Language of document : ECLI:EU:C:2012:172

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 marzo 2012 (*)

«Articolo 82 CE — Impresa di posta che detiene una posizione dominante ed è soggetta ad un obbligo di servizio universale per quanto riguarda la distribuzione di talune spedizioni indirizzate — Applicazione di prezzi bassi nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente — Mancanza di elementi di prova relativi all’intenzione — Discriminazione tramite i prezzi — Prezzi bassi e selettivi — Esclusione effettiva o probabile di un concorrente — Incidenza sulla concorrenza e pertanto sui consumatori — Giustificazione oggettiva»

Nella causa C‑209/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca) con decisione del 27 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2010, nel procedimento

Post Danmark A/S

contro

Konkurrencerådet,

con l’intervento di:

Forbruger-Kontakt a-s,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1º marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–      per la Post Danmark A/S, da S. Zinck, advokat, T. Lübbig, Rechtsanwalt, e N. Westergaard, advokat;

–      per la Forbruger-Kontakt a-s, da P. Stig Jakobsen, advokat;

–      per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente, assistito da O. Koktvedgaard, advokat;

–      per il governo ceco, da M. Smolek, T. Müller e V. Štencel, in qualità di agenti;

–      per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Arena, avvocato dello Stato;

–      per la Commissione europea, da B. Gencarelli e U. Nielsen nonché da K. Mojzesowicz, in qualità di agenti;

–      per l’Autorità di vigilanza EFTA, da X. Lewis e M. Schneider, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 82 CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Post Danmark A/S (in prosieguo: la «Post Danmark») e il Konkurrencerådet (consiglio della concorrenza), in merito ai prezzi applicati dalla Post Danmark a tre ex clienti della sua concorrente, la Forbruger-Kontakt a-s (in prosieguo: la «Forbruger-Kontakt»).

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3        La Post Danmark e la Forbruger-Kontakt sono, in Danimarca, i due maggiori operatori nel settore della distribuzione della posta non indirizzata (pubblicità, elenchi telefonici, guide, giornali locali e regionali, ecc.). Secondo l’ordinanza di rinvio, tale settore è completamente liberalizzato e non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione danese relativa ai servizi postali. È pacifico, nel procedimento principale, che il mercato rilevante può essere circoscritto al mercato danese della distribuzione della posta non indirizzata.

4        All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, la Post Danmark deteneva il monopolio della distribuzione delle lettere e dei pacchi indirizzati al di sotto di un determinato limite di peso, cui era associato, in ragione del diritto esclusivo di distribuzione, un obbligo di servizio universale di distribuzione della posta indirizzata inferiore a tale peso. A tal fine, detta impresa disponeva di una rete estesa all’intero territorio nazionale danese che essa impiegava anche per la distribuzione della posta non indirizzata.

5        La Forbruger-Kontakt, una divisione del gruppo editoriale Søndagsavisen a-s, si occupa principalmente della distribuzione di posta non indirizzata. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, essa aveva sviluppato, soprattutto tramite l’acquisizione di imprese di distribuzione minori, una rete di distribuzione estesa pressoché all’intero territorio nazionale danese.

6        Fino al 2004, i gruppi SuperBest, Spar e Coop, imprese del settore della grande distribuzione, erano importanti clienti della Forbruger-Kontakt. Verso la fine del 2003, la Post Danmark ha stipulato contratti con questi tre gruppi, facendosi affidare, a partire dal 1º gennaio 2004, la distribuzione della loro posta non indirizzata.

7        Prima di concludere un contratto con la Post Danmark, il gruppo Coop aveva condotto trattative sia con tale impresa sia con la Forbruger-Kontakt. Le offerte di questi due operatori erano simili in termini di prezzo, con l’offerta della Post Danmark di poco inferiore.

8        A seguito di una denuncia da parte della Forbruger-Kontakt, il Konkurrencerådet ha concluso, con una decisione del 29 settembre 2004, che la Post Danmark aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato danese della distribuzione della posta non indirizzata, praticando una politica di sconti mirata e diretta a fidelizzare la clientela, da un lato, non ponendo i propri clienti su una base di uguaglianza per quanto riguarda le tariffe e gli sconti (comportamento qualificato dal Konkurrencerådet come «discriminazione accessoria tramite i prezzi») e, dall’altro, applicando tariffe differenti ai suoi clienti e agli ex clienti della Forbruger-Kontakt, senza riuscire a giustificare in termini di costi dette significative differenze in materia di tariffe e di sconti (pratica qualificata dal Konkurrencerådet come «discriminazione principale tramite i prezzi»).

