Language of document : ECLI:EU:T:2020:227

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

28 maggio 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea AUREA BIOLABS – Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea AUREA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102 del regolamento 2017/1001»

Nelle cause T‑724/18 e T‑184/19,

Aurea Biolabs Pte Ltd, con sede a Cochin (India), rappresentata da B. Brandreth, QC, e L. Oommen, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da K. Kompari, H. O’Neill e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Avizel SA, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da C. De Keersmaeker e W.-J. Cosemans, avvocati,

avente ad oggetto, nella causa T‑724/18, un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2018 (procedimento R 814/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Avizel e la Aurea Biolabs, e, nella causa T‑184/19, un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2019 [procedimento R 814/2018-2 (CORR)], che ha rettificato la decisione dell’11 settembre 2018,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2018 (causa T‑724/18) e il 27 marzo 2019 (causa T‑184/19),

vista l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2019 nella causa T‑184/19,

viste le osservazioni scritte sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019,

vista l’ordinanza di riunione dell’eccezione di irricevibilità al merito dell’11 luglio 2019 nella causa T‑184/19,

visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2019 (causa T‑724/18) e il 24 settembre 2019 (causa T‑184/19),

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2019 (causa T‑724/18) e il 3 giugno 2019 (causa T‑184/19),

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la decisione del 12 novembre 2019 che ha disposto la riunione delle cause T‑724/18 e T‑184/19 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 22 gennaio 2020, nel corso della quale sono state presentate osservazioni dalle parti in merito all’eventuale riunione delle cause T‑724/18 e T‑184/19 ai fini della sentenza,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 19 settembre 2016, l’Aurea Biolabs Pte Ltd, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Integratori dietetici; integratori alimentari dietetici; bevande a base d’integratori dietetici; bevande arricchite dal punto di vista nutrizionale per uso dietetico; integratori dietetici e nutrizionali, ossia, alimenti funzionali da utilizzare come integratori alimentari o nutrizionali; integratori vitaminici e minerali».

4        Il 30 gennaio 2017, l’Avizel SA, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5        L’opposizione era fondata sul marchio denominativo anteriore dell’Unione europea AUREA, registrato il 12 marzo 2015 con il numero 13493432.

6        Il marchio anteriore è stato registrato per i prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 3: «Saponi; oli essenziali; cosmetici, ad eccezione di profumi e eau de toilette; lozioni per i capelli»;

–        classe 5: «Crema emolliente per uso medico; creme per neonati [medicate]; creme per il corpo [medicate]; creme per le mani per uso medico; creme per il viso (medicate -); creme (medicate -) per le labbra; creme per i piedi (medicate -); creme medicinali per la pelle; creme medicinali per la protezione della pelle; creme per la cura della pelle per uso medico».

7        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8        Il 6 marzo 2018 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, per il motivo che esisteva un rischio di confusione e ha respinto la domanda di registrazione.

9        Il 3 maggio 2018 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10      Con decisione dell’11 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che il territorio pertinente per la valutazione del rischio di confusione era quello dell’Unione europea e che il pubblico di riferimento era composto in parte da professionisti della medicina e in parte dal grande pubblico in qualità di consumatori finali, il cui livello di attenzione sarebbe elevato (punti da 17 a 24 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha poi ritenuto che i prodotti rientranti nella classe 5 contraddistinti dai marchi in conflitto presentassero un grado di somiglianza quantomeno tenue, e ne ha dedotto che non era necessario valutare l’esistenza di un’eventuale somiglianza tra i prodotti designati nella domanda di registrazione e i prodotti rientranti nella classe 3 coperti dal marchio anteriore (punti da 25 a 38 della decisione impugnata). Per quanto riguarda il confronto tra i segni, la commissione di ricorso ha constatato l’esistenza di una somiglianza visiva quantomeno media, di una somiglianza fonetica quantomeno media, se non elevata, e, per una parte del pubblico di riferimento, un grado di somiglianza concettuale quantomeno tenue (punti 39 a 78 della decisione impugnata). Nella sua valutazione globale del rischio di confusione, essa, in particolare, da un lato, ha ricordato che, secondo la giurisprudenza relativa all’interdipendenza dei fattori rilevanti per tale valutazione, se i prodotti di cui trattasi erano identici, il grado di differenza tra i segni doveva essere elevato per evitare un rischio di confusione e, dall’altro, ha indicato che i prodotti di cui trattasi nella specie erano stati considerati identici (punto 80 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha concluso la sua valutazione globale affermando di concordare con la posizione della divisione di opposizione secondo cui esisteva un rischio di confusione nella specie (punto 92 della decisione impugnata).

11      Con decisione del 29 gennaio 2019 (in prosieguo: «la decisione di rettifica»), la seconda commissione di ricorso, sulla base della «regola 53 EUTMIR», ha rettificato la decisione impugnata, sopprimendo il punto 80 di tale decisione.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        nella causa T‑724/18, annullare la decisione impugnata e, nella causa T‑184/19, annullare la decisione di rettifica;

–        condannare l’EUIPO alle spese nelle cause T‑724/18 e T‑184/19 e, nella causa T‑724/18, condannare altresì l’interveniente alle spese.

13      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella causa T‑724/18 in quanto infondato;

–        respingere il ricorso nella causa T‑184/19 in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese nelle cause T‑724/18 e T‑184/19.

14      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi nelle cause T‑724/18 e T‑184/19;

–        condannare la ricorrente alle spese nelle suddette cause.

