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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Commissione europea / Repubblica francese

(Causa C-625/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che la Repubblica francese, per l'insufficienza dei provvedimenti adottati ad attuare il primo pacchetto ferroviario, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza:

dell'art. 6, n. 3, e dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE 1, come modificata, nonché dell'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE 2;

dell'art. 6, nn. 2-5, della direttiva 2001/14/CE;

dell'art. 11 della direttiva 2001/14/CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, essa contesta alla convenuta di non rispettare tutti gli obblighi previsti dal primo pacchetto ferroviario, il quale impone non soltanto la separazione degli enti che garantiscono la gestione dei servizi ferroviari (in Francia la SNCF) da quelli incaricati di gestire l'infrastruttura (in Francia, la RFF), ma anche che le funzioni dette "essenziali" di ripartizione delle capacità ferroviarie, di percezione dei corrispettivi d'uso dell'infrastruttura e di rilascio delle licenze siano assicurati da organismi indipendenti. Orbene, la SNCF sarebbe incaricata di talune funzioni essenziali in materia di attribuzione dei tracciati, funzioni che essa eserciterebbe mediante la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF). Tale servizio specializzato non sarebbe indipendente dalla SNCF sul piano giuridico, né sui piani organizzativo e decisionale.

In secondo luogo, la Commissione fa valere che la disciplina nazionale non recepisce in modo corretto e completo i requisiti previsti dalla direttiva 2001/14/CE relativi alla instaurazione di un sistema di miglioramento delle prestazioni a livello della tariffazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria. La normativa francese apparirebbe problematica anche in quanto non prevede sufficienti misure di incentivazione a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei canoni d'accesso.

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1 - Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).