Language of document : ECLI:EU:T:2023:735

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

22 novembre 2023 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Diritto di proprietà – Diritto di essere ascoltato – Diritto a un ricorso effettivo – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito»

Nelle cause riunite T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20,

Antonio Del Valle Ruíz, residente in Città del Messico (Messico), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da B. Fernández García, J. Álvarez González e P. Rubio Escobar, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑302/20,

sostenuti da

Aeris Invest Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da R. Vallina Hoset e M. Varela Suárez, avvocati,

interveniente nella causa T‑302/20,

José María Arias Mosquera, residente in Madrid (Spagna), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (2), rappresentati da Fernández García, Álvarez González e Rubio Escobar,

ricorrenti nella causa T‑303/20,

Calatrava Real State 2015, SL, con sede in Madrid, rappresentata da Fernández García, Álvarez González e Rubio Escobar,

ricorrente nella causa T‑307/20,

contro

Comitato di risoluzione unico [SRB (CRU)] rappresentato da M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz, L. Forestier e J. Rius Riu, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, V. Del Pozo Espinosa de los Monteros e L. Hesse, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

interveniente nelle cause riunite T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, G. De Baere (relatore), G. Steinfatt, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, il sig. Antonio Del Valle Ruíz e altre 36 persone fisiche o giuridiche i cui nomi figurano in allegato, il sig. José María Arias Mosquera e altre 28 persone fisiche o giuridiche i cui nomi figurano in allegato, e la Calatrava Real State 2015, SL, chiedono l’annullamento della decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico (SRB) del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, SA (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        I ricorrenti sono persone fisiche e giuridiche che erano azionisti del Banco Popular Español (in prosieguo: il «Banco Popular») prima dell’adozione di un programma di risoluzione nei confronti di quest’ultimo.

3        Il 7 giugno 2017, la sessione esecutiva del SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular (in prosieguo: il «programma di risoluzione»), sulla base del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

4        Prima dell’adozione del programma di risoluzione, il 23 maggio 2017, a seguito di una procedura di gara, il SRB ha incaricato quale perito la società di revisione Deloitte Réviseurs d’Entreprises (in prosieguo: la «società incaricata della valutazione») nell’ambito della preparazione di un’eventuale risoluzione del Banco Popular. Alla società incaricata della valutazione è stato aggiudicato un contratto specifico a seguito di una gara nell’ambito di un contratto quadro multiplo di servizi che il SRB aveva stipulato con sei società di revisione, tra cui la società incaricata della valutazione. Conformemente al contratto specifico, il compito della società incaricata della valutazione comprendeva la realizzazione di una valutazione del Banco Popular prima di un’eventuale risoluzione nonché la valutazione della differenza di trattamento prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, successivamente a una potenziale risoluzione.

5        Il 5 giugno 2017, il SRB ha adottato una prima valutazione, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 806/2014, che era intesa ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

6        Il 6 giugno 2017, la società incaricata della valutazione ha consegnato al SRB una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), redatta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

7        Nel programma di risoluzione, il SRB, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, ha deciso di sottoporre il Banco Popular a una procedura di risoluzione. Il SRB ha deciso di svalutare e convertire gli strumenti di capitale del Banco Popular ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 806/2014 e di applicare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, trasferendo le azioni a un acquirente.

8        Il SRB ha deciso di annullare il 100% delle azioni del Banco Popular, di convertire e svalutare l’intero valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi dal Banco Popular e di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dal Banco Popular in «nuove azioni II». Al termine di una procedura di vendita trasparente ed aperta realizzata dall’autorità di risoluzione spagnola, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna), le «nuove azioni II» sono state cedute al Banco Santander SA contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1. Successivamente, il Banco Santander è succeduto a titolo universale al Banco Popular, il 28 settembre 2018, nell’ambito di una fusione per incorporazione.

9        Il 7 giugno 2017, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2017/1246, che approva il programma di risoluzione per il Banco (GU 2017, L 178, pag. 15).

10      Il 14 giugno 2018, la società incaricata della valutazione ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento, prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, realizzata al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (in prosieguo: la «valutazione 3»). Il 31 luglio 2018, la società incaricata della valutazione ha inviato al SRB un addendum a tale valutazione, correggendo alcuni errori formali.

11      Nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione ha stimato il trattamento che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stato adottato il programma di risoluzione. Essa ha proceduto a tale valutazione nel quadro di uno scenario di liquidazione applicando la Ley 22/2003, Concursal (legge 22/2003 sul fallimento), del 9 luglio 2003 (BOE n. 164, del 10 luglio 2003, pag. 26905).

12      La società di valutazione ha indicato che lo scenario ipotetico di liquidazione era stato preparato sulla base di informazioni finanziarie non sottoposte a revisione del 6 giugno 2017 o, se non disponibili, del 31 maggio 2017. Essa ha ritenuto che l’apertura di una procedura ordinaria di insolvenza per il Banco Popular il 7 giugno 2017 avrebbe portato a una liquidazione non pianificata. Al fine di valutare i valori di realizzazione delle attività, la società incaricata della valutazione ha preso in considerazione tre scenari temporali alternativi di liquidazione, di 18 mesi, di 3 anni e di 7 anni, ciascuno dei quali comprendeva una migliore e una peggiore ipotesi. Essa ha concluso che, in ciascuna di tali ipotesi, per gli azionisti interessati e i creditori subordinati non era da attendersi alcun recupero nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza e che non esisteva quindi una differenza di trattamento rispetto al trattamento risultante dall’azione di risoluzione.

13      Il 6 agosto 2018, il SRB ha pubblicato sul suo sito Internet il proprio avviso del 2 agosto 2018 in merito alla decisione preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular e l’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132), nonché una versione non riservata della valutazione 3. Il 7 agosto 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione riguardante l’avviso del SRB (GU 2018, C 277 I, pag. 1).

14      Nella decisione preliminare, il SRB ha ritenuto che dalla valutazione 3 risultasse che non vi era differenza tra il trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione del Banco Popular e quello che avrebbero ricevuto se quest’ultimo fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione. Il SRB ha deciso, in via preliminare, di non essere tenuto a versare un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

15      Per poter prendere una decisione definitiva sulla necessità o meno di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati, il SRB li ha invitati a comunicargli il proprio interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati in merito alla decisione preliminare, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

16      Il SRB ha indicato che il procedimento relativo al diritto di essere ascoltati si sarebbe svolto in due fasi.

17      In una prima fase, la fase di iscrizione, gli azionisti e i creditori interessati erano invitati a manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati mediante un modulo di iscrizione online dedicato entro il 14 settembre 2018. In seguito, il SRB doveva verificare se ciascuna parte che aveva manifestato il proprio interesse possedesse lo status di azionista o di creditore interessato. Gli azionisti e i creditori interessati dovevano fornire la prova della loro identità e la prova di essere in possesso, alla data del 6 giugno 2017, di uno o più strumenti di capitale del Banco Popular che erano stati svalutati o convertiti e ceduti nell’ambito della risoluzione.

18      In una seconda fase, la fase di consultazione, gli azionisti e i creditori interessati che avevano manifestato il proprio interesse a esercitare il diritto di essere ascoltati durante la prima fase e il cui status era stato verificato dal SRB, potevano presentare le loro osservazioni sulla decisione preliminare a cui era allegata la valutazione 3.

19      Il 16 ottobre 2018, il SRB ha annunciato che gli azionisti e i creditori idonei sarebbero stati invitati a presentare le loro osservazioni scritte sulla decisione preliminare a partire dal 6 novembre 2018. Il 6 novembre 2018, il SRB ha inviato agli azionisti e ai creditori ammissibili un collegamento personale unico che dava accesso su Internet a un modulo che consentiva loro di presentare, entro il 26 novembre 2018, osservazioni sulla decisione preliminare nonché sulla versione non riservata della valutazione 3.

20      Al termine della fase di consultazione, il SRB ha esaminato le osservazioni pertinenti degli azionisti e dei creditori interessati relative alla decisione preliminare. Esso ha chiesto alla società incaricata della valutazione di fornirgli un documento contenente la sua valutazione delle osservazioni pertinenti relative alla valutazione 3 e di esaminare se la valutazione 3 fosse ancora valida alla luce di tali osservazioni.

21      Il 18 dicembre 2019, la società incaricata della valutazione ha fornito al SRB la sua valutazione intitolata «Documento esplicativo sulla valutazione della differenza di trattamento» (in prosieguo: il «documento esplicativo»). Nel documento esplicativo, la società incaricata della valutazione ha confermato che la strategia e i vari scenari ipotetici di liquidazione descritti nella valutazione 3, così come le metodologie seguite e le analisi condotte, restavano validi.

22      Il 17 marzo 2020 il SRB ha adottato la decisione impugnata. Un comunicato relativo a tale decisione è stato pubblicato il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 91, pag. 2).

23      Nella decisione impugnata, il SRB ha ritenuto che l’impresa di valutazione fosse indipendente conformemente ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e al capo IV regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU 2016, L 184, pag. 1).

24      Nel titolo 5 «Valutazione 3» della decisione impugnata, il SRB ha considerato il contenuto della valutazione 3 e ha ritenuto che essa fosse conforme al quadro giuridico applicabile e che fosse sufficientemente motivata e completa così da costituire il fondamento di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014. Esso ha ritenuto che la valutazione 3 valutasse gli elementi necessari previsti all’articolo 20, paragrafo 17, del regolamento n. 806/2014 e nel regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito di una risoluzione (GU 2018, L 67, pag. 3).