 In diritto

15      Nei limiti in cui la decisione di rettifica ha soppresso un punto della decisione impugnata, le cui considerazioni sono contestate con il ricorso nella causa T‑724/18, occorre esaminare in primo luogo la legittimità della decisione di rettifica contestata con il ricorso nella causa T‑184/19.

 Sul ricorso nella causa T184/19

16      Nel ricorso nella causa T‑184/19, la ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di rettifica. In primo luogo, la decisione di rettifica sarebbe fondata su una base giuridica errata, la «regola 53 EUTMIR». In secondo luogo, l’errore di cui trattasi non avrebbe potuto essere oggetto di rettifica, in considerazione delle condizioni poste dalla disposizione giuridica applicabile, ossia l’articolo 102 del regolamento 2017/1001. In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata, e non le avrebbe dato la possibilità di prendere posizione né sulla disposizione applicabile né sulla rettifica prevista.

17      Si può effettivamente constatare che la decisione di rettifica è formalmente fondata sulla «regola 53 EUTMIR» (punto 5 della decisione di rettifica). Poiché soltanto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), contiene una regola 53, si deve ritenere, come ammesso dall’EUIPO nel controricorso, che la decisione di rettifica sia fondata sulla regola 53 del regolamento n. 2868/95, anche se la sigla «EUTMIR» non corrisponde a quest’ultimo regolamento.

18      Come fa valere a giusto titolo la ricorrente, la regola 53 del regolamento n. 2868/95 non è più in vigore dal 1° ottobre 2017. A partire da tale data, la rettifica delle decisioni dell’EUIPO è disciplinata dall’articolo 102 del regolamento 2017/1001.

19      Orbene, la disposizione applicabile alla rettifica di una decisione è quella in vigore alla data in cui la decisione di rettifica è adottata [v., in tal senso, per quanto riguarda una decisione di revoca, sentenza del 21 febbraio 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER), T‑727/16, EU:T:2018:88, punti da 19 a 29; v. altresì, per analogia, per quanto riguarda la rettifica prevista dal regolamento di procedura del Tribunale, ordinanza del 21 luglio 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione, T‑190/12 REC, non pubblicata, EU:T:2015:572, punti 3 e 4], ossia nella specie l’articolo 102 del regolamento 2017/1001 in vigore alla data di adozione della decisione di rettifica, il 29 gennaio 2019. Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che la disposizione che costituisce la base giuridica di un atto e che legittima un’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto di cui trattasi deve essere in vigore alla data dell’adozione di quest’ultimo e che si presume, in linea generale, che le norme procedurali trovino applicazione con la loro entrata in vigore (v. sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

20      Tale errore, validamente invocato nell’ambito del primo motivo della ricorrente e riconosciuto, del resto, dall’EUIPO nel controricorso, non può tuttavia condurre all’annullamento della decisione di rettifica nell’ipotesi in cui le condizioni poste dall’articolo 102 del regolamento 2017/1001 per rettificare le decisioni delle commissioni di ricorso fossero state rispettate nella specie. Infatti, l’errore nella scelta della base giuridica implica l’annullamento dell’atto di cui trattasi soltanto qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto [v. sentenza del 18 ottobre 2011, Reisenthel/UAMI – Dynamic Promotion (Cassette e cestini), T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

21      La ricorrente, con il suo secondo motivo, contesta appunto il rispetto nella specie delle condizioni poste dall’articolo 102 del regolamento 2017/1001 per rettificare le decisioni dell’EUIPO. Essa fa valere, in particolare, che tale disposizione non si applica agli «errori evidenti», che hanno giustificato nella specie la decisione di rettifica (punti 5 e 6 di tale decisione), mentre siffatti errori sono contemplati soltanto all’articolo 103 del regolamento 2017/1001, che disciplina la revoca delle decisioni dell’EUIPO.

22      Dal testo degli articoli 102 e 103 del regolamento 2017/1001 risulta effettivamente che soltanto l’articolo 103 fa riferimento agli «errori evidenti», mentre l’articolo 102 menziona ora unicamente le «sviste manifeste».

23      L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, intitolato «Correzione di errori e di sviste manifeste», è così formulato:

«1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l’[EUIPO] provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della relativa registrazione».

24      Quanto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, intitolato «Revoca delle decisioni», esso dispone quanto segue:

«1. Qualora l’[EUIPO] effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione (…)».

25      Occorre precisare che, nelle loro versioni precedentemente applicabili, le disposizioni che disciplinano la rettifica e la revoca delle decisioni dell’EUIPO facevano riferimento rispettivamente agli «errori manifesti» (regola 53 del regolamento n. 2868/95) e agli «errori procedurali evidenti» (articolo 80 del regolamento n. 207/2009).

26      Dalla giurisprudenza che ha interpretato queste ultime disposizioni emerge che, data l’importanza del carattere vincolante del dispositivo di una decisione definitiva emanata da un’autorità competente e in ossequio al principio della certezza del diritto, la norma che consente di apportare, eccezionalmente, modifiche ulteriori a una siffatta decisione, mediante una rettifica o una revoca, va interpretata restrittivamente ed è, pertanto, limitata ad errori manifesti [v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2011, dm-drogerie markt/UAMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, punti 73, 76 e 78, e, per quanto riguarda le sole rettifiche, del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non pubblicata, EU:T:2006:400, punto 55].

27      Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 26 risulta, tuttavia, una differenza nel tipo di errore che può dar luogo a una rettifica o a una revoca, e ciò a motivo della distinzione tra la procedura di rettifica e la procedura di revoca.

