trarre alcuna conclusione dal fatto che le due società operavano in mercati distinti e non avevano rapporti da fornitore a cliente. Come infatti giustamente rilevato dalla Commissione al punto 261 della decisione [controversa], occorre considerare che, in un gruppo come Elf Aquitaine, la divisione dei compiti costituisce un fenomeno normale che non confuta la presunzione secondo cui l’Elf Aquitaine e l’Atofina [SA] costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE».

17      Al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale risponde all’argomento della ricorrente secondo cui è impossibile fornire una prova diretta ed inconfutabile del proprio comportamento autonomo sul mercato e una prova siffatta dovrebbe pertanto essere qualificata come «probatio diabolica». Al punto 82 si legge quanto segue:

«(...) non si pretende dalle parti in causa che forniscano una prova diretta ed inconfutabile del comportamento autonomo della controllata sul mercato, ma solo che producano elementi di prova atti a dimostrare tale autonomia (...). Inoltre il fatto che la ricorrente nel caso di specie non abbia prodotto elementi di prova tali da confutare la presunzione della mancanza di autonomia non significa che tale presunzione non possa essere in nessun caso confutata. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente non è fondato».

18      Respingendo la prima parte del primo motivo dedotto, il Tribunale conclude, al punto 85 della sentenza impugnata, che «la Commissione aveva il diritto di ritenere che l’Elf Aquitaine e l’Arkema costituissero un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE e che potessero pertanto essere considerate responsabili in solido del comportamento loro addebitato, cosicché gli atti compiuti dall’Arkema erano imputabili all’Elf Aquitaine e, pertanto, potevano essere considerati compiuti da quest’ultima».

19      Respingendo il secondo motivo, afferente alla violazione del principio di autonomia giuridica e commerciale della controllata risultante dalla presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata, il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, afferma segnatamente che, «se la detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale consente di presumere che una società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e, conseguentemente, che esse fanno parte di una stessa impresa, tale presunzione di mancanza di autonomia della controllata può essere confutata dalla parte interessata, che ha l’onere di fornire elementi di prova sufficienti (...). Tale presunzione, quale applicata al caso di specie, non mette dunque affatto in discussione l’autonomia commerciale della controllata».

20      Nel respingere il quinto motivo, relativo ad un difetto di motivazione della decisione controversa, il Tribunale dichiara, al punto 126 della sentenza impugnata, che la Commissione ha risposto ai punti essenziali degli argomenti addotti dall’Elf Aquitaine. Al punto 127 di detta sentenza, il Tribunale afferma quanto segue:

«(...) la Commissione non era tenuta a rispondere a tutte le obiezioni della ricorrente. Da un lato, infatti, dal momento che la risposta che la Commissione ha fornito ai punti essenziali degli argomenti di Elf Aquitaine (…) non può essere diversa a seconda che in causa sia la società controllante o la sua controllata, essa non era tenuta a rispondere separatamente agli argomenti addotti dalla ricorrente (v. punto 75 supra). (…)».

21      Al punto 205 della sentenza impugnata, respingendo il nono motivo, il Tribunale indica quanto segue:

«Dev’essere respinto l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe computato doppiamente il fatturato dell’Arkema [al fine] di aumentare le ammende a titolo di fattore deterrente. Occorre infatti ricordare che l’importo dell’ammenda [di EUR 13,5 milioni] inflitta all’Arkema ai sensi dell’art. 2, lett. d), della decisione [controversa] corrisponde solo all’aumento per recidiva applicato all’importo di base ipotetico da cui è stata detratta la riduzione del 40% concessa dalla Commissione a titolo della cooperazione. Per fare ciò, la Commissione non aveva altra scelta, se non intendeva discostarsi dal metodo di calcolo degli Orientamenti [del 1998], che calcolare di nuovo un importo di base ipotetico come se solo l’Arkema fosse stata ritenuta responsabile dell’illecito».

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

22      La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo, vertente sull’inosservanza da parte del Tribunale delle norme che regolano l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla controllante

 Argomenti delle parti

24      Secondo la ricorrente, il Tribunale si è contraddetto ricordando, da un lato, al punto 67 della sentenza impugnata, che la presunzione di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata è «relativa» e può essere confutata se la società controllante e/o la controllata forniscono elementi di prova che dimostrano il comportamento autonomo della controllata, e affermando però, dall’altro lato, al punto 76 della sentenza impugnata, che ogni società holding ha la funzione di assicurare l’unità di direzione delle controllate all’interno di un gruppo di società.