25      Al punto 6 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato le «[o]sservazioni presentate dagli azionisti e dai creditori interessati nonché [la] loro valutazione». Nel titolo 6.1 «Valutazione della pertinenza» della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che alcune di tali osservazioni, che non erano relative né alla sua decisione preliminare né alla valutazione 3, non erano pertinenti in quanto non rientravano nel procedimento relativo al diritto di essere ascoltati. Nel titolo 6.2 della decisione impugnata, esso ha proceduto all’«Esame delle osservazioni pertinenti» trasmesse dagli azionisti e dai creditori interessati, relative all’indipendenza della società incaricata della valutazione e al contenuto della valutazione 3, raggruppate per tema.

26      Il SRB ha concluso che, dalla valutazione 3, letta congiuntamente al documento esplicativo e alle conclusioni enunciate nel titolo 6.2 della decisione impugnata, risultava che non esisteva alcuna differenza tra il trattamento di cui gli azionisti e creditori interessati erano stati effettivamente oggetto e quello che avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione.

27      Di conseguenza, il SRB ha deciso che:

«Articolo 1

Valutazione

Al fine di determinare se debba essere concesso un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti del Banco Popular, la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito della risoluzione, prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, è stabilita conformemente all’allegato I della presente decisione, in combinato disposto con il documento esplicativo di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Indennizzo

Gli azionisti e i creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti del Banco Popular non hanno diritto a un indennizzo del Fondo di risoluzione unico in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

Articolo 3

Destinatario della decisione

Tale decisione è indirizzata al FROB, nella sua qualità di autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014».

 Conclusioni delle parti

28      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il SRB e il Regno di Spagna alle spese.

29      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

30      Nella causa T‑302/20, l’interveniente Aeris Invest Sàrl chiede che il Tribunale voglia:

–        accogliere il ricorso;

–        condannare il SRB alle spese.

31      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

32      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi. Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014. Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014. Il terzo motivo di ricorso verte sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Il quarto motivo di ricorso verte sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta. Il quinto motivo di ricorso verte sulla violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 e dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

33      In via preliminare, va osservato che la giurisprudenza ha circoscritto la portata del controllo esercitato dal Tribunale tanto in situazioni in cui l’atto impugnato è fondato su una valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi quanto nel caso di valutazioni economiche complesse.

34      Da un lato, per quanto riguarda situazioni nelle quali le autorità dell’Unione europea dispongono di un ampio potere discrezionale, segnatamente quanto alla valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi per determinare la natura e l’ampiezza delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In un siffatto contesto, il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito [v. sentenze del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 105 e giurisprudenza ivi citata].

35      Dall’altro lato, per quanto riguarda il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalle autorità dell’Unione, si tratta di controllo ristretto che si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché all’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Nell’ambito di tale controllo, non spetta dunque al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella dell’autorità dell’Unione competente [v. sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 106 e giurisprudenza ivi citata].

36      Poiché le decisioni del SRB volte a stabilire se debba essere concesso un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione effettuate nei confronti di un’entità sono fondate su valutazioni economiche e tecniche altamente complesse, si deve ritenere che i principi risultanti dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 34 e 35 si applichino al controllo che il giudice è chiamato ad esercitare.

37      Orbene, benché sia riconosciuto al SRB un potere discrezionale in materia economica e tecnica, ciò non implica, tuttavia, che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, fornita dal SRB, dei dati di natura economica su cui si basa la sua decisione. Infatti, come dichiarato dalla Corte, anche nel caso delle valutazioni complesse, il giudice dell’Unione deve verificare non soltanto l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono tratte [v. sentenze dell’11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commissione e Polonia, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, punto 117 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 108 e giurisprudenza ivi citata].

38      A tale riguardo, per dimostrare che il SRB sia incorso in un errore manifesto di valutazione nell’esame dei fatti, tale da giustificare l’annullamento del programma di risoluzione, gli elementi di prova forniti dal ricorrente devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate in detto programma [v., per analogia, sentenze del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, punto 72, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].

39      Di conseguenza, un motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto se, nonostante gli elementi dedotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida in ogni circostanza (v. sentenze del 27 settembre 2018, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE, T‑116/17, non pubblicata, EU:T:2018:614, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 novembre 2020, BMC/Impresa comune Clean Sky 2, T‑71/19, non pubblicata, EU:T:2020:567, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

40      Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che, quando le istituzioni dispongono di un potere discrezionale, il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione è di importanza ancora più fondamentale. Tra queste garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Soltanto così il giudice dell’Unione sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014

41      I ricorrenti sostengono che la perizia da essi allegata ai ricorsi dimostra che la valutazione 3 si basa su premesse inesatte e utilizza criteri che non sono adeguati per la valutazione del Banco Popular. Essi indicano che l’analisi contenuta in tale relazione giustifica 19 critiche nei confronti della valutazione 3 enunciate nei ricorsi.

42      I ricorrenti affermano che la perizia allegata ai ricorsi ha dimostrato, sulla base della valutazione ivi contenuta, che il capitale sociale del Banco Popular ammontava a circa EUR 5,974 miliardi alla data della risoluzione e che essi avrebbero quindi ricevuto un trattamento migliore nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che nell’ambito della risoluzione.

43      Il SRB deduce che tale motivo è irricevibile in quanto i ricorrenti menzionano 19 errori contenuti nella valutazione 3, sotto forma di 19 affermazioni di una sola frase, le quali costituiscono affermazioni molto generiche, che non sono di per sé comprensibili e possono essere comprese solo basandosi sulla perizia allegata ai ricorsi. I ricorsi non contengono né argomenti né fatti a sostegno di tali affermazioni.

44      Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno.

45      Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che esso potrebbe considerare come costituenti il fondamento del ricorso, poiché gli allegati hanno una funzione meramente probatoria e strumentale [v. sentenze del 3 marzo 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punti 68 e 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 299 e giurisprudenza ivi citata].

46      Occorre rilevare che, nel primo motivo di ricorso, come osservato dal SRB, i ricorrenti si limitano a formulare 19 affermazioni molto generiche relative a talune valutazioni esposte nella valutazione 3 dalla società incaricata della valutazione. Le prime sei affermazioni riguardano lo scenario di liquidazione del Banco Popular e le altre riguardano la valutazione di diverse categorie di attività effettuata nella valutazione 3.

47      I ricorrenti si limitano a indicare che tali affermazioni sono giustificate dall’analisi contenuta nella perizia allegata ai ricorsi. Essi rinviano così in modo globale alla perizia allegata ai ricorsi, la quale conta 87 pagine e comprende 76 pagine di allegati e non fanno alcun riferimento alle parti della perizia che sarebbero alla base di ciascuna di tali 19 affermazioni.

48      Lo stesso vale per la conclusione dei ricorrenti secondo la quale dalla loro perizia risulterebbe che essi avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza che nell’ambito della risoluzione.

49      Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 45, non spetta al Tribunale ricercare in tale perizia gli elementi che giustificano ciascuna di tali affermazioni. Pertanto, occorre rilevare che la formulazione del presente motivo di ricorso non può consentire al Tribunale di decidere sui ricorsi, se del caso, senza altre informazioni a sostegno e che sarebbe contrario alla funzione puramente probatoria e strumentale degli allegati che questi possano servire ai fini di una dimostrazione dettagliata di un’affermazione presentata in maniera insufficientemente chiara e precisa nei ricorsi. Pertanto, occorre respingere in quanto irricevibile l’argomento che rinvia in modo globale alla perizia figurante in allegato ai ricorsi.

50      Ne deriva che il Tribunale non è in grado, sulla base del contenuto dei ricorsi, di individuare con precisione gli argomenti sui quali esso potrebbe ritenere fondato tale motivo.

51      Ne consegue che tale motivo è semplicemente enunciato senza essere suffragato da un’argomentazione, contrariamente alla norma prevista all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, e che esso deve essere respinto in quanto irricevibile.

52      Peraltro, occorre aggiungere che tale conclusione non pregiudica la ricevibilità della perizia allegata ai ricorsi né di argomenti sollevati dai ricorrenti negli altri motivi di ricorso che siano fondati su tale perizia e che siano sufficientemente suffragati.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014

53      I ricorrenti sostengono che il SRB ha violato due condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014.

54      L’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014 così dispone:

«Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione».

55      In una prima parte, i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non ha valutato se gli ex azionisti del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, dato che la procedura ordinaria di insolvenza è stata assimilata a una liquidazione. In una seconda parte, essi sostengono che la valutazione 3 non è stata effettuata da una persona indipendente.

 Sulla prima parte, relativa alla determinazione dello scenario controfattuale

56      I ricorrenti contestano lo scenario controfattuale utilizzato nella valutazione 3 al fine di accertare il trattamento che avrebbero ricevuto gli azionisti e i creditori interessati se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, ossia lo scenario di liquidazione. Con una prima censura, essi sostengono che la normativa applicabile privilegerebbe una soluzione alternativa alla liquidazione. Con una seconda censura, sollevata in subordine, essi deducono che, supponendo che sia applicabile uno scenario di liquidazione, la normativa spagnola non imporrebbe una cessione delle attività individualmente o per portafoglio.

–       Sulla prima censura, diretta a contestare l’utilizzo di uno scenario di liquidazione

57      I ricorrenti, sostenuti dalla Aeris Invest, affermano che il SRB è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il trattamento ipotetico nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza implicasse la presa in considerazione di uno scenario di liquidazione. Essi ritengono che, secondo la normativa spagnola, il concordato costituisca l’esito prioritario della procedura fallimentare.

58      I ricorrenti sostengono che il concordato sarebbe incoraggiato, nella normativa spagnola, da una serie di misure dirette a ottenere la soddisfazione dei creditori mediante l’accordo contenuto in un negozio giuridico. Essi ritengono che il SRB abbia interpretato tale normativa nel modo più favorevole ai propri interessi, poiché la valutazione del Banco Popular in uno scenario di liquidazione è inferiore a quella che sarebbe stata ottenuta nell’ambito di un concordato.