28      La procedura di rettifica, infatti, non comporta la soppressione della decisione rettificata, ma conduce soltanto alla correzione degli errori in essa contenuti tramite una decisione di rettifica. Per contro, la procedura di revoca si traduce nella soppressione della decisione errata e implica il rinvio alla fase procedimentale in cui si trovava il ricorso dinanzi all’EUIPO prima dell’adozione di tale decisione, e senza correzione dell’errore rilevato nella decisione di revoca stessa.

29      Le rettifiche sono quindi limitate agli errori manifesti di ordine formale, che non influiscono sulla portata e sulla sostanza della decisione adottata, ma soltanto sulla sua forma (sentenza del 14 dicembre 2006, MANŪ MANU MANU, T‑392/04, non pubblicata, EU:T:2006:400, punto 55). Ciò riguarda errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato potrebbe essere previsto (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, dm, T‑36/09, EU:T:2011:449, punti 73 e 75) e che non giustificano di invalidare o di revocare la decisione da essi viziata [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2011, Ifemy’s/UAMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, EU:T:2011:90, punto 32] e di ascoltare le parti.

30      Giustificano per contro l’adozione di una decisione di revoca gli errori che non consentono il mantenimento del dispositivo della decisione di cui trattasi, senza una nuova analisi che sarà condotta successivamente dall’organo che ha emesso detta decisione. Ciò riguarda gli errori che attengono alla ripartizione delle spese del procedimento [v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2009, Okalux/UAMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, EU:T:2009:238, punti 33 e 40], quelli relativi al diritto di essere ascoltato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, EU:T:2011:601, punti da 37 a 39) o ancora quelli vertenti sull’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 31 ottobre 2019, Repower/EUIPO, C‑281/18 P, EU:C:2019:916, punto 34).

31      La differenza tra i casi di rettifica e i casi di revoca, precisata dalla giurisprudenza pronunciata in vigenza delle disposizioni precedentemente applicabili, esposta ai precedenti punti 29 e 30, non è stata rimessa in discussione dalla modifica dei termini utilizzati nelle disposizioni pertinenti nella specie.

32      Come confermato dall’EUIPO in udienza, infatti, la distinzione tra gli errori che giustificano una rettifica e gli errori che giustificano una revoca è stata mantenuta e la sostituzione dell’espressione «errori manifesti» con «sviste manifeste» nell’articolo 102 del regolamento 2017/1001 si spiega proprio con la necessità di mantenere la distinzione rispetto agli errori di cui all’articolo 103 del regolamento 2017/1001, ora denominati «errori evidenti», e non più «errori procedurali evidenti». Tuttavia, poiché i termini utilizzati in diverse versioni linguistiche dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001 (in particolare «oversights» in inglese, «Versehen» in tedesco o «equivocaciones» in spagnolo), rimandano a «sviste» come, in senso più ampio, a «errori», si deve ritenere che l’EUIPO possa continuare a correggere determinati errori sulla base dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001, senza fare ricorso alla procedura di revoca disciplinata dall’articolo 103 del regolamento 2017/1001. Riguardo agli errori che possono essere rettificati in forza dell’articolo 102 del regolamento n. 2017/1001, dalla giurisprudenza che ha interpretato tale nuova disposizione [v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T‑708/18, non pubblicata, EU:T:2019:762, punti da 38 a 41, e del 24 ottobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, punti da 37 a 40], emerge che la rettifica resta esclusa per gli errori che incidono sulla sostanza della decisione adottata, come quelli relativi all’elenco dei prodotti coperti dal marchio anteriore che comportano una nuova valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione.

33      Ne consegue che un errore constatato in una decisione può essere rettificato, in applicazione dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001, quando si tratta di un elemento incongruente in una decisione che, per il resto, è coerente e non ambigua, ossia se appare, in modo evidente, che l’errore deriva da una svista o da un lapsus che deve essere corretto manifestamente nel senso considerato, al punto che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto.

34      Nella specie, la rettifica è consistita nella soppressione di un punto della decisione impugnata, il punto 80, per il motivo, invocato dall’EUIPO, che esso era viziato da un’evidente imprecisione. Tale punto consisterebbe in un richiamo erroneo di quanto la commissione di ricorso avrebbe rilevato in un precedente passaggio della decisione impugnata. Sarebbe evidente che la commissione di ricorso avrebbe considerato, come risulta dai punti da 31 a 36 della decisione impugnata, che i prodotti di cui trattasi fossero soltanto simili, quantomeno a un grado tenue, di modo che la constatazione, al punto 80 della decisione impugnata, che tali prodotti erano identici, era il frutto di un errore di disattenzione evidente.

35      Occorre ritenere, a tale riguardo, che, tenuto conto di quanto precede (v. supra punti 32 e 33), la circostanza che la rettifica sia consistita nella specie, non già nell’aggiunta di un punto che sarebbe stato omesso, bensì nella soppressione di un punto della decisione impugnata, non consenta in quanto tale di dedurre che detta rettifica sia stata effettuata in violazione dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001.

36      Si deve ritenere, inoltre, che la contraddizione tra l’analisi della somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, che si conclude con una constatazione di somiglianza, quantomeno di grado tenue (punti 6, 31, 36 e 38 della decisione impugnata), e il richiamo, nell’analisi globale del rischio di confusione, del risultato del confronto tra detti prodotti come fondato su una constatazione di identità (punto 80 della decisione impugnata), risolta dalla soppressione di tale richiamo, poteva esserlo solo in tal senso.