9        Il giudice del rinvio precisa che, pur se il prezzo proposto al gruppo Coop non consentiva alla Post Danmark di coprire i «costi totali medi», le consentiva di coprire i «costi incrementali medi».

10      A parere della Post Danmark, il contrato concluso con tale gruppo ha consentito di realizzare considerevoli economie di scala, in particolare dovute al fatto che tale contratto riguardava cinque insegne di detto gruppo, vale a dire fino a cinque lettere per nucleo familiare. A tale riguardo, l’ordinanza di rinvio precisa che i costi di distribuzione, da parte della Post Danmark, della posta non indirizzata sono diminuiti, tra il 2003 e il 2004, di DKK 0,13 a spedizione.

11      Il Konkurrencerådet ha tuttavia ritenuto che, per l’analisi dei costi, tale elemento non incidesse sulla valutazione d’insieme della politica di prezzi applicata dalla Post Danmark nei confronti del gruppo Coop. Infatti, da un lato, il criterio basato sulla realizzazione di economie di scala non figurerebbe nella politica generale di tariffe e sconti, riduzioni e rimborsi della Post Danmark e, dall’altro, la diminuzione marginale dei costi di distribuzione di diverse lettere ad uno stesso nucleo familiare non sarebbe legata al fatto che le lettere provengono da uno stesso mittente.

12      Con decisione del 1º luglio 2005, la Konkurrenceankenævnet (commissione di ricorso in materia di concorrenza) ha confermato la decisione del Konkurrencerådet del 29 settembre 2004.

13      La Konkurrenceankenævnet ha inoltre confermato una decisione del Konkurrencerådet del 24 novembre 2004 con cui quest’ultimo aveva dichiarato che non era dimostrabile un proposito eliminatorio della concorrenza da parte della Post Danmark e, conseguentemente, che tale impresa non aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione della posta non indirizzata applicando prezzi predatori.

14      Tali decisioni del Konkurrencerådet e della Konkurrenceankenævnet sono divenute definitive per quanto riguarda la dichiarazione, da un lato, del mancato abuso di posizione dominante risultante da prezzi predatori e, dall’altro, l’esistenza di un siffatto abuso a causa di una politica di «discriminazione accessoria tramite i prezzi» nei confronti dei clienti della Post Danmark diversi dai gruppi SuperBest, Spar e Coop.

15      In quanto decisioni relative ad un abuso di posizione dominante in termini di prezzi bassi e selettivi applicati nei confronti di questi ultimi gruppi, esse sono state impugnate dalla Post Danmark dinanzi all’Østre Landsret (Tribunale regionale Est).

16      Con decisione del 21 dicembre 2007, quest’ultimo giudice ha confermato le stesse decisioni del Konkurrencerådet e della Konkurrenceankenævnet, nella parte in cui avevano dichiarato che la Post Danmark aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato danese della distribuzione della posta non indirizzata, applicando ai suoi clienti, nel corso del 2003 e del 2004, una politica di prezzi diversa da quella applicata agli ex clienti della Forbruger-Kontakt, senza riuscire a giustificare detta differenza in termini di costi.

17      Avverso tale decisione dell’Østre Landsret, la Post Danmark ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha in particolare sostenuto che, secondo i criteri derivanti dalla sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione (C‑62/86, Racc. pag. I‑3359), come «modificati» dalla decisione della Commissione 2001/354/CE, del 20 marzo 2001, in un procedimento a norma dell’articolo 82 del Trattato CE (Caso COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (GU L 125, pag. 27), le tariffe applicate al gruppo Coop possono essere considerate un abuso solo nel caso in cui sia dimostrato un proposito eliminatorio nei confronti di un concorrente. Per contro, il Konkurrencerådet ha sostenuto che l’intenzione di eliminare un concorrente non è un requisito essenziale affinché l’applicazione di prezzi selettivi, inferiori ai costi totali medi, ma al di sopra dei costi incrementali medi, possa costituire un abuso di posizione dominante.

18      Alla luce di ciò, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 82 CE debba essere interpretato nel senso che — nel caso di una società attiva nel settore postale, soggetta ad obbligo di servizio universale, che detiene una posizione dominante — la determinazione selettiva di prezzi ad un livello inferiore ai costi medi totali dell’impresa, ma al di sopra dei costi incrementali medi dell’impresa, può configurare un abuso diretto all’eliminazione di un concorrente qualora sia dimostrato che i prezzi non sono stati determinati ad un siffatto livello al fine di procedere a tale eliminazione.