59      Nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, la valutazione 3 doveva determinare se gli azionisti e i creditori interessati fossero stati trattati meno favorevolmente nell’ambito della risoluzione di quanto non lo sarebbero stati se il Banco Popular fosse stato «liquidato con procedura ordinaria di insolvenza». Esso ha rilevato, al pari della società incaricata della valutazione nel documento esplicativo (punto 5.1.5), che la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (legge 11/2015 sul salvataggio e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di servizi di investimento), del 18 giugno 2015 (BOE n. 146, del 19 giugno 2015, pag. 50797), che recepisce la direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), prevede specificamente che la valutazione della differenza di trattamento debba essere effettuata supponendo che l’entità sia entrata in una procedura di liquidazione.

60      In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti del regolamento n. 806/2014, occorre ricordare che la valutazione prevista all’articolo 20, paragrafo 16, di tale regolamento mira a valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.

61      In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 17, del regolamento n. 806/2014, la valutazione di cui al paragrafo 16 del medesimo articolo accerta la differenza di trattamento tra il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione e il trattamento che avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione della decisione sull’azione di risoluzione.

62      Tale valutazione mira ad attuare il principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato, enunciato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che «nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall’articolo 29».

63      In applicazione di tale principio, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 indica che il SRB può ricorrere al Fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di «pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 16».

64      Pertanto, dalle citate disposizioni del regolamento n. 806/2014 risulta chiaramente che il riferimento, contenuto nell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, al trattamento che gli azionisti e creditori dell’entità avrebbero ricevuto se quest’ultima fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza si riferisce al loro trattamento ipotetico in caso di liquidazione dell’entità.

65      Inoltre, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/344, la metodologia per effettuare la valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza. I fattori da considerare per la valutazione di questi flussi di cassa, indicati all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato 2018/344, mirano a determinare il valore delle attività, a seconda che siano o meno negoziate su un mercato attivo, nel contesto di un’ipotetica cessione. L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento delegato 2018/344 prevede inoltre che gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile.

66      Ne consegue che il metodo di valutazione del trattamento che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto nell’ambito di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza definito nel regolamento delegato 2018/344 corrisponde alla realizzazione delle attività dell’ente e quindi a una liquidazione quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento n. 806/2014.

67      Per quanto riguarda il meccanismo di indennizzo degli azionisti e dei creditori di un’entità sottoposta a un’azione di risoluzione istituito dal regolamento n. 806/2014, il considerando 62 di tale regolamento precisa quanto segue:

«L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l’entità fosse stata liquidata nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell’entità nel corso della procedura di liquidazione, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’entità nella sua integralità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza».

68      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 18, lettere a) e b), del regolamento n. 806/2014, la valutazione della differenza di trattamento prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del medesimo regolamento presuppone che un ente soggetto a risoluzione, che è stato interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull’azione di risoluzione e che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate.

69      Occorre altresì ricordare che l’adozione di un’azione di risoluzione nei confronti di un’entità presuppone che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, vale a dire che l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto, che non esistano altre misure di natura privata o di vigilanza tali da evitarne il dissesto in tempi ragionevoli e che l’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014, l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

70      Pertanto, un’azione di risoluzione costituisce un’alternativa alla liquidazione di un’entità quando l’interesse pubblico lo richiede.

71      A tenore dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014, volto ad attuare il principio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, agli azionisti e ai creditori viene riconosciuto, nell’ambito della procedura suddetta, il diritto a un rimborso o a un indennizzo dei loro crediti che non deve essere inferiore al valore stimato di quanto essi avrebbero recuperato se la totalità dell’ente o dell’impresa di cui trattasi fosse stata liquidata nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza [v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, punto 48].

72      Ne consegue che, per accertare la differenza di trattamento, il confronto si riferisce al trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione e alla valutazione della loro situazione nel caso in cui la misura di risoluzione non fosse stata adottata, ossia nel caso in cui l’entità fosse stata liquidata.

73      In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile, il confronto con il trattamento che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza si riferisce alla procedura nazionale a cui l’ente sarebbe stato sottoposto se non fosse stato oggetto di un’azione di risoluzione.

74      A questo proposito, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/344 prevede che:

«Nella determinazione dell’importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il perito tiene conto dei seguenti elementi:

a)      la disciplina fallimentare applicabile e le relative prassi vigenti nell’ordinamento interessato che possono incidere su fattori quali il periodo di cessione atteso o i tassi di recupero attesi;

(...)».

75      Di conseguenza, la Aeris Invest non può validamente sostenere che il diritto spagnolo non fosse applicabile nel determinare lo scenario controfattuale per il Banco Popular.

76      Orbene, come indicato dal Regno di Spagna, il legislatore spagnolo, quando ha disciplinato la valutazione della differenza di trattamento, non ha preso in considerazione un’ipotesi diversa da quella della liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

77      A tale riguardo, il Real Decreto 1012/2015 por el que se desarrolla la Ley 11/2015, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito (regio decreto 1012/2015 recante attuazione della legge 11/2015 e modifica del regio decreto 2606/1996, del 20 dicembre 1996, relativo ai fondi di garanzia dei depositi degli enti creditizi), del 6 novembre 2015 (BOE n. 267, del 7 novembre 2015, pag. 105911), che recepisce la direttiva 2014/59, contiene disposizioni specifiche per la valutazione della differenza di trattamento.

78      L’articolo 10, paragrafo 2, del regio decreto 1012/2015 prevede che la valutazione debba determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’entità oggetto di risoluzione fosse stata sottoposta a procedura di liquidazione al momento dell’adozione della decisione di risoluzione.

79      A questo proposito, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regio decreto 1012/2015 stabilisce che la valutazione parte dal presupposto che l’entità interessata dalle azioni di risoluzione sarebbe stata liquidata nell’ambito della procedura di insolvenza al momento dell’adozione della decisione di risoluzione.

80      Pertanto, nel contesto della valutazione della differenza di trattamento a seguito di una risoluzione decisa dal FROB, la legge spagnola prevede che lo scenario controfattuale sia uno scenario di liquidazione dell’entità, tenendo conto delle disposizioni della legge 22/2003 relative alla liquidazione.

81      A questo proposito, come rilevato dal Regno di Spagna, la nozione di «liquidazione», di cui agli articoli 148 e 149 della legge 22/2003, consiste nella realizzazione dei beni e dei diritti dell’impresa fallita al fine di soddisfare i creditori con quanto è stato ottenuto e corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento n. 806/2014.

82      Inoltre, l’articolo 100 della legge 22/2003 relativo al concordato è incluso nel Titolo V della stessa legge, intitolato «Fasi della liquidazione o del concordato». Ne consegue che la legge 22/2003, che è la legge generale sul fallimento, prevede che il concordato con i creditori costituisca una soluzione alternativa alla liquidazione al termine della fase comune della procedura fallimentare. A tale riguardo, i ricorrenti ammettono che, secondo le disposizioni della legge 22/2003, il concordato e la liquidazione costituiscono due soluzioni che si escludono reciprocamente.

83      Pertanto, il regio decreto 1012/2015, prevedendo espressamente che la differenza di trattamento debba essere valutata tenendo conto del presupposto che l’entità sia entrata nella fase di liquidazione, ha escluso la possibilità di applicare la soluzione alternativa costituita dal concordato con i creditori.

84      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le disposizioni applicabili del diritto spagnolo prevedono che la determinazione della differenza di trattamento debba basarsi su uno scenario di liquidazione. I ricorrenti e la Aeris Invest sostengono quindi erroneamente che il contesto normativo applicabile consentiva di ipotizzare uno scenario controfattuale che tenesse conto di una soluzione concordataria con i creditori.

85      L’affermazione dei ricorrenti e della Aeris Invest secondo cui la soluzione del concordato con i creditori sarebbe favorita nella procedura ordinaria di insolvenza in Spagna non è quindi pertinente.

86      Ne deriva che ricorrenti e la Aeris Invest affermano a torto che il SRB sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che il trattamento ipotetico nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza implicasse la presa in considerazione di uno scenario di liquidazione.

87      Pertanto, la prima censura dev’essere respinta.

–       Sulla seconda censura, diretta a contestare la cessione delle attività individualmente o per portafoglio

88      I ricorrenti deducono che, anche supponendo che fosse necessario prevedere uno scenario di liquidazione, il SRB avrebbe violato la normativa applicabile in quanto l’applicazione di una procedura di liquidazione non implica necessariamente la vendita delle attività individualmente o per portafoglio, ossia la metodologia utilizzata dalla società incaricata della valutazione nella valutazione 3. La legge 22/2003 darebbe la priorità alla salvaguardia e alla continuità delle imprese e quindi alla cessione totale o per unità di produzione.

89      I ricorrenti e la Aeris Invest sostengono che il Banco Popular avrebbe potuto proseguire la sua attività, tenuto conto della sua posizione di liquidità e del fatto che la sua autorizzazione bancaria non gli sarebbe stata revocata.

90      I ricorrenti rinviano alla perizia allegata ai ricorsi, secondo la quale il risultato della liquidazione del Banco Popular mediante la vendita dell’ente nella sua totalità o per unità di produzione avrebbe comportato che il capitale sociale di quest’ultimo sarebbe stato superiore a quello che figura nella valutazione 3 e dalla quale risulterebbe che essi avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello di cui sono stati oggetto nell’ambito della risoluzione.

91      Nel caso di specie, occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui il programma di risoluzione non fosse stato adottato, l’alternativa consisteva nella liquidazione del Banco Popular con procedura ordinaria di insolvenza [sentenza del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 421].