37      Infatti, dall’ultima frase del punto soppresso della decisione impugnata, in particolare dai termini «[i] prodotti contestati sono stati considerati», risulta chiaramente che detto punto mirava a richiamare l’analisi comparativa condotta in precedenza. Ne consegue che, per quanto riguarda il richiamo del risultato di un’analisi precedente al fine di procedere alla valutazione globale del rischio di confusione implicante la presa in considerazione di diversi fattori, tra cui la somiglianza tra i prodotti [sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74; v. altresì, per analogia, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17], tale richiamo doveva necessariamente essere conforme all’analisi ripresa e pertanto stabilire una somiglianza quantomeno tenue anziché un’identità tra i prodotti di cui trattasi. L’errore così commesso poteva, pertanto, evidentemente, essere corretto soltanto nel senso dell’analisi effettivamente operata dalla commissione di ricorso, che ha concluso per una somiglianza tra i prodotti, e non poteva essere corretto tanto in tale senso quanto in quello di una constatazione di identità tra detti prodotti (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, dm, T‑36/09, EU:T:2011:449, punto 75).

38      Il carattere evidente di tale errore è peraltro avvalorato dalla circostanza che la commissione di ricorso non ha applicato la giurisprudenza relativa alla valutazione del rischio di confusione in caso di identità tra i prodotti, altresì richiamata al punto 80 della decisione impugnata, nei successivi punti dell’analisi globale del rischio di confusione. Ne attesta la menzione da parte della commissione di ricorso, al punto 91 della decisione impugnata, della complementarità dei prodotti di cui trattasi, conformemente alla sua valutazione della somiglianza tra detti prodotti ai punti da 31 a 38 della decisione impugnata e, in particolare, ai punti 32 e 33 della stessa decisione.

39      La soppressione del punto 80 della decisione impugnata si imponeva così all’evidenza, di modo che essa può essere qualificata come rettifica di un errore validamente effettuata ai sensi dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001.

40      Ne consegue, peraltro, che non si può contestare alla commissione di ricorso di non aver ascoltato la ricorrente prima dell’adozione della decisione di rettifica, come quest’ultima sostiene nell’ambito del suo terzo motivo. Infatti, a differenza dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001 relativo alla procedura di revoca, che prevede che le parti siano ascoltate prima dell’adozione di una decisione di revoca, l’articolo 102 del medesimo regolamento non richiede che le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso siano ascoltate prima della rettifica. Inoltre, in considerazione di tali disposizioni specifiche del regolamento 2017/1001 che prevedono i casi in cui le parti devono essere ascoltate, non si applica nella specie l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, che sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi dell’Unione europea, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. Ciò vale a maggior ragione in quanto la rettifica validamente operata nella specie non ha modificato la sostanza della decisione impugnata (v. punti 29 e 32 supra) e non giustificava, pertanto, che la ricorrente fosse previamente ascoltata.

41      Per lo stesso motivo dell’assenza di incidenza sulla sostanza della decisione impugnata, deve parimenti essere respinta l’allegazione di pregiudizio causato all’equità a motivo della modifica del contenuto materiale della decisione impugnata, mentre era stato proposto un ricorso avverso la stessa.

42      Da tutto quanto precede risulta che nulla consente di ritenere che il riferimento errato alla «regola 53 EUTMIR» anziché all’articolo 102 del regolamento 2017/1001 possa aver inciso sul contenuto della decisione di rettifica. In tali circostanze, l’annullamento di detta decisione a motivo di tale errore sarebbe privo di qualsiasi effetto utile, poiché la decisione adottata dalla commissione di ricorso a seguito dell’annullamento sarebbe adottata alle stesse condizioni e fondata sugli stessi elementi della decisione annullata.

43      Pertanto, si deve giungere alla conclusione che l’errore della commissione di ricorso relativo alla base giuridica menzionata non giustifica l’annullamento della decisione di rettifica. Il ricorso proposto nella causa T‑184/19 deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità opposta dall’EUIPO a detto ricorso.

 Sul ricorso nella causa T724/18

44      Nel ricorso nella causa T‑724/18, la ricorrente solleva un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata.

45      Poiché le conclusioni dirette all’annullamento della decisione di rettifica sono state respinte (v. punto 43 supra), occorre esaminare la legittimità della decisione impugnata, come rettificata. Pertanto, la censura avanzata a sostegno di tale motivo unico e diretta contro il punto 80 della decisione impugnata, soppresso dalla decisione di rettifica, deve, comunque, essere respinta, senza che sia necessario esaminarne la fondatezza.

46      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Inoltre, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento 2017/1001, si deve intendere per marchi anteriori i marchi dell’Unione europea la cui data di deposito è anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

47      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

48      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

49      La percezione dei marchi che ha il consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nella specie, la ricorrente non contesta la considerazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento è composto in parte da professionisti della medicina e, in parte, dal grande pubblico in qualità di consumatori finali e dà prova di un livello di attenzione elevato (punti da 19 a 21 della decisione impugnata). Tale considerazione deve essere avallata, tenendo conto in particolare della natura dei prodotti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/UAMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

51      La ricorrente non contesta neanche la definizione fornita dalla commissione di ricorso del territorio pertinente per la valutazione del rischio di confusione nel caso di specie (punti da 20 a 24 della decisione impugnata), vale a dire il territorio dell’Unione, dovendosi ricordare che è sufficiente che sussista un impedimento alla registrazione relativo in una parte dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, VENADO con riquadro e a., T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

52      La ricorrente contesta, per contro, la valutazione operata dalla commissione di ricorso della somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto.

