Language of document : ECLI:EU:T:2012:504





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2012 –
Italia / Commissione

(causa T‑257/10)

«Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Autorità del giudicato – Obbligo di motivazione»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Obbligo di previa notifica e di sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’aiuto – Portata – Comunicazione successiva delle misure alla Commissione – Relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti – Insufficienza (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 2 e 21) (v. punti 24-27)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 28)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’articolo 108 TFUE – Principio della tutela del legittimo affidamento – Tutela in capo ai beneficiari – Invocazione da parte dello Stato membro che ha concesso l’aiuto – Inammissibilità – Invocazione del principio da parte di uno Stato membro a favore di se medesimo– Inammissibilità – Inerzia della Commissione per un periodo relativamente lungo – Irrilevanza (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE) (v. punto 29)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Avvio di un procedimento d’indagine formale – Termine massimo di due mesi – Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 6) (v. punti 35-37, 39)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Decisione della Commissione adottata successivamente all’annullamento di una prima decisione per carenza di motivazione – Violazione – Insussistenza (Art. 107 TFUE) (v. punto 41)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Adozione di un nuovo atto in base agli atti preparatori precedenti – Ammissibilità (Art. 266 TFUE) (v. punti 44-47)

7.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 53-54, 74)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione – Esame dei progetti di aiuti – Portata (Art. 108 TFUE) (v. punti 63, 66-67)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 75-76)

10.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Decisione concernente aiuti diretti a finanziare spese di penetrazione commerciale in paesi terzi – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 77-79, 93-95, 97, 99-100)

11.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo – Decisione della Commissione adottata successivamente all’annullamento di una prima decisione per difetto di motivazione (v. punti 104, 111, 114)

12.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Aiuti di importanza minore – Regolamento n. 1998/2006 – Ambito di applicazione – Esclusione degli aiuti in favore di attività collegate all’esportazione – Nozione [Art. 107, § 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 1998/2006, art. 1, § 1, d)] (v. punti 117, 119-121, 124)

13.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Aiuti di importanza minore – Frazionamento di un aiuto superiore al massimale applicabile affinché una parte di esso possa beneficiare della regola de minimis – Inammissibilità (Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE) (v. punti 127-130)

14.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del relativo beneficiario quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Ininfluenza sulla validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza [Artt. 107, § 3, c), TFUE e 108, § 2, TFUE] (v. punti 135-137)

15.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Prestito concesso ad un tasso preferenziale – Rimborso della differenza tra gli interessi pagabili al tasso di mercato e quelli effettivamente versati – Valutazione del tasso di mercato rispetto ai tassi di interesse praticati al momento dell’approvazione del prestito [Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1] (v. punti 147, 150-152)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.