92      A tale riguardo, nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che, conformemente alla valutazione 3, alla luce delle circostanze del caso di specie e, in particolare, dell’incapacità del Banco Popular di pagare i propri debiti in scadenza, l’apertura di una procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione avrebbe condotto a una liquidazione del Banco Popular, che avrebbe comportato una realizzazione accelerata delle attività, senza prezzo minimo vincolante, e il pagamento della realizzazione netta ai creditori conformemente alla gerarchia stabilita dalla legge 22/2003.

93      Occorre altresì menzionare che l’argomento dei ricorrenti secondo cui lo scenario controfattuale rispetto all’azione di risoluzione non implicava necessariamente l’ipotesi di una liquidazione del Banco Popular era già stato sollevato da taluni azionisti e creditori interessati nell’ambito del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati.

94      Nella decisione impugnata, il SRB ha rilevato che essi avevano dedotto che si sarebbe potuta trovare una soluzione proveniente dal settore privato oppure che lo scenario controfattuale avrebbe dovuto basarsi sulla vendita del Banco Popular quale impresa in attività, poiché quest’ultimo era ancora in attività sul mercato alla data di adozione del programma di risoluzione. In particolare, il SRB ha indicato che taluni azionisti e creditori interessati sostenevano che i creditori avrebbero potuto concludere un accordo (un concordato) che avrebbe impedito la liquidazione del Banco Popular. Altri avevano osservato che la procedura di insolvenza spagnola prevedeva la possibilità di un’insolvenza prestabilita, con la quale le attività redditizie dell’entità erano separate e vendute come società in attività. Essi hanno affermato che tale soluzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla società incaricata della valutazione, al momento della definizione della strategia di liquidazione, poiché avrebbe consentito di preservare meglio il valore di avviamento del Banco Popular.

95      Il SRB ha rilevato che, fatti salvi i requisiti previsti dal regolamento n. 806/2014 e dal diritto nazionale applicabile, la società incaricata della valutazione aveva spiegato, nel documento esplicativo, le ragioni per le quali non era possibile, nel caso del Banco Popular, realizzare una vendita in quanto impresa in attività (mediante una procedura di insolvenza prestabilita o altrimenti), né organizzare un concordato. A questo proposito, da un lato, la società incaricata della valutazione aveva indicato che, tenuto conto della posizione di liquidità del Banco Popular alla data della risoluzione e della valutazione della Banca centrale europea (BCE) sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, quest’ultimo non avrebbe potuto continuare a funzionare mentre sarebbero state avviate trattative, comportando una distruzione di valore significativa. Il SRB ha aggiunto che una lettera del direttore generale del Banco Popular, del 6 giugno 2017, corroborava la conclusione secondo cui la posizione di liquidità del Banco Popular non gli consentiva di proseguire le sue attività. Dall’altro lato, la società incaricata della valutazione aveva ritenuto che l’autorizzazione bancaria del Banco Popular sarebbe stata revocata, in quanto le condizioni per la sua revoca previste dalla normativa spagnola sarebbero state soddisfatte. Essa aveva indicato che l’autorizzazione bancaria era necessaria per accettare i depositi dei clienti, che erano essenziali per la prosecuzione delle attività del Banco Popular o per la sua vendita in quanto impresa in attività.

96      Il SRB ha inoltre osservato che la società incaricata della valutazione aveva menzionato, nel documento esplicativo, che la creazione di una «banca buona» e di una «banca cattiva» non era prevista dalla legge 22/2003 e che, in ogni caso, la sua attuazione avrebbe richiesto tempistiche che all’epoca non erano disponibili.

97      Il SRB ha concluso che la società incaricata della valutazione aveva effettuato un’adeguata valutazione dello scenario di liquidazione utilizzato nella valutazione 3.

98      I ricorrenti e la Aeris Invest sostengono che lo scenario controfattuale di liquidazione avrebbe dovuto fondarsi sull’ipotesi secondo cui il Banco Popular era in grado di proseguire le sue attività.

99      A tale riguardo, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 20, paragrafi 17 e 18, del regolamento n. 806/2014, il trattamento che avrebbero ricevuto gli azionisti e i creditori interessati se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza deve essere determinato al momento dell’adozione del programma di risoluzione.

100    Pertanto, lo scenario controfattuale di liquidazione previsto nella valutazione 3 doveva essere definito alla luce della situazione del Banco Popular alla data della risoluzione, ossia il dissesto o il rischio di dissesto.

101    Infatti, occorre rilevare che il SRB ha ritenuto, nel programma di risoluzione, che le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 fossero soddisfatte e che la Commissione, considerando, nella decisione 2017/1246 che il programma di risoluzione fosse conforme alle disposizioni del regolamento n. 806/2014, lo ha approvato. Ne deriva che, alla data di adozione del programma di risoluzione, in primo luogo, il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto, in secondo luogo, che non esistevano altre misure che avrebbero potuto evitare il dissesto del Banco Popular in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, che un’azione di risoluzione sotto forma di strumento per la vendita dell’attività d’impresa del Banco Popular era necessaria nell’interesse pubblico.

102    Orbene, occorre rilevare che gli argomenti dei ricorrenti e della Aeris Invest secondo i quali la società incaricata della valutazione avrebbe dovuto prevedere uno scenario di liquidazione che tenesse conto dell’ipotesi in cui il Banco Popular fosse stato in grado di proseguire le sue attività sono in contraddizione con gli elementi di fatto accertati alla data della risoluzione nonché con la decisione di sottoporre il Banco Popular a una procedura di risoluzione.

103    Infatti, ritenere che il Banco Popular fosse stato in grado di proseguire le sue attività alla data della risoluzione avrebbe come conseguenza di mettere in discussione il fatto che le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 fossero soddisfatte alla data di adozione del programma di risoluzione e, pertanto, equivarrebbe a contestare la legittimità di quest’ultimo. Orbene, è sufficiente rilevare che il programma di risoluzione non è oggetto del presente ricorso.

104    Ne consegue che i ricorrenti non possono validamente sostenere che il SRB sia incorso in un errore manifesto approvando la valutazione della società incaricata della valutazione secondo cui, alla data della risoluzione, poiché il Banco Popular non era in grado di proseguire le sue attività, non era possibile uno scenario controfattuale nell’ipotesi di un’impresa in continuità di esercizio.

105    In ogni caso, gli argomenti dei ricorrenti e della Aeris Invest diretti a dimostrare che il Banco Popular avrebbe potuto proseguire le sue attività alla data della risoluzione, tenuto conto della sua posizione di liquidità e del fatto che la sua autorizzazione bancaria non gli sarebbe stata revocata, non possono essere accolti.

106    In primo luogo, i ricorrenti e la Aeris Invest sostengono che il Banco Popular avrebbe potuto continuare a operare data la sua posizione di liquidità.

107    A tale riguardo, sotto un primo profilo, la Aeris Invest afferma che il SRB ha violato il suo obbligo di esaminare le informazioni disponibili sull’assistenza di liquidità di emergenza che era stata autorizzata dalla BCE e che avrebbe consentito al Banco Popular di disporre di liquidità sufficienti.

108    Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 18, del regolamento n. 806/2014, la valutazione 3, al fine di stabilire lo scenario controfattuale, presuppone che il Banco Popular sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione del programma di risoluzione e che l’azione di risoluzione non sia stata effettuata e prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario.

109    Orbene, è sufficiente constatare che, alla data di adozione del programma di risoluzione, l’assistenza di liquidità di emergenza autorizzata dalla BCE, menzionata dalla Aeris Invest, non era stata concessa al Banco Popular dalla Banca di Spagna. Pertanto, tale assistenza di liquidità di emergenza non poteva essere presa in considerazione nella valutazione 3 al fine di valutare la situazione del Banco Popular nell’ipotesi in cui fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla stessa data.

110    Sotto un secondo profilo, i ricorrenti e la Aeris Invest ritengono che il SRB, per sostenere che il Banco Popular non avrebbe potuto proseguire la sua attività, si sia erroneamente basato sulla valutazione di dissesto o rischio di dissesto del Banco Popular effettuata dalla BCE, in quanto tale valutazione non aveva effetti vincolanti e non prevedeva che il Banco Popular dovesse cessare la sua attività.

111    Occorre ricordare che, il 6 giugno 2017, ossia alla vigilia dell’adozione del programma di risoluzione, la BCE ha adottato la sua valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular. In tale valutazione, la BCE, considerando segnatamente i deflussi eccessivi di liquidità, la rapidità alla quale la liquidità era stata perduta dalla banca e l’incapacità di quest’ultima di generare altre liquidità, ha ritenuto che esistessero elementi oggettivi che indicavano che il Banco Popular non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. La BCE ha concluso che il dissesto del Banco Popular era considerato accertato o, in ogni caso, che ve ne sussisteva il rischio in un prossimo futuro, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 806/2014.

112    È sufficiente rilevare che la constatazione del dissesto o del rischio di dissesto del Banco Popular effettuata dalla BCE costituisce un elemento di fatto che la società incaricata della valutazione e il SRB potevano prendere in considerazione per valutare la situazione del Banco Popular alla data della risoluzione. Inoltre, come indicato dalla società incaricata della valutazione nella valutazione 3, tale constatazione era stata peraltro confermata dal consiglio di amministrazione del Banco Popular il quale, il 6 giugno 2017, ha informato la BCE di essere giunto alla conclusione che la banca era a rischio di dissesto.

113    Infine, né la società incaricata della valutazione né il SRB hanno affermato che la valutazione della BCE obbligava il Banco Popular a cessare la sua attività.

114    Sotto un terzo profilo, la Aeris Invest sostiene che la crisi di liquidità del Banco Popular non era tale da condurre a una liquidazione, in quanto non è stato avviato alcun fascicolo d’indagine per inosservanza dei requisiti prudenziali.