2)      Qualora la questione venga risolta nel senso che una pratica di riduzione selettiva dei prezzi, nelle condizioni di cui alla questione sub 1), può eventualmente configurare un abuso diretto all’esclusione, di quali circostanze il giudice nazionale debba tenere conto».

 Sulle questioni pregiudiziali

19      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza quali sono le circostanze in cui si deve ritenere che una politica di prezzi bassi, applicati nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante, configuri un abuso diretto all’esclusione di un concorrente, contrario all’articolo 82 CE, e, in particolare, se la constatazione dell’esistenza di una pratica siffatta possa basarsi sul solo fatto che il prezzo applicato dall’impresa che detiene una posizione dominante ad un unico cliente si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla stessa.

20      Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 82 CE riguarda non solo le pratiche che provocano un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, Racc. pag. I‑527, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). È questo il significato che si deve dare ai termini «abuso diretto all’esclusione di un concorrente» che compaiono nelle questioni pregiudiziali.

21      Secondo una costante giurisprudenza, la constatazione dell’esistenza di una siffatta posizione dominante non comporta di per sé alcuna censura nei confronti dell’impresa interessata (v. sentenze del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc. pag. 3461, punto 57, nonché del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, C‑395/96 P e C‑396/96 P, Racc. pag. I‑1365, punto 37). L’articolo 82 CE non ha infatti assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare grazie ai suoi meriti una posizione dominante su un dato mercato (v., segnatamente, sentenza TeliaSonera Sverige, cit., punto 24). Tale disposizione non è nemmeno diretta a garantire che rimangano sul mercato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una posizione dominante.

22      In tal senso, non tutti gli effetti di esclusione pregiudicano necessariamente la concorrenza (v., per analogia, sentenza TeliaSonera Sverige, cit., punto 43). Per definizione, la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione.

23      Sempre secondo una giurisprudenza costante, è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del mercato interno (v. sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 105 e giurisprudenza ivi citata). Ove l’esistenza di una posizione dominante tragga origine da un precedente monopolio legale, occorre tener conto di tale circostanza.

24      A tale riguardo si deve altresì ricordare che l’articolo 82 CE riguarda, in particolare, i comportamenti di un’impresa che detiene una posizione dominante, i quali abbiano, a danno dei consumatori, l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v., in tal senso, sentenze AKZO/Commissione, cit., punto 69; France Télécom/Commissione, cit., punti 104 e 105, e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punti 174, 176 e 180 nonché giurisprudenza ivi citata).

25      In tal senso, l’articolo 82 CE osta, in particolare, a che un’impresa che detiene una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i concorrenti altrettanto efficienti dell’impresa stessa e di rafforzare la posizione dominante della medesima, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Sotto tale profilo, non può considerarsi legittima qualunque concorrenza esercitata facendo leva sui prezzi (v., in tal senso, citate sentenze AKZO/Commissione, punti 70 e 72; France Télécom/Commissione, punto 106, nonché Deutsche Telekom/Commissione, punto 177).

26      Per determinare se l’impresa che detiene una posizione dominante abbia sfruttato in modo abusivo tale posizione per effetto dell’applicazione delle proprie pratiche tariffarie, occorre valutare tutte le circostanze ed esaminare se tali pratiche siano volte a sopprimere o a limitare la possibilità per l’acquirente di scegliere le proprie fonti di rifornimento, a chiudere l’accesso al mercato dei concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, creando loro in tal modo uno svantaggio concorrenziale, o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata (sentenza Deutsche Telekom/Commissione, cit., punto 175 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nella sua citata sentenza AKZO/Commissione, in cui si trattava di stabilire se un’impresa avesse praticato prezzi predatori, la Corte ha statuito, in primo luogo, al punto 71 di tale sentenza, che i prezzi inferiori alla media dei costi «variabili» (vale a dire quei prezzi che variano in funzione dei quantitativi prodotti) devono ritenersi, in linea di principio, illeciti, in quanto si presume che un’impresa che detiene una posizione dominante non abbia alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti. In secondo luogo, la Corte ha statuito, al punto 72 di questa stessa sentenza, che i prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerare illeciti allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso ad eliminare un concorrente.

