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Ricorso presentato il 4 giugno 2010 - Italia/Commissione

(Causa T-257/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l'aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002).

Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l'aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002), notificata con lettera del 25 marzo 2010 SG Greffe (2010) D/4224. Questa decisione, adottata in seguito alla sentenza della Corte nella causa C-494/06 P Commissione/Italia e WAM, che ha respinto l'impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che ha accolto i ricorsi introdotti dall'Italia e dalla WAM contro la Decisione 2006/177/CE della Commissione, riguardante l'aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) concesso dall'Italia a favore della WAM, ha qualificati come incompatibili col mercato comune le misure di aiuto sui tassi d'interesse concessi a WAM S.p.A., a norma della legge 394/81, concernenti misure a sostegno delle esportazioni italiane nel 1995 e 2000.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

Primo motivo. Violazione dell'art. 4 nn. 5 e del reg. CE 659/991 e del principio ne bis in idem. Si afferma a questo riguardo che la precedente decisione della Commissione sul medesimo aiuto adottata nel 2004 è stata annullata integralmente e retroattivamente dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia. Ciò ha determinato il silenzio assenso sull'aiuto, decorrente dalla decisione di avviare l'indagine formale nel gennaio 2003. Opera poi il principio ne bis in idem.

Secondo motivo. Violazione degli artt. 108 nn. 2 e 3 TFUE e degli artt. 4, 6, 7, 10, 13, 20 reg. CE 659/99. Secondo la Repubblica italiana la nuova decisione contiene un esame totalmente rinnovato dell'aiuto in questione. Essa avrebbe quindi dovuto essere adottata previa apertura di un procedimento di indagine formale in contraddittorio con lo Stato membro e con le parti interessate.

Terzo motivo. Violazione dell'autorità della cosa giudicata. Per la ricorrente le sentenze del Tribunale e della Corte pronunciate sul precedente aiuto hanno autorità di cosa giudicata sul fatto che l'aiuto non agevola esportazioni bensì spese di penetrazione commerciale su mercati terzi, e sul fatto che meri riferimenti generici ai principi in tema di aiuti di Stato incidenti direttamente sul mercato interno non sono sufficienti a motivare una decisione su un aiuto incidente direttamente su un mercato terzo, e per di più di importo esiguo. Tuttavia la Commissione nella nuova decisione ne ha eluso il giudicato, attenendosi solo apparentemente a questi principi.

Quarto motivo. Violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 20 reg. CE 659/99. Difetto di istruttoria. Precisa la ricorrente su questo punto che la nuova decisione è stata adottata utilizzando come elemento istruttorio uno studio universitario del 2009 sull'impresa beneficiaria, che non è stato comunicato alle parti interessate né è stato discusso con queste dalla Commissione prima di adottare la nuova decisione.

Quinto motivo. Violazione dell'art. 107 n. 1 TFUE, e degli artt. 1 n. 1 lett. d) e 2 reg. CE n. 1998/2006. Violazione del giudicato. Contraddittorietà. Secondo la Repubblica italiana, gli aiuti in questione ricadevano nell'applicazione del regolamento 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" in quanto inferiori ad EUR 200.000 nel triennio. Per questo essi non costituivano aiuti di Stato e non dovevano essere notificati. Quel regolamento si applicava perché era cosa giudicata che non si trattava di aiuti all'esportazione.

Sesto motivo. Violazione dell'art. 107 n. 3 lett. c) ed e) TFUE, e dell'art. 4 nn. 1 e 2 reg. CE n. 70/2001. In ogni caso si trattava di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 107 n. 3 lett. c) TFUE, perché diretti a favorire l'attività di internazionalizzazione delle imprese comunitarie. La decisione ha omesso questo esame.

Settimo motivo. Violazione dell'art. 14 reg. CE n. 659/99 e del principio di proporzionalità. In ogni caso, l'aiuto da recuperare è stato calcolato in eccesso: l'aiuto effettivo è dato dalla differenza tra il tasso di riferimento al momento delle singole erogazioni delle rate del finanziamento e il tasso agevolato, non dalla differenza tra il tasso di riferimento vigente nel momento (di molto anteriore) in cui i finanziamenti vennero concessi e il suddetto tasso agevolato.

La Repubblica italiana fa anche valere una violazione dell'obbligo di motivazione, nonché del principio di affidamento.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1)