115    A tale riguardo, da un lato, occorre ricordare che, nel programma di risoluzione, il SRB aveva constatato che, il 12 maggio 2017, il requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement, LCR) del Banco Popular era sceso al di sotto della soglia minima dell’80% fissata dall’articolo 460, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1). Orbene, la Aeris Invest non contesta tale circostanza.

116    Dall’altro lato, la constatazione secondo cui il Banco Popular, tenuto conto della sua posizione di liquidità e del fatto che non poteva far fronte alle sue passività in scadenza, non era più in grado di proseguire le sue attività alla data della risoluzione, non richiedeva che fossero state adottate misure concrete da parte le autorità nazionali a fronte del mancato rispetto dei requisiti in materia di copertura della liquidità.

117    Di conseguenza, tale argomento è inconferente.

118    In secondo luogo, i ricorrenti e la Aeris Invest affermano che l’autorizzazione bancaria del Banco Popular non gli sarebbe stata revocata.

119    A questo proposito, occorre rilevare che la società incaricata della valutazione, nella valutazione 3 e nel documento esplicativo, ha indicato che l’autorizzazione bancaria del Banco Popular sarebbe stata revocata in applicazione dell’articolo 8 della Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (legge 10/2014 relativa all’organizzazione, alla vigilanza e alla solvibilità degli enti creditizi), del 26 giugno 2014 (BOE n. 156, del 27 giugno 2014, pag. 49412). Tale disposizione prevede, in particolare, tra i casi in cui l’autorizzazione concessa a un ente creditizio può essere revocata, in primo luogo, il fatto che quest’ultimo comprometta la capacità di rimborsare i fondi che gli sono stati affidati dai depositanti o non fornisca la garanzia di poter far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei creditori e, in secondo luogo, il fatto che sia stata adottata una decisione giudiziaria di avviare la fase di liquidazione della procedura di insolvenza. La società incaricata della valutazione ha indicato che, anche nel caso poco probabile in cui la Banca di Spagna non avesse adottato alcuna misura per revocare l’autorizzazione bancaria del Banco Popular, il rischio di un deflusso dei depositi e una decisione del SRB di non applicare i suoi poteri di risoluzione avrebbero costretto i suoi dirigenti a depositare una domanda di liquidazione che avrebbe comportato una siffatta revoca.

120    È sufficiente ricordare che, alla data della risoluzione, tanto la BCE quanto il consiglio di amministrazione del Banco Popular avevano ritenuto che quest’ultimo fosse in dissesto o a rischio di dissesto, il che, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 806/2014, implicava che il Banco Popular non fosse, o che vi fossero elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarebbe stato, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.

121    I ricorrenti si limitano a dedurre che la situazione del Banco Popular gli consentiva di far fronte al pagamento dei suoi debiti, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale affermazione. Inoltre, per i motivi indicati al precedente punto 109, la Aeris Invest non può basarsi sull’assistenza di liquidità di emergenza autorizzata dalla BCE per sostenere che il Banco Popular poteva far fronte alle sue passività.

122    Ne consegue che i ricorrenti e la Aeris Invest non possono validamente affermare che la situazione del Banco Popular alla data della risoluzione non corrispondeva al primo caso previsto dall’articolo 8 della legge n. 10/2014, menzionato al precedente punto 119, e che il SRB sarebbe incorso in un errore manifesto nel ritenere che l’autorizzazione bancaria del Banco Popular gli sarebbe stata revocata.

123    Pertanto, occorre altresì respingere in quanto inconferente l’argomento della Aeris Invest secondo il quale, poiché il Banco Popular non è entrato in una fase di liquidazione in forza del diritto spagnolo, la sua situazione non corrispondeva al secondo caso previsto all’articolo 8 della legge 10/2014 relativo all’apertura di una fase di liquidazione.

124    Ne consegue che i ricorrenti non possono affermare che la società incaricata della valutazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione del Banco Popular prevedendo la vendita dell’ente nella sua totalità o per unità di produzione, la quale implica una prosecuzione delle attività dell’impresa.

125    Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato che la società incaricata della valutazione sia incorsa in un errore utilizzando una metodologia fondata su uno scenario di liquidazione e sulla vendita delle attività individualmente o per portafoglio.

126    Peraltro, i ricorrenti sostengono che una strategia «banca buona / banca cattiva» era autorizzata dalla normativa nazionale applicabile e che, secondo la perizia allegata ai ricorsi, si trattava della migliore strategia per l’applicazione del principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato. Essi indicano che, in tale perizia, il loro perito ha previsto una liquidazione della banca per unità di produzione, secondo uno scenario simile a una separazione delle attività mediante la creazione di due nuove società, una società alla quale l’attività principale è trasferita con l’autorizzazione bancaria e una società di gestione delle attività alla quale sono trasferite le attività in sofferenza. La liquidazione della società per unità di produzione implicherebbe che essa sia effettuata in quanto impresa in continuità di esercizio, con trasferimento dell’autorizzazione bancaria che, secondo la perizia, non avrebbe dovuto essere stata revocata e avrebbe consentito un periodo di liquidazione più breve e quindi una riduzione dei costi.

127    È sufficiente constatare che tale argomento, nonché la perizia allegata ai ricorsi, nella parte in cui contiene una valutazione del Banco Popular quale impresa in continuità di esercizio, non sono pertinenti, in quanto si basano sull’ipotesi errata secondo cui il Banco Popular avrebbe potuto proseguire le sue attività.

128    In ogni caso, la circostanza che il risultato della stima del valore delle attività del Banco Popular nel caso di un’ipotetica procedura ordinaria di insolvenza contenuta nella perizia dei ricorrenti sia in disaccordo con le valutazioni contenute nella valutazione 3, al di fuori dell’ipotesi in cui i ricorrenti sostengano che tali valutazioni sono prive di plausibilità, rientra in una contestazione che va al di là del limitato controllo del Tribunale previsto dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 34 e 35 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 novembre 2020, BMC/Impresa comune Clean Sky 2, T‑71/19, non pubblicata, EU:T:2020:567, punto 78).

129    Infatti, la perizia allegata ai ricorsi, in quanto contiene una valutazione del Banco Popular basata sull’ipotesi di un’impresa in continuità di esercizio distinta da quella accolta nella valutazione 3, non è idonea a privare di plausibilità le ipotesi prese in considerazione in quest’ultima dalla società incaricata della valutazione.

130    Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta e, pertanto, la prima parte.

 Sulla seconda parte, relativa all’indipendenza della società incaricata della valutazione

131    Negli atti introduttivi, i ricorrenti affermano che il SRB ha violato l’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014 in quanto non avrebbe sufficientemente vigilato sull’indipendenza della società incaricata della valutazione. Essi sostengono che, dato che detta società era stata incaricata della valutazione 2, è legittimo dubitare che avrebbe potuto discostarsi, nella valutazione 3, dai criteri e dalle conclusioni della valutazione 2 riguardanti l’analisi della differenza di trattamento. Essi rilevano che gran parte della valutazione 3 segue la valutazione 2.

132    All’udienza, in risposta a quesiti del Tribunale, i ricorrenti hanno precisato la portata della loro argomentazione. I ricorrenti hanno ammesso che la valutazione 3 e la simulazione di uno scenario di liquidazione figurante nella valutazione 2 si basavano su dati diversi, ma hanno rilevato che la conclusione alla quale giungeva la società incaricata della valutazione era la stessa, vale a dire che gli azionisti e i creditori interessati non avevano diritto a un indennizzo. Essi hanno indicato che, nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione aveva utilizzato la stessa metodologia utilizzata nella seconda parte della valutazione 2 contenente una simulazione di uno scenario di liquidazione, vale a dire che aveva proceduto a una valutazione delle attività per portafoglio e non come per un’impresa in continuità di esercizio. Essi hanno considerato che il Banco Popular avrebbe avuto un valore molto elevato se fosse stato valutato come impresa in attività.

133    Dalle spiegazioni fornite dai ricorrenti in udienza risulta quindi che essi sostengono che è possibile dubitare dell’indipendenza della società incaricata della valutazione nella misura in cui quest’ultima, nella valutazione 3, ha valutato le attività del Banco Popular secondo lo stesso metodo utilizzato nella simulazione dello scenario di liquidazione figurante nella valutazione 2, ossia secondo uno scenario controfattuale di liquidazione.

134    Orbene, dall’analisi della prima parte risulta che, tenuto conto delle disposizioni applicabili e della situazione del Banco Popular alla data della risoluzione, la stima del trattamento che avrebbero ricevuto gli azionisti e i creditori interessati se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza poteva essere effettuata solo in base a uno scenario di liquidazione e che una valutazione come impresa in continuità di esercizio non era possibile.

135    Ne consegue che qualsiasi altro perito che fosse stato designato dal SRB per effettuare la valutazione 3 avrebbe potuto solo utilizzare lo stesso metodo.

136    Pertanto, i ricorrenti non possono validamente sostenere che il fatto che la società incaricata della valutazione abbia utilizzato lo stesso metodo nelle valutazioni 2 e 3, ossia una valutazione del Banco Popular secondo uno scenario ipotetico di liquidazione, sia idoneo a dimostrare una mancanza di indipendenza di quest’ultima.

137    Di conseguenza, la seconda parte deve essere respinta e, quindi, il secondo motivo di ricorso.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito dallarticolo 41, paragrafo 2, della Carta

138    I ricorrenti deducono che, sebbene il SRB abbia effettivamente consentito agli azionisti e ai creditori interessati di formulare osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata, esso ha limitato il loro diritto di essere ascoltati imponendo un modulo contenente sette domande restrittive con spazi di risposta limitati. Essi sostengono che il SRB ha rispettato solo apparentemente il suo obbligo di ascoltare gli azionisti e i creditori interessati prima dell’adozione della decisione impugnata, in quanto il fatto di dover rispondere a un modulo predisposto dal SRB e adattato ai suoi interessi impediva loro di esercitare in modo efficace il diritto di essere ascoltati.

