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Ricorso proposto il 26 giugno 2020 – Ryanair / Commissione

(Causa T-388/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) – Finlandia – COVID –19: Garanzia statale sul prestito a Finnair 1 ; e,

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l’aiuto faccia fronte a un grave turbamento dell’economia finlandese e violando l’obbligo di effettuare una ponderazione degli effetti positivi dell’aiuto rispetto ai suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (ossia il «test di bilanciamento»).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Autorizzando la Finlandia a riservare aiuti soltanto a Finnair, la Commissione europea ha ignorato il danno causato dalla crisi della COVID-19 a tali compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella connettività aerea della Finlandia. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che nella decisione la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

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1 Decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) – Finlandia -- COVID-19: Garanzia statale sul prestito a Finnair (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).