53      Occorre ricordare, a tale riguardo, che la commissione di ricorso ha considerato, nella parte della decisione impugnata dedicata al confronto tra i prodotti (punti da 25 a 38 di detta decisione), che i prodotti rientranti nella classe 5 contraddistinti dai marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza quantomeno tenue (punti 31, 36 e 38 della decisione impugnata). Essa si è basata a tal fine sulle circostanze che le destinazioni dei prodotti di cui trattasi coincidevano e che detti prodotti erano spesso acquistati in farmacia nonché sulla loro possibile complementarità. In particolare, i prodotti considerati perseguirebbero un obiettivo comparabile, quello di migliorare la forma o l’aspetto del corpo o, comunque, di mantenere un corpo sano (punti da 32 a 34 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha sottolineato inoltre che le differenze nelle modalità di somministrazione o nelle indicazioni terapeutiche dei prodotti non erano sufficienti ad escludere qualsiasi somiglianza tra detti prodotti (punto 35 della decisione impugnata).

54      Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi in causa, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, quali i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

55      Nella specie, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, in sostanza, tre fattori di somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, ossia, in primo luogo, la loro destinazione comune, quella di migliorare la forma o l’aspetto del corpo o, comunque, di mantenere un corpo sano, in secondo luogo, la loro complementarità e, in terzo luogo, il loro acquisto frequente in farmacia.

56      La ricorrente non contesta quest’ultimo fattore di somiglianza, relativo ai canali di distribuzione. Essa critica, invece, gli altri due fattori di somiglianza presi in considerazione, sia per quanto riguarda la loro valutazione intrinseca sia per quanto riguarda la loro capacità complessiva, considerati congiuntamente al fattore dei canali di distribuzione, di caratterizzare una somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle differenze di natura, di indicazione terapeutica e di modalità di somministrazione tra detti prodotti.

57      La ricorrente contesta così, in primo luogo, alla commissione di ricorso di aver attribuito un’importanza eccessiva alla destinazione dei prodotti di cui trattasi, la quale sarebbe stata oltretutto erroneamente analizzata a un livello di astrazione troppo elevato.

58      A tale riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che la ricorrente non contesta, in quanto tale, il fatto che gli integratori alimentari, nutrizionali, dietetici e vitaminici, contraddistinti dal marchio richiesto, e le creme per uso medico, designate dal marchio anteriore, perseguano il medesimo obiettivo di miglioramento della forma o dell’aspetto del corpo o, comunque, di mantenimento di un corpo sano (punto 32 della decisione impugnata).

59      Occorre constatare, poi, che il trattamento dei problemi di salute umana, meno circoscritto della destinazione menzionata al precedente punto 58, è stato considerato come una finalità o una destinazione comune che può validamente essere presa in considerazione a titolo della somiglianza di prodotti rientranti nella classe 5 [v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2006, Armour Pharmaceutical/UAMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, punto 70, e del 2 dicembre 2014, Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI – Nepentes Pharma (Momarid), T‑75/13, non pubblicata, EU:T:2014:1017, punti 58 e 59].

60      Si può aggiungere che, anche supponendo che la giurisprudenza relativa alla peculiarità dei medicinali e all’importanza decisiva della presa in considerazione della loro destinazione particolare espressa dalla loro indicazione terapeutica, peraltro ricordata dalla commissione di ricorso (punto 28 della decisione impugnata), sia applicabile nella specie, sebbene la ricorrente sostenga che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto non sono prodotti farmaceutici, essa non può rimettere in discussione la constatazione di una somiglianza quantomeno tenue tra i prodotti di cui trattasi, sempreché ricorrano gli altri fattori di somiglianza.

61      Certamente, da tale giurisprudenza risulta che, per valutare correttamente la somiglianza tra medicinali, che formano una categoria molto ampia comprendente prodotti che possono essere differenti, si devono prendere in considerazione la finalità e la destinazione specifica di un prodotto terapeutico, la quale è espressa dalla sua indicazione terapeutica [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2010, Novartis/UAMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata].

62      Tuttavia, la differenza relativa all’indicazione terapeutica o alla destinazione particolare dei prodotti non è sufficiente ad impedire di constatare la loro somiglianza e consente di fondare validamente la constatazione di una somiglianza quantomeno tenue sempreché ricorrano gli altri fattori di somiglianza [v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2006, GALZIN, T‑483/04, EU:T:2006:323, punti 70 e 71; dell’11 novembre 2009, Bayer Healthcare/UAMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, non pubblicata, EU:T:2009:433, punti 44 e 45, e del 2 dicembre 2014, Momarid, T‑75/13, non pubblicata, EU:T:2014:1017, punto 66].

63      Ciò vale a maggior ragione in quanto nella specie la commissione di ricorso ha considerato, senza commettere errori, che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto avevano in comune più destinazioni specifiche.

64      Infatti, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, innanzitutto, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che era comune che integratori contenenti betacarotene siano assunti prima di un’esposizione al sole per preparare la pelle, proteggerla dall’invecchiamento causato dai raggi ultravioletti e favorire un’abbronzatura sana, allo stesso modo in cui sono applicate a tale scopo creme solari (punto 32 della decisione impugnata). Essa ha, così, in sostanza, constatato l’esistenza di una destinazione specifica comune ai prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, quella di proteggere e abbellire la pelle durante le esposizioni al sole.