25      Ne risulta, secondo l’Arkema, che la presunzione di un’influenza determinante della società controllante è in realtà assoluta. Il Tribunale, esigendo dalla ricorrente che fornisca elementi di prova di cui esso stesso afferma l’impossibilità giuridica, le avrebbe imposto una probatio diabolica.

26      L’Arkema ritiene inoltre che il Tribunale, imponendole di fornire elementi di prova siffatti, abbia violato il suo diritto a un equo processo, garantito dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

27      La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, dal momento che non contesta le conclusioni a cui giunge il Tribunale ai punti 78‑80 e 82 della sentenza impugnata.

28      Per quanto riguarda inoltre l’argomento dell’Arkema relativo alla violazione del diritto a un equo processo, la ricorrente non indicherebbe in cosa consisterebbe la presunta violazione.

29      In ogni caso, risulterebbe dalla formulazione della sentenza impugnata che la presunzione di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata non è assoluta. Secondo la Commissione, la ricorrente vorrebbe in realtà poter confutare tale presunzione limitandosi ad affermare che la sua società controllante, l’Elf Aquitaine, era una «holding non operativa». A parere della Commissione, se il semplice fatto di avere una «holding non operativa» a capo di un gruppo fosse sufficiente a confutare tale presunzione, essa perderebbe la sua efficacia. Inoltre, il fatto che una presunzione sia relativa non significherebbe che essa debba essere facile da confutare.

 Giudizio della Corte

30      Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità di cui al punto 27 della presente sentenza, occorre rilevare che la Commissione sostiene in realtà che tale motivo è inoperante.

31      Orbene, l’inoperatività di un motivo sollevato fa riferimento alla sua attitudine a fondare il ricorso e non incide sulla ricevibilità di questo (v. sentenze 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punto 52, e 6 novembre 2008, causa C‑203/07 P, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8161, punti 42 e 43). Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità di cui al punto 27 della presente sentenza deve essere respinta.

32      La Commissione fa valere che il primo motivo deve essere respinto, in quanto non contesta esplicitamente i punti 78‑80 e 82 della sentenza impugnata, vertenti sull’imputabilità ad una società controllante delle pratiche della propria controllata, i quali sarebbero di per sé sufficienti a suffragare le conclusioni della sentenza impugnata.

33      Una siffatta argomentazione non può essere accolta.

34      Risulta infatti dalle memorie che l’argomento addotto dall’Arkema si fonda essenzialmente sul fatto che il Tribunale, segnatamente al punto 76 della sentenza impugnata, è contraddittorio, poiché afferma il principio di una presunzione relativa secondo cui una società controllante che detenga quasi interamente il capitale di una controllata esercita un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima, impedendo al contempo irrimediabilmente all’Arkema di provare il contrario. Se un siffatto argomento venisse accolto, il dispositivo della sentenza impugnata nonché peraltro le constatazioni di cui ai detti punti 78‑80 e 82 sarebbero viziati dall’errore di diritto allegato dall’Arkema.

35      Del resto, da una nota in calce al ricorso presentato dall’Arkema risulta che essa ha esplicitamente messo in discussione il punto 82 della sentenza impugnata.

36      Pertanto, il primo motivo non può essere respinto in quanto inoperante.

37      Occorre inoltre ricordare che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tale riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenze 20 gennaio 2011, causa C‑90/09 P, General Química e a./Commissione, Racc. pag. I‑1, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata, e 29 marzo 2011, cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., Racc. pag. I‑2239, punto 95).

38      Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenze 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 58, e General Química e a./Commissione, cit., punto 37).

39      In tale situazione, infatti, poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 59, e General Química e a./Commissione, punto 38).

40      A tale riguardo la Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e, dall’altro lato, esiste una presunzione semplice che tale società controllante eserciti effettivamente una tale influenza (v., segnatamente, sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50; Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 60; General Química e a./Commissione, cit., punto 39, nonché ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit., punto 97).

