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Ricorso proposto il 21 agosto 2021 – Italia/Commissione

(Causa T-516/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, per i sotto esposti motivi, la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/988 del 16 giugno 2021 della Commissione, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1 (Decisione ad hoc n. 66) notificata con il numero C (2021) 4118;

condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’errata interpretazione del Regolamento (UE) n. 1383/20152 (Considerando 5) e dell’articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 639/20143 , come modificato dal Regolamento (UE) n. 1383/2015, nonché violazione dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1383/2015 e dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità, con riguardo al trattamento delle comunicazioni tardive alla banca dati informatizzata per le misure che prevedono un periodo di detenzione.

Secondo motivo, vertente sull’errata interpretazione del Regolamento (UE) n. 1383/2015 (Considerando 5) e dell’articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1383/2015, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità con riguardo al trattamento delle comunicazioni tardive alla banca dati informatizzata per le misure che non prevedono un periodo di detenzione.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione del Regolamento (CE) n. 1760/20004 (articolo 7) con riguardo al termine per le comunicazioni alla banca dati informatizzata.

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1 GU 2021, L 218, p. 9.

2 Regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 214, p. 1).

3 Regolamento delegato (UE) 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, p. 1).

4 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, p. 1).