65      La commissione di ricorso ha poi rilevato, senza che ciò sia rimesso validamente in discussione dalla ricorrente, che i consumatori acquistavano talune creme designate dal marchio anteriore e taluni integratori vitaminici contraddistinti dal marchio richiesto per eliminare o ridurre la cellulite (punto 32 della decisione impugnata) e che, in tal modo, detti prodotti avevano in comune tale medesima finalità specifica.

66      La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che sarebbe inesatto e non dimostrato che gli integratori vitaminici contraddistinti dal marchio richiesto possano aiutare a ridurre o a eliminare la ritenzione idrica e che quest’ultima sia una delle principali cause della cellulite. Orbene, come risulta dal testo stesso della decisione impugnata, tale obiettivo perseguito dall’acquisto degli integratori vitaminici è stato considerato dalla commissione di ricorso come un fatto notorio, che non è necessario dimostrare [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 90 e giurisprudenza ivi citata] e che spetta alla ricorrente rimettere in discussione dimostrando che la commissione di ricorso ha, a torto, qualificato tale fatto come notorio [v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2012, A. Loacker/UAMI – Editrice Quadratum (QUADRATUM), T‑42/09, non pubblicata, EU:T:2012:658, punto 73, e del 23 gennaio 2014, Sunrider/UAMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non pubblicata, EU:T:2014:25, punto 77].

67      Tuttavia, nella specie, la ricorrente si limita a contestare non già l’obiettivo di lotta alla cellulite perseguito da taluni integratori vitaminici, in quanto tale, bensì la realtà scientifica degli effetti di detti integratori sulla ritenzione idrica e sulla cellulite, oltretutto senza suffragare tale contestazione. Si può rilevare, inoltre, che gli articoli derivanti da siti Internet specializzati nel settore della salute e del benessere, prodotti dall’interveniente in allegato al controricorso, raccomandano di consumare talune vitamine per ridurre la cellulite e, così, attestano che gli integratori vitaminici possono avere tale obiettivo. Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente in udienza, tali articoli non possono essere dichiarati irricevibili, in quanto sono stati presentati nell’ambito del presente giudizio al fine di corroborare l’esattezza di un fatto notorio preso considerazione dall’EUIPO (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C‑88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727, punto 29).

68      La commissione di ricorso ha, infine, rilevato a giusto titolo che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, in particolare gli integratori vitaminici, miravano a ritrovare o a mantenere un aspetto sano e a rendere la carnagione radiosa (punto 32 della decisione impugnata) e che le creme tutelate dal marchio anteriore miravano a ridurre o a impedire l’irritazione della pelle nonché gli arrossamenti e i brufoli che pregiudicano l’aspetto dell’utilizzatore (punto 34 della decisione impugnata), di modo che i prodotti di cui trattasi perseguivano tale obiettivo comune di cura e di bellezza della pelle. Così, contrariamente a quanto lasci intendere la ricorrente, la conclusione relativa a detto obiettivo non è stata desunta soltanto dalla constatazione riguardante le creme del marchio anteriore, ma lo è stata sulla base di constatazioni relative ai due tipi di prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene altresì la ricorrente, nei limiti in cui la commissione di ricorso, nella specie, ha rilevato l’esistenza di più destinazioni specifiche, oltre alla destinazione generica ricordata al precedente punto 58, ciascuna delle destinazioni specifiche di cui trattasi non deve qualificare tutti i prodotti coperti dal marchio richiesto per stabilire la somiglianza quantomeno tenue tra tali prodotti e quelli coperti dal marchio anteriore. È pertanto irrilevante che le «bevande arricchite dal punto di vista nutrizionale per uso dietetico» designate dalla domanda di marchio non mirino a ridurre le irritazioni della pelle.

69      La ricorrente contesta, in secondo luogo, alla commissione di ricorso di aver ritenuto che i prodotti considerati fossero complementari, mentre gli uni non sarebbero né indispensabili né importanti per l’uso degli altri, e di avere attribuito un’importanza eccessiva alla valutazione di tale complementarità nell’analisi globale del rischio di confusione (punti 33 e 91 della decisione impugnata).

70      Dalla giurisprudenza risulta che i prodotti sono complementari quando esiste tra di loro una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti sia riconducibile a una stessa impresa [sentenze del 1° marzo 2005, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, punto 60, e del 22 gennaio 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 57].

71      In applicazione della definizione giurisprudenziale del fattore di complementarità menzionata al precedente punto 70, si deve senz’altro ritenere che gli integratori alimentari, nutrizionali e vitaminici contraddistinti dal marchio richiesto e le creme tutelate dal marchio anteriore non siano complementari, nel senso che gli uni siano indispensabili o importanti per l’uso delle altre.

72      Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che, anche senza raggiungere un siffatto grado di complementarità, la circostanza che determinati prodotti possano essere utilizzati insieme può essere presa in considerazione per la valutazione della somiglianza di detti prodotti, fermo restando che non si ritiene che tale possibilità di utilizzo congiunto attesti la complementarità dei prodotti di cui trattasi, ma si considera in generale che essa riveli il fattore di somiglianza relativo al pubblico di riferimento interessato o ancora che avvalori quello vertente sulla destinazione dei prodotti [v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338, punti da 83 a 85, e del 15 dicembre 2009, TRUBION, T‑412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507, punto 32].

73      È peraltro nell’ambito delle sue considerazioni relative alla destinazione dei prodotti di cui trattasi che la commissione di ricorso ha menzionato la complementarità tra taluni integratori vitaminici del marchio richiesto e le creme solari del marchio anteriore (punto 32 della decisione impugnata) ed è, in relazione alla sua constatazione relativa alla vendita dei prodotti considerati nelle farmacie, che essa ha fatto riferimento, in modo generico, a una possibile complementarità tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto (punto 33 della decisione impugnata).