41      In simili circostanze, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà in seguito ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, la quale ha l’onere di superare tale presunzione, fornisca sufficienti elementi di prova atti a dimostrare che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenze 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 29; Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 61; General Química e a./Commissione, cit., punto 40, nonché ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit., punto 98).

42      Nel caso di specie l’Arkema non contesta la legittimità della presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante di cui si tratta ai punti 40 e 41 della presente sentenza. Non contesta nemmeno l’applicabilità, nella situazione di cui al caso di specie, di una simile presunzione in un caso in cui una società controllante detenga il 98% del capitale della propria controllata.

43      L’Arkema fa tuttavia valere che il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, conferendo alla presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata un carattere assoluto, travisa la giurisprudenza citata ai punti 38‑41 della presente sentenza.

44      In tale contesto l’Arkema ritiene sostanzialmente che, affermando, alla seconda frase del punto 76 della sentenza impugnata, che una società holding ha «la funzione» di assicurare «l’unità di direzione» delle controllate, il Tribunale abbia reso giuridicamente inconfutabile la presunzione di un’influenza determinante della società controllante sul comportamento della sua controllata, dal momento che ogni tentativo di dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della controllata sarebbe in contrasto con la funzione stessa che il Tribunale ha riconosciuto alle società holding e sarebbe, conseguentemente, destinato a fallire.

45      Vero è che detto punto 76 è formulato in modo tale che non è facile conciliarlo con la giurisprudenza citata ai punti 38‑41 della presente sentenza.

46      Tuttavia, occorre necessariamente constatare che l’argomento della ricorrente di cui si tratta ai punti 43 e 44 della presente sentenza deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata nel suo complesso.

47      Ai sensi della sua prima frase, detto punto 76 verte infatti sulla «fondatezza degli elementi di prova forniti dalla ricorrente al fine di dimostrare la propria autonomia» nei confronti della sua società controllante, in particolare «il fatto che Elf Aquitaine sia soltanto una holding non operativa, che interviene in modo assai limitato nella gestione delle sue controllate». Risulta inoltre dagli elementi del fascicolo forniti al Tribunale che l’Arkema ha fatto segnatamente valere a tale riguardo che essa beneficiava di «un’autonomia sul piano finanziario, essendo il controllo esercitato dall’Elf Aquitaine limitato agli investimenti o disinvestimenti realizzati dall’Arkema aventi un impatto sugli elementi a lungo termine del bilancio della stessa», i quali non avrebbero mai riguardato l’attività dell’AMCA.

48      Nel passaggio criticato del punto 76 il Tribunale si limita infatti ad affermare che non è escluso che, nonostante il fatto che essa non intervenga direttamente sul mercato, una holding «non operativa» possa esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, in considerazione segnatamente della funzione di coordinamento e di direzione finanziaria che le è propria, e che, pertanto, l’effettività di un tale esercizio possa presumersi in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata. Per tale motivo, nella logica del ragionamento del Tribunale, non è sufficiente far valere la natura non operativa della società controllante per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale delle controllate, la quale permane una presunzione relativa.

49      A tale riguardo, risulta da diversi punti della sentenza impugnata, ivi compresi i punti 67 e 82, che il Tribunale riteneva che la presunzione in oggetto potesse essere superata.

50      Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura relativa all’inosservanza delle norme che governano l’imputabilità alla società controllante delle pratiche della sua controllata per il fatto che il Tribunale avrebbe sancito il carattere assoluto della presunzione basata sulla detenzione da parte della società controllante della totalità del capitale della sua controllata non è fondata, in quanto si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

51      In simili circostanze non può essere accolto, essendo fondato su una premessa erronea, l’argomento relativo ad una violazione del diritto a un equo processo, derivante dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

52      Occorre pertanto respingere il primo motivo d’impugnazione.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione

 Argomenti delle parti

53      A parere della ricorrente, l’affermazione da parte del Tribunale dell’inconfutabilità della presunzione di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata comporta altresì una violazione del principio di non discriminazione tra i partecipanti ad un’intesa, a seconda che essi facciano parte o meno di un gruppo di società.

54      La Commissione ritiene che il secondo motivo sia poco comprensibile e non riguardi alcun punto della motivazione della sentenza impugnata. Dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.