139    Essi ritengono che il modulo predisposto dal SRB non consentisse di affrontare numerose questioni e che il fatto che essi avessero la possibilità di presentare qualsiasi osservazione supplementare in relazione alla decisione preliminare al massimo di 5 000 caratteri non consentisse un’analisi critica della valutazione 3 e della decisione preliminare, tanto più che era impossibile allegare documenti.

140    Occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta prevede che il diritto ad una buona amministrazione comprende il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

141    Il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Inoltre, per giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltato mira, segnatamente, a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro [v. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punti 89 e 90 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 325 e giurisprudenza ivi citata].

142    Come risulta dalla sua stessa formulazione, tale disposizione è di applicazione generale. Ne consegue che il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo, quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente una simile formalità [v. sentenze del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 326 e giurisprudenza ivi citata].

143    Tenuto conto della sua natura di principio fondamentale e generale di diritto dell’Unione, l’applicazione del principio dei diritti della difesa, che comprende il diritto di essere ascoltato, non può essere né esclusa né limitata da una disposizione regolamentare e il suo rispetto deve pertanto essere garantito sia in caso di assenza totale di una disciplina specifica sia in presenza di una regolamentazione che non tenga di per sé conto del suddetto principio [v. sentenza del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 327 e giurisprudenza ivi citata].

144    Anzitutto, occorre rilevare che il regolamento n. 806/2014 non prevede una procedura specifica diretta a che gli azionisti e i creditori interessati da un’azione di risoluzione siano ascoltati prima dell’adozione della decisione di concedere loro o meno un indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.

145    Orbene, nel caso di specie, il SRB ha organizzato un procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, aperto a tutti gli azionisti e creditori interessati dalla risoluzione del Banco Popular e volto a consentire loro di presentare osservazioni sulla valutazione 3 e sulla decisione preliminare prima dell’adozione della decisione impugnata.

146    A tale riguardo, sebbene, come ricordato al precedente punto 143, il rispetto del diritto di essere ascoltato debba essere garantito anche in assenza di una normativa che preveda espressamente l’esercizio di tale diritto, resta il fatto che né il regolamento n. 806/2014 né l’articolo 41 della Carta prevedono un procedimento specifico per l’attuazione del diritto di essere ascoltati. Il SRB disponeva quindi di un margine di discrezionalità al fine di organizzare il procedimento che riteneva appropriato per consentire agli azionisti e ai creditori interessati di esercitare il loro diritto di essere ascoltati, a condizione che questi ultimi potessero esercitare il loro diritto in modo effettivo e utile.

147    Pertanto, in assenza di disposizioni specifiche riguardanti il procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, la scelta del SRB di utilizzare un modulo per raccogliere le osservazioni degli azionisti e dei creditori interessati rientrava nel suo potere discrezionale nell’organizzazione di tale procedimento.

148    I ricorrenti non contestano il fatto che tale procedimento mirasse a garantire un diritto di essere ascoltati agli azionisti e ai creditori interessati prima dell’adozione della decisione impugnata. Non mettono in discussione la scelta di utilizzare un modulo come metodo di consultazione. Come risulta dai punti 17 e 100 del ricorso nella causa T‑302/20 e dai punti 18 e 101 dei ricorsi nelle cause T‑303/20 e T‑307/20, essi addebitano al SRB di aver limitato l’esercizio del loro diritto di essere ascoltati in quanto tale modulo limitava il contenuto e la lunghezza delle osservazioni che potevano essere presentate sulla valutazione 3 e sulla decisione preliminare e non disponevano quindi di una «totale libertà» nell’esercizio di tale diritto.

149    Orbene, l’esercizio del diritto di essere ascoltato può essere soggetto a limitazioni conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, a norma del quale:

«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

150    A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti [v. sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 207 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 337 e giurisprudenza ivi citata].

151    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di irregolarità commesse, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (v. sentenze del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 105 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni, T‑355/19, EU:T:2021:369, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

152    È vero che non si può obbligare il ricorrente a produrre la prova che la decisione in questione sarebbe stata differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto tale parte avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (v. sentenza del 4 maggio 2022, CRIA e CCCMC/Commissione, T‑30/19 e T‑72/19, EU:T:2022:266, punto 242 e giurisprudenza ivi citata).

153    Tuttavia, l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può portare all’annullamento dell’atto impugnato solo in quanto esista la possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo abbia portato a un risultato differente, ledendo così in concreto i diritti del ricorrente (v. sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 79 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 maggio 2022, CRIA e CCCMC/Commissione, T‑30/19 e T‑72/19, EU:T:2022:266, punto 243 e giurisprudenza ivi citata).

154    Nell’ambito del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, descritto ai precedenti punti da 15 a 20, gli azionisti e i creditori interessati che soddisfacevano i criteri della fase di iscrizione sono stati invitati a compilare un modulo disponibile sul sito Internet del SRB e che conteneva nove domande generali, ossia sette domande principali, una delle quali suddivisa in tre sottodomande, che consentivano loro di presentare osservazioni sulla decisione preliminare nonché sulla versione non riservata della valutazione 3. In particolare, l’ultima domanda era una domanda aperta che consentiva loro di presentare osservazioni su qualsiasi argomento relativo alla decisione preliminare che non figurasse già nel modulo.

155    In primo luogo, i ricorrenti e la Aeris Invest addebitano al SRB di non aver esaminato talune osservazioni per il motivo che esse «non rientravano nel procedimento».

156    A tale riguardo, nel titolo 6.1 «Valutazione della pertinenza» della decisione impugnata, il SRB ha indicato che, poiché gli azionisti e i creditori interessati avevano sollevato un certo numero di elementi che non avevano alcun rapporto con la decisione preliminare o con il ragionamento ad essa sotteso contenuto nella valutazione 3, esso aveva anzitutto esaminato la pertinenza di tali osservazioni. Esso ha ritenuto che tali osservazioni non fossero idonee a influire sulla questione se gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, che esse esulassero dall’ambito del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati e che non sarebbero state prese in considerazione.

157    Il SRB ha quindi elencato le osservazioni che considerava non pertinenti, tra le quali quelle relative alla situazione del Banco Popular prima dell’adozione del programma di risoluzione e al fatto che esso non soddisfacesse le condizioni della risoluzione, quelle relative ad altri elementi del programma di risoluzione e alla valutazione 2, quelle relative alla mancanza di informazioni riguardanti il programma di risoluzione e la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular e quelle relative all’attuazione del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati, e in particolare sulle caratteristiche del modulo.

158    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti e la Aeris Invest, il SRB ha esaminato tutte le osservazioni ricevute e ha spiegato, nella decisione impugnata, per quale motivo talune di tali osservazioni non erano pertinenti ai fini dell’adozione della decisione impugnata.

159    Tuttavia, va notato che né le ricorrenti né la Aeris Invest indicano quali delle osservazioni respinte dal SRB come non pertinenti avrebbero dovuto essere esaminate. Essi non spiegano in quale misura tali osservazioni, in quanto non vertevano né sulla valutazione 3, né sulla decisione preliminare, avrebbero potuto influire sul contenuto della decisione impugnata.

160    In ogni caso, occorre ricordare che il procedimento relativo al diritto di essere ascoltati mirava a ottenere osservazioni sulla decisione preliminare e sulla valutazione 3 al fine di consentire al SRB di adottare una decisione su un eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori interessati. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 17, del regolamento n. 806/2014, ricordato al precedente punto 61, tale decisione si basa su un confronto tra il trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione e il trattamento che avrebbero ricevuto nell’ambito di un’ipotetica liquidazione del Banco Popular alla data della risoluzione.

161    Come risulta dai precedenti punti da 99 a 103, la situazione del Banco Popular alla data della risoluzione costituisce un elemento di fatto che non può essere messo in discussione nella fase della determinazione del diritto a un eventuale indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014. Pertanto, le osservazioni relative alla situazione del Banco Popular anteriore alla risoluzione non erano pertinenti ai fini dell’adozione della decisione impugnata.

162    Non si può quindi addebitare al SRB di aver violato il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati per il motivo che esso ha respinto osservazioni non pertinenti.

163    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il modulo elaborato dal SRB non consentiva di affrontare numerosi temi, quali l’approccio metodologico, l’indipendenza del perito, le ipotesi formulate dalla società incaricata della valutazione, il contesto macroeconomico, l’incidenza della liquidazione del Banco Popular sulle altre società del gruppo e la portata degli accantonamenti per rischi giuridici.

164    Orbene, da un lato, si deve constatare che i temi menzionati dai ricorrenti erano coperti dalle domande contenute nel modulo. Infatti, la domanda n. 1 rinviava ai punti della decisione preliminare riguardanti la metodologia utilizzata nella valutazione 3; la domanda n. 3 rinviava al punto 3.2 della decisione preliminare riguardante la nomina della società incaricata della valutazione e, in particolare, la sua indipendenza; la domanda n. 4 riguardava esplicitamente le ipotesi formulate dalla società incaricata della valutazione; la domanda n. 6 riguardava gli accantonamenti per rischi giuridici. La domanda n. 7 era una domanda aperta che consentiva ai ricorrenti di affrontare il contesto macroeconomico e l’impatto della liquidazione del Banco Popular sulle altre società del gruppo.