74      Ne consegue che è altresì in tale senso generico, vale a dire come correlata agli altri fattori di somiglianza presi in considerazione, o addirittura come facente rinvio a tali altri fattori, e non nel senso stretto ricordato al precedente punto 70, che occorre intendere la menzione della «complementarità dei prodotti» al punto 91 della decisione impugnata. Infatti, tale menzione è soltanto la ripresa, nella parte conclusiva dell’analisi del rischio di confusione, delle valutazioni preliminari relative alla somiglianza tra i prodotti. Pertanto, sebbene sia deplorevole che la commissione di ricorso non abbia utilizzato su tale questione una terminologia più precisa, non può esserle contestato di aver attribuito un’importanza eccessiva al criterio della complementarità inteso in senso stretto e, a motivo di una valutazione erronea di tale criterio, di aver viziato di errori la sua valutazione globale del rischio di confusione.

75      Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha preso in considerazione, a giusto titolo, come fattori di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi la loro destinazione generica nonché più destinazioni specifiche, il loro possibile utilizzo congiunto e l’identità dei loro canali di distribuzione, fattore, quest’ultimo conforme alla giurisprudenza [v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Bionecs/UAMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non pubblicata, EU:T:2015:888, punto 31] e, del resto, non contestato dalla ricorrente (v. supra punto 56).

76      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso, in terzo luogo, di aver dedotto da tali fattori l’esistenza di una somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, attribuendo un’importanza eccessiva all’obiettivo perseguito dai prodotti di cui trattasi e non avendo preso sufficientemente in considerazione la diversa natura e la diversa modalità di somministrazione di detti prodotti (punti 32 e 35 della decisione impugnata).

77      Occorre sottolineare, a tale riguardo, innanzitutto, che la commissione di ricorso ha dedotto da tutti questi fattori di somiglianza, non già una somiglianza elevata o media, bensì una somiglianza tra i prodotti di cui trattasi quantomeno tenue.

78      Si deve rilevare, poi, che dalla giurisprudenza pronunciata in circostanze simili a quelle del caso di specie, caratterizzate da una destinazione comune dei prodotti, una possibilità di utilizzo congiunto e canali di distribuzione identici, risulta che siffatti fattori di somiglianza sono sufficienti a stabilire una somiglianza tra i prodotti considerati [v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338, punto 87; del 15 dicembre 2009, TRUBION, T‑412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507, punto 32, e del 28 settembre 2016, LLR-G 5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T‑539/15, non pubblicata, EU:T:2016:571, punto 32]. È stato, peraltro, ritenuto che il fatto che i prodotti di cui trattasi si somministrino in modo diverso non rimetta in discussione una siffatta somiglianza [v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2005, Biofarma/UAMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, EU:T:2005:401, punto 50]. In particolare, nel caso di prodotti simili ai prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, laddove erano in discussione integratori dietetici e «unguenti curativi», che possono essere assimilati alle creme per uso medico, il Tribunale ha dichiarato che detti prodotti erano simili nonostante la loro diversa modalità di somministrazione, atteso che gli unguenti erano applicati sulle ferite e sulle piaghe mentre gli integratori dietetici erano destinati ad essere ingeriti (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2009, CITRACAL, T‑277/08, non pubblicata, EU:T:2009:433, punti da 43 a 45). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, non rimette in discussione la rilevanza di tale sentenza per la valutazione del caso di specie la circostanza che essa sia stata pronunciata prima della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), e della giurisprudenza successiva. Infatti, in tale sentenza, la Corte ha sancito il requisito dell’individuazione con sufficiente chiarezza e precisione dei prodotti o dei servizi per i quali la tutela è richiesta, ma non si è pronunciata sui criteri di valutazione della somiglianza tra tali prodotti o tra tali servizi.

79      Occorre aggiungere, infine, che l’asserita diversa natura dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, atteso che quelli designati dal marchio anteriore sono presentati come aventi natura farmaceutica, in considerazione della menzione «per uso medico», mentre quelli contraddistinti dal marchio richiesto non sarebbero prodotti farmaceutici, non può rimettere in discussione le considerazioni sopra menzionate relative alla somiglianza tra detti prodotti. Dalle sentenze del 10 settembre 2008, CAPIO (T‑325/06, non pubblicata, EU:T:2008:338), del 15 dicembre 2009, TRUBION (T‑412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507), e del 28 settembre 2016, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (T‑539/15, non pubblicata, EU:T:2016:571), ricordate al precedente punto 78, risulta infatti che i prodotti considerati sono stati ritenuti simili malgrado la loro diversa natura. Inoltre, se è pur vero che la somiglianza constatata nella sentenza dell’11 novembre 2009, CITRACAL (T‑277/08, non pubblicata, EU:T:2009:433), riguardava prodotti della stessa natura, ossia prodotti farmaceutici, essa non è stata qualificata come «quantomeno tenue», mentre proprio una siffatta qualificazione, nella presente controversia, può essere giustificata dalla diversa natura, farmaceutica o meno, dei prodotti di cui trattasi.