 Giudizio della Corte

55      Poiché si basa sulla stessa lettura erronea della sentenza impugnata su cui è fondato il primo motivo d’impugnazione, il secondo motivo deve anch’esso essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e del diritto della ricorrente a un equo processo

 Argomenti delle parti

56      La ricorrente fa valere che, in risposta al quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha esaminato solo gli argomenti che gli erano stati sottoposti dall’Elf Aquitaine e non dalla ricorrente, «violando così il principio della parità di trattamento ed il diritto a un equo processo».

57      La Commissione s’interroga in via preliminare sulla chiarezza dell’argomento presentato dalla ricorrente a sostegno del presente motivo. Inoltre, secondo la Commissione, la ricorrente non ha contestato in primo grado il fatto che la decisione impugnata avesse risposto principalmente agli argomenti dell’Elf Aquitaine. La Commissione sostiene che il terzo motivo costituisce quindi un nuovo motivo, irricevibile in fase di impugnazione.

58      Nel merito, la Commissione ritiene che il fatto che il Tribunale abbia esaminato la motivazione della decisione controversa alla luce dei soli argomenti dell’Elf Aquitaine non reca pregiudizio alla ricorrente. Dal momento che gli argomenti dell’Arkema dovevano comunque essere respinti, il presente motivo sarebbe inoperante.

 Giudizio della Corte

59      Secondo una giurisprudenza costante, risulta dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., segnatamente, sentenza 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, Knauf Gips/Commissione, Racc. pag. I‑6375, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

60      Nel caso di specie l’impugnazione consente certamente di identificare l’elemento contestato della sentenza impugnata, vale a dire i punti 121‑129 di quest’ultima.

61      Tuttavia occorre necessariamente constatare che l’argomento a sostegno del presente motivo non è abbastanza chiaro e preciso da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità. Gli elementi essenziali sui quali il presente motivo si basa non emergono infatti in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. In simili circostanze, la Corte non è in grado di esercitare il suo controllo di legittimità, se non vuole statuire ultra petita (v., segnatamente, per analogia, sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 106; 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I‑6767, punto 83; 14 gennaio 2010, causa C‑343/08, Commissione/Repubblica ceca, Racc. pag. I‑275, punto 26, nonché 14 ottobre 2010, causa C‑67/09 P, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, Racc. pag. I‑9811, punti 48 e 49).

62      Anche supponendo che il presente motivo debba intendersi nel senso che con esso si lamenta che il Tribunale abbia omesso di sanzionare il fatto che asseritamente la Commissione non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente, occorrerebbe dichiarare che una simile censura costituirebbe un nuovo motivo atto a modificare l’oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale.

63      Come infatti risulta dal fascicolo di causa dinanzi al Tribunale, la ricorrente, con il suo ricorso, non ha censurato in primo grado il fatto che la decisione controversa abbia principalmente dato risposta agli argomenti dell’Elf Aquitaine.

64      Orbene, ai termini dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. In tal senso, la competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque modificare l’oggetto del giudizio, sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe potuto sollevare dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 59; 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGB e a., Racc. pag. I‑2135, punto 79, nonché 14 ottobre 2010, causa C‑280/08 P, Deutsche Telekom/Commissione, Racc. pag. I‑9555, punto 34). Un siffatto motivo deve pertanto essere considerato irricevibile in fase di impugnazione.

65      In simili circostanze, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

66      Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità avallando il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione per determinare la componente della sanzione pecuniaria connessa alla recidiva dell’Arkema. Tale metodo comporterebbe che il fatturato di quest’ultima sia oggetto di un duplice computo nella determinazione delle basi di calcolo rispettive cui applicare i coefficienti moltiplicatori utilizzati per l’Elf Aquitaine e l’Arkema a titolo di fattore deterrente. Il Tribunale non avrebbe contestato l’esistenza di tale duplice computo, ma l’avrebbe giustificato con la necessità per la Commissione di non discostarsi dal metodo di calcolo degli Orientamenti del 1998, conferendo a questi ultimi, di conseguenza, «una forza vincolante assoluta» di cui essi non disporrebbero.