28      In tal senso, per valutare la correttezza di una politica di prezzi bassi applicata da un’impresa che detiene una posizione dominante, la Corte ha fatto ricorso a criteri basati su un confronto tra i prezzi interessati e determinati costi sostenuti dall’impresa dominante nonché sulla strategia di quest’ultima (v. citate sentenze AKZO/Commissione, punto 74, e France Télécom/Commissione, punto 108).

29      Per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale strategia anticoncorrenziale della Post Danmark, dal fascicolo risulta che la denuncia all’origine del procedimento principale riguardava l’eventualità che la Post Danmark, applicando una politica di prezzi bassi nei confronti di determinati importanti clienti del suo concorrente, avrebbe potuto eliminare quest’ultimo dal mercato interessato. Orbene, come emerge dall’ordinanza di rinvio, non si è potuto dimostrare il proposito eliminatorio della Post Danmark nei confronti di tale concorrente.

30      Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal governo danese, che nel presente procedimento formula osservazioni a sostegno delle conclusioni presentate dal Konkurrencerådet nel procedimento principale, il fatto che una pratica di un’impresa che detiene una posizione dominante possa, così come la politica di prezzi di cui al procedimento principale, essere qualificata come «discriminazione tramite i prezzi», vale a dire l’applicazione di prezzi diversi a clienti diversi o a diverse categorie di clienti per prodotti o servizi i cui costi sono gli stessi o, al contrario, l’applicazione di un unico prezzo a clienti per cui i costi dell’offerta variano, non può, di per sé, suggerire l’esistenza di un abuso diretto all’esclusione di un concorrente.

31      Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che, al fine di effettuare un confronto prezzi/costi, le autorità danesi della concorrenza sono ricorse non alla nozione di «costi variabili» menzionata nella giurisprudenza sviluppatasi in seguito alla citata sentenza AKZO/Commissione, bensì ad un’altra nozione, vale a dire quella designata da tali autorità con l’espressione «costi incrementali». A tale riguardo, in particolare dalle osservazioni scritte del governo danese nonché dalle risposte scritte ai quesiti della Corte risulta che tali autorità hanno definito i «costi incrementali» come «i costi destinati a sparire a corto o a medio termine (da tre a cinque anni), qualora la Post Danmark cessasse l’attività di distribuzione di posta non indirizzata». Inoltre, tale governo ha precisato che i «costi totali medi» sono stati, per parte loro, definiti come «costi incrementali medi ai quali è stata aggiunta una parte, stabilita tramite una stima, dei costi comuni della Post Danmark legati alle attività estranee all’obbligo di servizio universale».

32      Orbene, come rilevato da tale governo nelle sue risposte scritte ai suddetti quesiti, la controversia principale è caratterizzata dall’esistenza di rilevanti costi relativi al tempo stesso alle attività che rientrano nell’obbligo di servizio universale della Post Danmark e all’attività di distribuzione della posta non indirizzata. Tali costi «comuni» sono in particolare dovuti al fatto che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, la Post Danmark utilizzava sostanzialmente la stessa infrastruttura e lo stesso personale sia per l’attività di distribuzione della posta non indirizzata sia per quella ad essa riservata a titolo del suo obbligo di servizio universale relativo a determinate spedizioni indirizzate. Lo stesso governo precisa che, secondo il Konkurrencerådet, dal momento che l’attività di distribuzione, da parte della Post Danmark, della posta non indirizzata si avvaleva delle «risorse comuni del circuito di distribuzione» della stessa, i costi delle attività rientranti nell’obbligo di servizio universale avrebbero potuto essere ridotti su un periodo di 3‑5 anni qualora la Post Danmark avesse cessato la distribuzione di posta non indirizzata.

33      Alla luce di ciò, dal fascicolo, in particolare dai punti 148‑151 e 200 della decisione del Konkurrencerådet del 24 novembre 2004 citata al punto 13 della presente sentenza, risulta che, al fine di stimare i costi che esso ha definito «incrementali medi», il Konkurrencerådet ha in particolare tenuto conto non solo dei costi fissi e variabili attribuibili esclusivamente all’attività di distribuzione della posta non indirizzata, ma anche degli elementi definiti «costi variabili comuni», «75% dei costi di capacità logistiche comuni attribuibili» nonché «25% dei costi comuni non attribuibili».