80      Ne consegue che, anche qualora la commissione di ricorso avesse erroneamente qualificato i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto come prodotti farmaceutici e avesse sottolineato in modo non pertinente la natura «sempre più farmaceutica» dei prodotti designati dal marchio anteriore, siffatti errori non possono rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso che ha rilevato una somiglianza quantomeno tenue tra tali prodotti. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sottolineato dall’interveniente, è comune che taluni componenti, che rientrano nella natura dei prodotti, e in particolare taluni principi attivi contenuti negli integratori alimentari, nutrizionali e vitaminici nonché nelle creme siano identici.

81      Da tutto quanto procede risulta che la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto presentassero un grado quantomeno tenue di somiglianza.

82      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha altresì concluso a giusto titolo per l’esistenza di un rischio di confusione.

83      Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, VENADO con riquadro e a., T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74).

84      Orbene, nella specie, la commissione di ricorso ha opportunamente ricordato che anche un pubblico che dava prova di un livello di attenzione elevato aveva raramente la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma doveva fare affidamento sull’immagine imperfetta che aveva mantenuto nella memoria (punto 82 della decisione impugnata). Essa ha altresì rilevato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che le conoscenze dei pazienti, che fanno parte del pubblico di riferimento nella specie, non erano quelle dei professionisti del settore (punto 83 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha peraltro validamente considerato, tenuto conto della coincidenza tra l’elemento denominativo distintivo del marchio richiesto e l’unico elemento denominativo che compone il marchio anteriore, «aurea», l’esistenza di una somiglianza visiva quantomeno media (punto 63 della decisione impugnata), di una somiglianza fonetica quantomeno media, se non elevata (punto 68 della decisione impugnata), e di una somiglianza concettuale quantomeno tenue per i consumatori di lingua latina che capiranno che «aurea» rinvia a «oro» o a «dorato» (punto 73 della decisione impugnata), valutazioni peraltro non contestate dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha, inoltre, a giusto titolo, sottolineato che il pubblico di riferimento era confrontato ai marchi in conflitto «sia in maniera visiva sia in maniera fonetica» per dedurne il peso maggiore che doveva essere attribuito alle somiglianze visiva e fonetica nell’analisi globale del rischio di confusione (punti da 87 a 89 della decisione impugnata). Essa ha infine rilevato, senza peraltro essere contestata, che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco normale (punto 78 della decisione impugnata).

85      La commissione di ricorso ha potuto, pertanto, ritenere, a giusto titolo, ai punti 91 e 92 della decisione impugnata, in applicazione della giurisprudenza ricordata al precedente punto 83, che il grado di somiglianza tra i prodotti designati dai marchi in conflitto, quantomeno tenue, era compensato da un grado di somiglianza visiva, quantomeno medio, e di somiglianza fonetica, quantomeno medio, se non elevato, tra i segni in conflitto, per dedurne che era perfettamente ipotizzabile che i consumatori associno detti segni credendo che si tratti di sottomarchi provenienti dalla medesima impresa e, così, che esistesse un rischio di confusione [v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2010, Market Watch/UAMI – Ares Trading (Seroslim), T‑201/08, non pubblicata, EU:T:2010:408, punto 49].

86      Ad abundantiam, ne consegue che, anche qualora la commissione di ricorso non avesse validamente rettificato la decisione impugnata, la censura con cui viene contestato il punto 80 della decisione impugnata, soppresso dalla decisione di rettifica, avrebbe potuto essere respinta.

87      Si deve ricordare che, con tale censura, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di avere erroneamente affermato, al punto 80 della decisione impugnata, che i prodotti di cui trattasi erano identici, mentre essa avrebbe menzionato, in vari punti precedenti (punti 6, 31, 36 e 38 della decisione impugnata), una mera constatazione di somiglianza, quantomeno a un grado tenue, tra detti prodotti. Un siffatto errore fondamentale vizierebbe tutta l’analisi del rischio di confusione, poiché la constatazione di un’identità tra i prodotti implicherebbe quella di una differenza significativa tra i segni per evitare il rischio di confusione.

88      Orbene, anche qualora la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso per l’esistenza di un’identità tra i prodotti di cui trattasi sebbene dal suo confronto tra detti prodotti risultasse soltanto una tenue somiglianza, una siffatta conclusione errata non vizierebbe l’analisi del rischio di confusione. Infatti, da quanto precede, risulta non solo che la commissione di ricorso ha ritenuto a giusto titolo che i prodotti considerati presentassero un grado quantomeno tenue di somiglianza (v. punto 81 supra), ma anche che una siffatta constatazione di somiglianza tra i prodotti le ha permesso validamente di concludere per l’esistenza di un rischio di confusione nella specie (v. punto 85 supra).

89      Tale censura, invocata a sostegno del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 deve, pertanto, in ogni caso, essere respinta, così come, quindi, tale motivo unico sollevato dalla ricorrente.

90      Si deve, di conseguenza, respingere anche il ricorso nella causa T‑724/18.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo l’articolo 135, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

92      Nella specie, è vero che la ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni e l’EUIPO e l’interveniente hanno chiesto la sua condanna alle spese.

93      Tuttavia, la ricorrente non avrebbe dovuto invocare la censura diretta contro il punto 80 della decisione impugnata nonché taluni argomenti avanzati a sostegno delle altre censure, né presentare il ricorso contro la decisione di rettifica se la commissione di ricorso avesse redatto più chiaramente e rigorosamente la motivazione della decisione impugnata. In tali circostanze, la ricorrente e l’EUIPO devono essere condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.

94      Inoltre, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, si deve condannare l’interveniente a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T724/18 e T184/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      L’Aurea Biolabs Pte Ltd, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Avizel SA sono condannati a sopportare le proprie spese.

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 maggio 2020.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.