67      A parere della Commissione, il quarto motivo si fonda su un fraintendimento della decisione controversa.

 Giudizio della Corte

68      Il presente motivo d’impugnazione si fonda essenzialmente sulla censura secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare un «duplice computo», vietato, del fatturato dell’Arkema nella decisione controversa.

69      Tuttavia, tale censura si fonda su una lettura erronea sia della decisione controversa che della sentenza impugnata.

70      Come risulta dal punto 6 della presente sentenza, nella decisione controversa, la Commissione ha sostanzialmente ritenuto che occorresse sanzionare per recidiva solo la ricorrente e non la sua società controllante, l’Elf Aquitaine, dal momento che quest’ultima non controllava la ricorrente al momento del primo illecito. Essa ha pertanto inflitto, oltre all’ammenda di EUR 45 milioni, indirizzata congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e alla ricorrente, una distinta ammenda di EUR 13,5 milioni alla sola ricorrente per tener conto del suo comportamento recidivo.

71      Come risulta in particolare dal punto 204 della sentenza impugnata, nel determinare l’importo di quest’ultima ammenda, la Commissione ha utilizzato un metodo basato su quello derivante dagli Orientamenti del 1998.

72      Conformemente a tale metodo, le componenti di un’ammenda relative a circostanze aggravanti, quali la recidiva, si calcolano sulla scorta di un «importo di base» a sua volta calcolato a partire da un «importo di partenza» aumentato di un fattore moltiplicatore che tiene conto della durata dell’infrazione.

73      In sostanza, tale importo di partenza è stabilito a seconda della gravità dell’infrazione e dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito del soggetto di cui trattasi. Se del caso, tenuto conto dell’effettiva capacità economica del soggetto di cui trattasi, tale importo può essere adeguato al fine di garantire il carattere sufficientemente dissuasivo dell’ammenda.

74      Dal punto 199 della sentenza impugnata risulta sostanzialmente che, per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente, la Commissione ha avuto cura di evitare che venisse computato nell’adeguamento a fini deterrenti dell’importo di partenza, che funge da base all’ammenda in oggetto, un coefficiente che non riflettesse l’effettiva capacità economica della ricorrente, considerata indipendentemente dalla sua società controllante, l’Elf Aquitaine.

75      In tal senso, la nota in calce n. 222 della decisione controversa, ripresa al punto 199 della sentenza impugnata, indica quanto segue:

«(…) Il coefficiente moltiplicatore applicato [all’Elf Aquitaine], di 2,5, non è incluso nel calcolo. Invece di questo, ai fini [del] calcolo della recidiva sarà applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,5, che sarebbe stato applicato se [l’Arkema] fosse stata l’unico destinatario della decisione (in considerazione del suo fatturato a livello mondiale pari a EUR 17,8 miliardi). (…)».

76      In altri termini, per stabilire l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda da infliggere alla sola Arkema, la Commissione ha utilizzato un coefficiente moltiplicatore ipotetico di 1,5 – diverso dal coefficiente di 2,5 utilizzato per il calcolo dell’ammenda indirizzata congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e all’Arkema –, e ciò per tener conto della minore capacità economica di quest’ultima società considerata isolatamente, separata dalla sua società controllante.

77      In seguito, come risulta sostanzialmente dai punti 9, 16‑21 e 203 della sentenza impugnata, la Commissione ha applicato tale coefficiente moltiplicatore ipotetico di 1,5, denominato, ai sensi di detto punto 203, «coefficiente moltiplicatore a fini di deterrenza» ad un importo di partenza – parimenti ipotetico nell’ambito del calcolo dell’ammenda indirizzata alla sola Arkema – di EUR 12 milioni, che è stato fissato in base alla gravità dell’infrazione di cui trattasi e del peso relativo dell’Arkema in rapporto agli altri partecipanti all’illecito controverso. Il prodotto di queste due cifre (EUR 18 milioni) è stato poi aumentato del 150%, a titolo della durata dell’infrazione, che, nel caso della ricorrente, è stata considerata perdurare dal 1° gennaio 1984 al 7 maggio 1999.

78      L’«importo di base» risultante dalle operazioni descritte al punto precedente della presente sentenza, vale a dire EUR 45 milioni, è, come rilevato dal Tribunale al punto 203 della sentenza impugnata, ipotetico. Esso serve solo per il calcolo dell’importo dell’ammenda da indirizzare alla sola Arkema per il suo comportamento recidivo.