165    Dall’altro lato, dalla decisione impugnata e dal documento esplicativo risulta che il SRB e la società incaricata della valutazione hanno analizzato osservazioni degli azionisti e dei creditori interessati relative ai temi menzionati dai ricorrenti. Questi ultimi non possono quindi sostenere che il modulo non consentisse di affrontarli.

166    A questo proposito, per quanto riguarda il documento esplicativo, il punto 5.1 risponde alle osservazioni relative alla metodologia utilizzata dalla società incaricata della valutazione e in particolare a quelle riguardanti le ipotesi accolte nella valutazione 3, il punto 5.2 risponde alle osservazioni relative al contesto macroeconomico, il punto 5.3 risponde alle osservazioni relative alla strategia di liquidazione ipotetica utilizzata nella valutazione 3 e, in particolare, per quanto riguarda i diversi scenari ipotetici adottati, il punto 5.11 risponde alle osservazioni relative agli accantonamenti per rischi giuridici e il punto 5.3.4 risponde alle osservazioni relative all’impatto della liquidazione del Banco Popular sulle sue società figlie. Per quanto riguarda la decisione impugnata, il titolo 6.2.1 risponde alle «[o]sservazioni relative all’indipendenza della società incaricata della valutazione» e il titolo 6.2.2 risponde alle «[o]sservazioni relative al contenuto della valutazione 3», in particolare alle osservazioni relative alla metodologia utilizzata dalla società incaricata della valutazione e alle diverse ipotesi formulate nella valutazione 3, con specifico riferimento agli scenari di liquidazione. Ad esempio, sotto tale titolo, il SRB risponde a osservazioni relative allo scenario macroeconomico, all’impatto della liquidazione del Banco Popular sulle altre entità del gruppo e agli accantonamenti per rischi giuridici.

167    Ne consegue che i ricorrenti non hanno dimostrato di non essere stati in grado di presentare osservazioni su temi che non erano previsti da nessuna delle domande contenute nel modulo e che avrebbero avuto un impatto sulla decisione impugnata.

168    In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il modulo sarebbe stato redatto dal SRB in modo adattato ai suoi interessi o che esso mirava a corroborare i criteri e le conclusioni della valutazione 3.

169    A tale riguardo, il Tribunale non può che constatare che, nel modulo, le questioni erano redatte in modo neutro sotto forma di una breve presentazione del tema in questione e di un rinvio alle parti della decisione preliminare o della valutazione 3 considerate, seguita da un invito agli azionisti e ai creditori interessati a presentare le loro osservazioni o i loro pareri su tale tema.

170    In quarto luogo, i ricorrenti e la Aeris Invest affermano che il SRB ha violato il loro diritto di essere ascoltati limitando la lunghezza delle loro osservazioni a 5 000 caratteri per domanda e non consentendo di allegare documenti.

171    A questo proposito, nella decisione impugnata, il SRB ha indicato che 2 855 azionisti e creditori interessati hanno risposto al modulo, il che corrispondeva a circa 23 822 osservazioni.

172    Orbene, le osservazioni presentate dagli azionisti e creditori interessati nel corso del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati in risposta al modulo sono state oggetto di un’analisi dettagliata nel titolo 6 della decisione impugnata e hanno indotto la società incaricata della valutazione ad adottare il documento esplicativo. Pertanto, sebbene la lunghezza delle osservazioni fosse limitata dal modulo, il SRB e la società incaricata della valutazione vi hanno risposto in modo circostanziato.

173    Inoltre, occorre rilevare che i ricorrenti non indicano quali sarebbero le osservazioni, diverse da quelle che erano state sollevate dagli azionisti e creditori interessati nel corso del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati e alle quali il SRB e la società incaricata della valutazione avevano risposto, che essi non avrebbero potuto dedurre a causa delle dimensioni del modulo. Essi non precisano neppure quali sarebbero i documenti che avrebbero voluto poter allegare al modulo.

174    Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti relativo alla limitazione della lunghezza delle risposte al modulo è puramente teorico e non è idoneo a dimostrare sufficientemente che, in mancanza di un siffatto limite, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

175    Quanto all’argomento della Aeris Invest secondo cui non era possibile proporre, in risposta al modulo, un metodo alternativo di valutazione, occorre constatare che esso è inconferente. Infatti, l’obiettivo del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati era quello di raccogliere osservazioni sulla decisione preliminare e sulla valutazione 3 che potessero incidere sulla decisione che sarebbe stata adottata dal SRB. Orbene, la semplice presentazione di un metodo di valutazione diverso da quello che figura nella valutazione 3 non è, di per sé, tale da mettere in discussione la validità di quest’ultima né, pertanto, da inficiare la legittimità della decisione impugnata.

176    Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dallarticolo 47 della Carta

177    I ricorrenti affermano che il SRB ha violato il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta, in quanto ha dichiarato riservate parti essenziali della valutazione 3, il che avrebbe impedito loro di proporre il presente ricorso con le garanzie necessarie e avrebbe pregiudicato i loro diritti della difesa. Essi addebitano al SRB di aver omesso le informazioni relative agli accantonamenti per rischi giuridici contenute nella valutazione 3.

178    I ricorrenti sostengono che le circostanze che hanno indotto il SRB ad adottare il programma di risoluzione restano ignote e che il SRB continua a omettere informazioni essenziali per la loro difesa, il che li avrebbe obbligati a far realizzare una relazione peritale in una situazione di svantaggio rispetto alla società incaricata della valutazione, la quale avrebbe potuto ottenere informazioni che non sono state rese pubbliche. Il SRB si troverebbe quindi in una posizione privilegiata rispetto ai ricorrenti e avrebbe violato il principio della parità delle armi.

179    Il SRB e il Regno di Spagna sostengono che tale motivo di ricorso è irricevibile. Il SRB ritiene che i ricorrenti mettano in discussione decisioni distinte dalla decisione impugnata e che siano irrilevanti ai fini del presente procedimento. Il Regno di Spagna ritiene che tale motivo si basi su un’affermazione generica priva di giustificazione.

180    In primo luogo, per quanto concerne il principio della tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 47, primo comma, della Carta enuncia che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito da tale disposizione richiede, in particolare, che l’interessato possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente con un’azione diretta contro una determinata entità (v. sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

181    Tuttavia, come indicato al precedente punto 150, secondo costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

182    Tali restrizioni possono essere dirette, in particolare, a tutelare i requisiti di riservatezza o di segretezza professionale che potrebbero essere compromessi dall’accesso a determinate informazioni e a determinati documenti (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

183    In caso di conflitto tra, da un lato, l’interesse della persona a cui è diretto un atto che la pregiudica a disporre delle informazioni necessarie per essere in grado di esercitare a pieno i suoi diritti della difesa e, dall’altro lato, gli interessi a mantenere la riservatezza delle informazioni coperte dal segreto professionale, spetta alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti ricercare, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, un equilibrio tra tali interessi contrapposti (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

184    Occorre rilevare che l’articolo 88, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014 dispone quanto segue:

«Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull’interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un’eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 8 e 9 [del regolamento n. 806/2014], all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell’articolo 10 [di tale regolamento] o al programma di risoluzione di cui all’articolo 18 [del medesimo regolamento]».

185    Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la mancata divulgazione di talune informazioni relative agli accantonamenti per rischi giuridici contenute nella valutazione 3, il SRB, nella decisione impugnata, ha affermato che, ai fini della pubblicazione di una versione non riservata della valutazione 3, quest’ultima era stata espunta in alcune parti in forza dell’articolo 88, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014, al fine di tutelare informazioni riservate riguardanti il Banco Popular coperte dal segreto professionale. Esso ha rilevato che l’espunzione di informazioni si era limitata a stime e affermazioni individuali specifiche del punto 4.9 della valutazione 3, relativo agli accantonamenti per rischi giuridici, ma che le informazioni relative alla natura e alla fonte di reclami specifici e alle realizzazioni stimate aggregate non erano state espunte. Il SRB ha precisato che le informazioni espunte erano lungi dall’essere informazioni pubbliche e, in una certa misura, erano prospettiche e che la loro divulgazione avrebbe potuto pregiudicare i diritti della difesa del Banco Popular nell’ambito di procedimenti giudiziari in corso. Il SRB ha indicato che, sulla base della consultazione con il Banco Popular e bilanciando gli interessi degli azionisti e dei creditori interessati e il suo obbligo di non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale, esso aveva espunto talune informazioni limitate contenute al punto 4.9 della valutazione 3.

186    Orbene, occorre rilevare che i ricorrenti non contestano la valutazione del SRB secondo cui i dati espunti relativi agli accantonamenti per rischi giuridici figuranti nella valutazione 3 erano coperti dal segreto professionale ed erano riservati. Essi non mettono in discussione l’obbligo del SRB di tutelare i dati riservati derivanti dall’articolo 88, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014.

187    Inoltre, i ricorrenti non sollevano alcun argomento idoneo a dimostrare che il loro interesse a disporre di tali informazioni dovrebbe prevalere sul rispetto del segreto professionale e che i dati occultati nella valutazione 3 relativi agli accantonamenti per rischi giuridici sarebbero necessari alla comprensione della decisione impugnata o all’esercizio del loro diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

188    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla mancata divulgazione di talune informazioni relative al programma di risoluzione, è sufficiente rilevare che i ricorrenti non dimostrano quali siano le informazioni da essi qualificate come «essenziali».

189    Inoltre, i ricorrenti non spiegano in che misura informazioni relative al programma di risoluzione, al fascicolo ad esso relativo o alle circostanze che hanno condotto alla sua adozione siano pertinenti ai fini della contestazione della decisione impugnata.

190    Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti concernente la violazione del diritto a un ricorso effettivo deve essere respinto.

