Language of document : ECLI:EU:T:2005:461

Causa T-33/01

Infront WM AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Trasmissione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Direttiva 97/36/CE — Art. 3 bis — Eventi di particolare rilevanza per la società — Ricevibilità — Violazione delle forme sostanziali»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Lettera della Commissione che informa uno Stato membro della compatibilità con il diritto comunitario e della pubblicazione imminente delle misure statali adottate ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Inclusione

(Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione che constata la compatibilità con il diritto comunitario e che prevede la pubblicazione delle misure adottate da uno Stato membro ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Incidenza diretta sul detentore di diritti di trasmissione televisiva di eventi considerati

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che constata la compatibilità con il diritto comunitario e che prevede la pubblicazione delle misure adottate da uno Stato membro ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Ricorso del detentore di diritti di trasmissione televisiva di eventi considerati — Ricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

1.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. La forma in cui gli atti o le decisioni sono adottate è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento. Per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre infatti tener conto della sua sostanza.

Costituisce a questo proposito un atto impugnabile una lettera della Commissione che informi uno Stato membro della sua posizione quanto alla compatibilità con il diritto comunitario e dell’imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei provvedimenti, diretti a regolamentare l’esercizio dei diritti esclusivi di ritrasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società, notificati da detto Stato membro alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36.

Infatti, siffatta lettera produce effetti giuridici in capo agli Stati membri in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure statali in questione, dato che tale pubblicazione, che può aver luogo solo dopo che la Commissione abbia constatato la loro compatibilità col diritto comunitario, ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri previsto dalla stessa disposizione.

(v. punti 87, 89, 92, 95, 103, 111)

2.      Perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.

Ciò vale, nei confronti del detentore di diritti di trasmissione televisiva di eventi considerati, per la decisione della Commissione che constata la compatibilità con il diritto comunitario e prevede la pubblicazione successiva nella Gazzetta ufficiale delle misure, dirette a regolamentare l’esercizio di diritti esclusivi di ritrasmissione degli eventi di particolare importanza per la società, notificate da uno Stato membro alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36. Tale decisione consente infatti di rendere effettivo il meccanismo di riconoscimento reciproco facendo sorgere in capo agli altri Stati membri l’obbligo di conformarsi agli obblighi loro incombenti in base alla detta disposizione, in particolare di garantire che un organismo di radiodiffusione televisiva di loro competenza e che abbia acquistato i diritti di cui trattasi non si sottragga a dette misure.

(v. punti 130, 138-139, 142, 150)

3.      I soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

Deve al riguardo essere considerato come individualmente interessato dalla decisione della Commissione che constata la compatibilità con il diritto comunitario e che prevede l’imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei provvedimenti, diretti a regolamentare l’esercizio dei diritti esclusivi di ritrasmissione degli eventi di particolare importanza per la società, notificati da uno Stato membro alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, il detentore di diritti di trasmissione televisiva di un evento figurante nell’elenco di quelli considerati da dette misure e che ha acquistato tali diritti prima dell’adozione delle stesse e, a fortiori, prima della loro approvazione da parte della Commissione, in quanto dette misure ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti, ponendo condizioni alla loro cessione in via esclusiva ad un’emittente televisiva che è stabilita in un altro Stato membro e che desidera trasmettere il suddetto evento nel primo Stato membro.

(v. punti 142, 159, 165, 168)