79      Peraltro, come giustamente ricordato dalla Commissione, solo per caso tale importo di base ipotetico equivale all’importo finale dell’ammenda separata indirizzata congiuntamente e in solido alla ricorrente e all’Elf Aquitaine.

80      È solo a partire da tale importo di base ipotetico che la Commissione ha potuto calcolare l’importo dovuto per il comportamento recidivo da parte della sola ricorrente, considerata indipendentemente dalla sua controllante.

81      Come ricordato dal Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata, ai sensi dei punti 2 e 3 degli Orientamenti del 1998, la Commissione, dopo aver determinato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, procede, se del caso, ad un aumento e ad una diminuzione di detto importo per circostanze aggravanti e attenuanti.

82      Nel caso di specie, come sostanzialmente dichiarato dal Tribunale al punto 203 della sentenza impugnata, la Commissione ha effettivamente applicato a tale importo di base ipotetico di EUR 45 milioni un coefficiente del 50% per la recidiva della ricorrente.

83      Da tale operazione è risultata una cifra attribuibile al comportamento recidivo della sola ricorrente, considerata indipendentemente dall’Elf Aquitaine, di EUR 22,5 milioni.

84      Orbene, come risulta dai punti 26‑28 della sentenza impugnata, la Commissione, ritenendo che la ricorrente potesse beneficiare di una diminuzione significativa dell’importo dell’ammenda, in applicazione del punto D 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, le ha concesso una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato con i servizi della Commissione.

85      Partendo da un importo di EUR 22,5 milioni, l’importo dell’ammenda che è infine stata inflitta all’Arkema, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della decisione controversa, ammonta a EUR 13,5 milioni.

86      In simili circostanze, considerato che il fatturato dell’Arkema è stato computato, da un lato, ai fini del calcolo dell’importo di base sotteso all’ammenda indirizzata congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e alla ricorrente e, dall’altro lato, al fine di calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per il suo comportamento recidivo, la Commissione, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha effettuato un «duplice computo» sproporzionato che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare.

87      La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di essere incorso, al punto 205 della sentenza impugnata, in un errore di diritto per avere interpretato gli Orientamenti del 1998 come dotati di forza vincolante assoluta.

88      Vero è che risulta dalla giurisprudenza, come rilevato dall’Arkema, che gli Orientamenti del 1998 enunciano solo norme di comportamento indicative della prassi da seguire dalle quali l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 209 e 210).

89      Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha attribuito illecitamente a detti Orientamenti una «forza vincolante assoluta».

90      Una siffatta censura si fonda in realtà su una lettura selettiva, se non erronea, del summenzionato punto 205.

91      Risulta infatti dal tenore letterale dello stesso punto 205, riportato al punto 21 della presente sentenza, che il Tribunale si limita in sostanza a rilevare che, «se non intendeva discostarsi dal metodo di calcolo degli Orientamenti [del 1998]», la Commissione era tenuta a seguire il metodo suesposto, calcolando di nuovo un «importo di base ipotetico».

92      Il Tribunale non ha quindi affatto escluso che la Commissione, se del caso, nel rispetto del diritto dell’Unione e sulla base di un’adeguata motivazione, possa ricorrere ad un altro metodo per il calcolo delle ammende in materia di diritto della concorrenza dell’Unione.

93      Del resto, al punto 207 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che la Commissione, non essendo tenuta ad applicare una formula matematica precisa e disponendo di un potere discrezionale nel fissare l’importo dell’ammenda, ha potuto, senza violare il principio di proporzionalità, prendere in considerazione la differenza di capacità economica, applicando un coefficiente moltiplicatore di 1,5 per l’Arkema e di 2,5 per l’intero gruppo Elf Aquitaine.

94      Per quanto riguarda la scelta di tali coefficienti moltiplicatori di 1,5 e di 2,5, la ricorrente non censura il modo in cui sono stati determinati né il loro livello, limitandosi sostanzialmente ad affermare che la loro applicazione ha condotto ad un duplice computo vietato del suo fatturato.

95      Ne consegue che il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

96      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente la presente impugnazione.

 Sulle spese

97      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Arkema, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Arkema SA è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.