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Ricorso proposto il 10 giugno 2010 - France Télécom / Commissione

(Causa T-258/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti M. van der Woude e D. Gillet)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione e

condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009, C (2009) 7426 def. 1, con cui si dichiara che l'indennità per oneri di pubblico servizio pari a EUR 59 milioni, concessa dalle autorità francesi a un consorzio di imprese finalizzato alla realizzazione e alla gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a super banda larga (progetto THD 92) nel dipartimento Hauts-de-Seine, non costituisce aiuto di Stato.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce due motivi relativi:

a una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, poiché la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando i quattro criteri di cui alla sentenza Altmark alla fattispecie, dal momento che:

il progetto THD 92 non persegue un obiettivo di interesse economico generale, bensì finalizzato alla competitività del dipartimento Hauts-de-Seine quale centro di affari internazionale;

il progetto THD 92 opererebbe in una "zona nera" e non costituirebbe una risposta a una debolezza del mercato e

la compensazione di EUR 59 milioni sarebbe sproporzionata e sarebbe stata attribuita in base a criteri di selezione non divulgati preventivamente;

a una violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE, poiché la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente, non avviando il procedimento di indagine formale e privando in tal modo la ricorrente della possibilità di difendere la sua posizione quale terzo interessato.

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1 - Aiuto di Stato N 331/2008 - Francia.