34      Occorre rilevare che, nelle specifiche circostanze del procedimento principale, un siffatto metodo di attribuzione sembra diretto ad identificare la parte essenziale dei costi attribuibili all’attività di distribuzione della posta non indirizzata.

35      In base a tale stima è stato in particolare constatato che il prezzo proposto al gruppo Coop non consentiva alla Post Danmark di coprire i costi totali medi attribuiti all’attività globale di distribuzione della posta non indirizzata, ma le consentiva di coprire i costi incrementali medi relativi a tale attività, come stimati dalle autorità danesi della concorrenza.

36      Inoltre, è pacifico che, nel caso di specie, i prezzi proposti ai gruppi Spar e SuperBest sono stati stimati ad un livello superiore a tali costi totali medi, come stimati da dette autorità. Alla luce di ciò, non si può concludere che siffatti prezzi hanno effetti anticoncorrenziali.

37      Per quanto riguarda i prezzi applicati nei confronti del gruppo Coop, una politica di prezzi come quella di cui al procedimento principale non può essere qualificata come un abuso diretto all’esclusione di un concorrente, per il solo fatto che il prezzo applicato dall’impresa che detiene una posizione dominante ad un unico cliente si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi della medesima, come rispettivamente stimati nel procedimento principale.

38      Infatti, ove l’impresa che detiene una posizione dominante fissi i propri prezzi ad un livello che copre la parte essenziale dei costi attribuibili alla commercializzazione del prodotto o all’esecuzione della prestazione di servizi di cui trattasi, un concorrente altrettanto efficiente al pari di tale impresa, in linea di principio, avrà la possibilità di fare concorrenza a tali prezzi senza incorrere in perdite insostenibili nel lungo periodo.

39      Spetta al giudice del rinvio valutare le relative circostanze del procedimento principale alla luce della constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza. In ogni caso, occorre rilevare che il fascicolo a disposizione della Corte fa emergere, in particolare, il fatto che la Forbruger-Kontakt ha potuto mantenere la propria rete di distribuzione nonostante la perdita del volume di posta fornita dai tre clienti interessati e riacquisire, nel corso del 2007, la posta del gruppo Coop nonché quella del gruppo Spar nel periodo successivo.

40      Nel caso in cui il giudice del rinvio debba tuttavia constatare, in seguito a tale valutazione, l’esistenza di effetti anticoncorrenziali dovuti al comportamento della Post Danmark, va ricordato che è possibile per un’impresa che detiene una posizione dominante giustificare attività che possono incorrere nel divieto di cui all’articolo 82 CE (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, Racc. pag. 207, punto 184; del 6 aprile 1995, RTE e ITP/Commissione, C‑241/91 P e C‑242/91 P, Racc. pag. I‑743, punti 54 e 55, nonché TeliaSonera Sverige, cit., punti 31 e 75).

41      In particolare, una siffatta impresa può, a tal fine, dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM, 311/84, Racc. pag. 3261, punto 27), o che l’effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore (sentenze del 15 marzo 2007, British Airways/Commissione, C‑95/04 P, Racc. pag. I‑2331, punto 86, e TeliaSonera Sverige, cit., punto 76).

42      Sotto quest’ultimo profilo, spetta all’impresa che detiene una posizione dominante dimostrare che i vantaggi in termini di efficienza che possono risultare dal comportamento in questione neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori sui mercati interessati, che è stato o è possibile realizzare tali vantaggi in termini di efficienza grazie a detto comportamento, che quest’ultimo è indispensabile per realizzarli e che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale.

43      Nel caso di specie, è sufficiente, per quanto riguarda le considerazioni espresse al punto 11 della presente sentenza, rilevare che il solo fatto che un criterio basato espressamente sui vantaggi in termini di efficienza non figurasse tra gli elementi risultanti dai listini prezzi applicati dalla Post Danmark non può giustificare un rifiuto di tener conto, se del caso, di siffatti vantaggi in termini di efficienza, a condizione che l’effettività e la portata di questi ultimi siano stabilite conformemente ai requisiti di cui al punto 42 della presente sentenza.

44      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 82 CE dev’essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all’esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla medesima, come stimati nel procedimento all’origine del procedimento principale. Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali in circostanze come quelle di cui al detto procedimento, occorre esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all’esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 82 CE dev’essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all’esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla medesima, come stimati nel procedimento all’origine del procedimento principale. Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali in circostanze come quelle di cui al detto procedimento, occorre esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all’esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori.

Firme


* Lingua processuale: il danese.