191    In secondo luogo, in base alla giurisprudenza, il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta, in quanto è un corollario, come, segnatamente, il principio del contraddittorio, della nozione stessa di processo equo, implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione, comprese le proprie prove, in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all’avversario (v. sentenze del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 128 e giurisprudenza ivi citata).

192    Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne l’amministrazione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice nonché i diritti di ricorso di dette parti. Perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v. sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

193    Orbene, è sufficiente rilevare che, poiché il procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata non è un procedimento giurisdizionale, bensì amministrativo, e il SRB non costituisce un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta, tale disposizione non è applicabile nel caso di specie e i ricorrenti non possono validamente invocare una violazione del principio della parità delle armi (v., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA, T‑115/15, EU:T:2017:329, punto 213).

194    In ogni caso, i ricorrenti non possono sostenere di dover disporre delle stesse informazioni della società incaricata della valutazione al fine di far realizzare una valutazione da parte di un perito. Infatti, una valutazione effettuata da un perito designato dai ricorrenti non è prevista dal regolamento n. 806/2014 e il suo risultato non può imporsi al SRB. I ricorrenti non possono quindi rivendicare la parità di trattamento tra la società incaricata della valutazione e i loro periti quanto all’accesso alle informazioni riservate e non possono trarne la conclusione che il SRB si trovi in una situazione privilegiata rispetto ad essi nel presente procedimento.

195    Da quanto precede discende che il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà sancito dallarticolo 17 e dallarticolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dallarticolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU

196    I ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà degli ex azionisti del Banco Popular in quanto essi non hanno percepito una giusta indennità per la loro perdita. Essi sostengono che la restrizione del loro diritto di proprietà non era conforme ai requisiti previsti all’articolo 17 della Carta, in quanto non è stata stabilita nei «casi e nei modi previsti dalla legge». Essi deducono che, sebbene la legge preveda il diritto di percepire una giusta indennità, essi non l’hanno percepita, mentre la perizia allegata ai ricorsi dimostrerebbe che gli ex azionisti del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello di cui sono stati oggetto nell’ambito della risoluzione. I ricorrenti ritengono che, senza il versamento di una somma ragionevole in relazione al valore del bene, la privazione della proprietà costituirebbe una lesione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU.

197    Occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta prevede quanto segue:

«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

198    Il principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, prevede che nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità oggetto di un’azione di risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

199    Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, è accertato che gli azionisti o i creditori hanno sostenuto perdite maggiori in sede di risoluzione rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento prevede che il SRB possa ricorrere al SRF per indennizzarli.

200    Ne consegue che il regolamento n. 806/2014 attua un meccanismo diretto a garantire agli azionisti o ai creditori dell’entità soggetta a risoluzione una giusta indennità in conformità ai requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 415].

201    Nel caso di specie, al fine di accertare un’eventuale violazione del loro diritto di proprietà risultante dalla decisione impugnata, i ricorrenti devono dimostrare che il SRB è incorso in un errore manifesto di valutazione nel concludere, sulla base della valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati del Banco Popular non avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza che nell’ambito della risoluzione.

202    Orbene, dal rigetto dei primi quattro motivi di ricorso risulta che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un siffatto errore.

203    La Aeris Invest non può validamente sostenere che il SRB abbia violato l’articolo 17 della Carta per il fatto che il valore dell’indennizzo in base al principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato sia stato calcolato sulla base dello scenario peggiore possibile per gli azionisti, ossia una procedura di liquidazione del Banco Popular. Infatti, è sufficiente ricordare che dall’analisi della prima parte del primo motivo di ricorso risulta che l’applicazione di uno scenario controfattuale di liquidazione è conforme alle disposizioni applicabili.

204    Inoltre, nell’ambito del quinto motivo di ricorso, i ricorrenti si limitano a sostenere che la perizia allegata ai ricorsi dimostrerebbe che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello di cui sono stati oggetto nell’ambito della risoluzione.

205    Orbene, a questo proposito, è sufficiente ricordare che la perizia allegata ai ricorsi, nella parte in cui contiene una valutazione del Banco Popular quale impresa in continuità di esercizio, non è pertinente, in quanto si basa sull’ipotesi errata secondo cui il Banco Popular avrebbe potuto proseguire le sue attività. Tale perizia non può quindi, in ogni caso, dimostrare che, nello scenario controfattuale di una liquidazione secondo una procedura ordinaria di insolvenza, i creditori del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore che nell’ambito della risoluzione e che ne sarebbe risultata una differenza di trattamento tale da rendere necessario un indennizzo.

206    Peraltro, la Aeris Invest sostiene che, per stabilire se un indennizzo sia sufficiente ai sensi dell’articolo 17 della Carta, occorre esaminare il sistema di indennizzo quale previsto dal regolamento n. 806/2014 nel suo insieme. Da un lato, l’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento n. 806/2014 prevedrebbe un indennizzo calcolato sulla base del valore patrimoniale netto, dopo una valutazione definitiva. Dall’altro lato, l’articolo 20, paragrafo 16, e l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento prevedrebbero un indennizzo in base al principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato. Si tratterebbe di due fasi complementari e l’indennizzo in base al principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato non sarebbe completo se non fosse calcolato sulla base del valore patrimoniale netto. Orbene, nel caso di specie, il SRB avrebbe escluso la possibilità di un siffatto indennizzo, tenuto conto dello strumento di risoluzione utilizzato.

207    Come rilevato dal SRB, tale argomento della Aeris Invest si basa su un’erronea comprensione del regolamento n. 806/2014. L’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 non istituisce un meccanismo di indennizzo, ma prevede una modifica delle azioni di risoluzione qualora la valutazione ex post effettuata sulla base dell’articolo 20, paragrafo 11, del medesimo regolamento porti ad un risultato diverso da quello della valutazione provvisoria. L’indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 e le misure previste all’articolo 20, paragrafo 12, del medesimo regolamento hanno finalità diverse e non costituiscono misure complementari.

208    Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa, che è lo strumento di risoluzione adottato nei confronti del Banco Popular, non fa parte dei casi contemplati all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014, nei quali può essere versata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post [sentenze del 21 dicembre 2021, Aeris Invest/CRU, C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punto 81, e del 21 dicembre 2021, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/CRU, C‑934/19 P, EU:C:2021:1042, punto 92].

209    In ogni caso, occorre constatare che la Aeris Invest non spiega in che misura l’assenza di una valutazione definitiva ex post ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014 sarebbe stata tale da modificare la valutazione contenuta nella decisione impugnata in merito all’assenza di indennizzo per la differenza di trattamento prevista dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

210    Di conseguenza, tale argomento non può inficiare la validità della decisione impugnata ed è inconferente.

211    Infine, contrariamente a quanto sostiene la Aeris Invest, il calcolo di un eventuale indennizzo non è stato effettuato in una data successiva molto lontana dall’espropriazione. Infatti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 18, del regolamento n. 806/2014, la società incaricata della valutazione, nella valutazione 3, è partita dal presupposto che il Banco Popular sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento dell’adozione del programma di risoluzione, se quest’ultimo non fosse stato eseguito. La società incaricata della valutazione non si è quindi basata su un valore del Banco Popular successivo alla risoluzione.

212    Pertanto, i ricorrenti e la Aeris Invest non hanno dimostrato che la decisione del SRB di non concedere loro un indennizzo in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 costituisca una violazione del loro diritto di proprietà.

213    Alla luce delle suesposte considerazioni, il quinto motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sulla domanda di mezzi istruttori

214    I ricorrenti, nei loro ricorsi e in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, hanno chiesto al Tribunale di adottare un mezzo istruttorio, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura, diretto all’audizione dell’autore della perizia allegata agli atti introduttivi.

215    Per quanto riguarda le domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori presentate da una parte di una controversia, va ricordato che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito [v. sentenze del 4 marzo 2021, Liaño Reig/CRU, C‑947/19 P, EU:C:2021:172, punto 98 e giurisprudenza ivi citata, e del 1º giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 435 e giurisprudenza ivi citata].

216    Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, anche se una domanda di audizione di testimoni, formulata nel ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Mamoli Robinetteria/Commissione, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 118 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 22 ottobre 2020, Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, punto 29).

217    Nel caso di specie, occorre rilevare che gli elementi contenuti nel fascicolo nonché le spiegazioni fornite in udienza sono sufficienti per consentire al Tribunale di pronunciarsi, poiché quest’ultimo ha potuto utilmente statuire sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati in corso di causa e alla luce dei documenti depositati dalle parti.

218    Ne consegue che la domanda di mezzi istruttori dei ricorrenti deve essere respinta, al pari del ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

219    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB, conformemente alle domande di quest’ultimo.

220    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno di Spagna si farà pertanto carico delle proprie spese.

221    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, la Aeris Invest, intervenuta a sostegno dei ricorrenti nella causa T‑302/20, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Nella causa T302/20, il sig. Antonio Del Valle Ruíz e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, nella causa T303/20, il sig. José María Arias Mosquera e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato e, nella causa T307/20, la Calatrava Real State 2015, SL, sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).

3)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

4)      La Aeris Invest Sàrl si farà carico delle proprie spese.

van der Woude

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2023.

Firme


Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell ’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell ’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014

Sulla prima parte, relativa alla determinazione dello scenario controfattuale

– Sulla prima censura, diretta a contestare l’utilizzo di uno scenario di liquidazione

– Sulla seconda censura, diretta a contestare la cessione delle attività individualmente o per portafoglio

Sulla seconda parte, relativa all ’indipendenza della società incaricata della valutazione

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito dall ’articolo 41, paragrafo 2, della Carta

Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall ’articolo 47 della Carta

Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà sancito dall ’articolo 17 e dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU

Sulla domanda di mezzi istruttori

Sulle spese


*      Lingua processuale: lo spagnolo.


1      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.


2      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.